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Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2013 – Ungheria / Commissione

(Causa T-240/10)1

(«Ravvicinamento delle legislazioni – Emissione deliberata di OGM nell’ambiente – Procedimento di autorizzazione all’immissione in commercio – Pareri scientifici dell’EFSA – Comitologia – Procedura di regolamentazione – Violazione delle forme sostanziali – Rilevazione d’ufficio»)

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Ungheria (rappresentanti Z. Fehér e K. Szíjjártó, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Sipos e L. Pignataro-Nolin, in seguito A. Sipos e D. Bianchi, agenti)

Intervenienti a sostegno della ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti); Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente C. Schiltz, in seguito P. Frantzen e infine L. Delvaux e D. Holderer, agenti); Repubblica d’Austria (rappresentanti: C. Pesendorfer e E. Riedl, agenti); e Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Szpunar, B. Majczyna e J. Sawicka, in seguito B. Majczyna e J. Sawicka, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell’amido (GU L 53, pag. 11), e della decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l’immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 53, pag. 15)

Dispositivo

La decisione 2010/135/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, relativa all’immissione in commercio, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di una patata (Solanum tuberosum L. linea EH92-527-1) geneticamente modificata per aumentare il tenore di amilopectina nell’amido, e la decisione 2010/136/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, che autorizza l’immissione in commercio di mangimi ottenuti dalla patata geneticamente modificata EH92-527-1 (BPS-25271-9) e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tale patata in prodotti alimentari e in altri mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono annullate.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dall’Ungheria.

La Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica d’Austria e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.

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1 GU C 209 del 31.7.2010.