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Sentenza del Tribunale 14 dicembre 2011 - Vuitton Malletier / UAMI - Friis Group International (Rappresentazione di un dispositivo di chiusura)

(Causa T-237/10) 

["Marchio comunitario - Procedimento di dichiarazione di nullità - Carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Assenza di carattere distintivo acquisito con l'uso - Art. 7, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009"]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto ed E. Gavuzzi)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Friis Group International ApS (Copenhagen, Danimarca) (rappresentante: avv. C. Type Jardorf)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Friis Group International Aps e la Louis Vuitton Malletier

Dispositivo

La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 febbraio 2010 (procedimento R 1590/2008-1) è annullata nella parte in cui ha dichiarato la nullità del marchio comunitario numero 3 693 116 per "bijoux, compresi anelli, portachiavi, fibbie ed orecchini, gemelli, braccialetti, ciondoli, spille, collane, spille per cravatte, ornamenti, medaglioni;orologeria, nonché strumenti ed apparecchi cronometrici, compresi orologi, scatole per orologi, sveglie;schiaccianoci in metalli preziosi, loro leghe o in placcato, candelieri in metalli preziosi, loro leghe o in placcato" della classe 14 e per i prodotti "cuoio e sue imitazioni" e "parapioggia" della classe 18.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Louis Vuitton Malletier, la Friis Group International ApS e l'UAMI sopporteranno ciascuno le proprie spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale.

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1 - GU C 209 del 31.7.2010.