Language of document : ECLI:EU:T:2013:96





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 27 febbraio 2013 – Polonia / Commissione

(causa T‑241/10)

«FEAOG, FEAGA e FEASR – Sezione “Garanzia” – Spese escluse dal finanziamento – Pagamenti diretti – Sistema di identificazione delle parcelle agricole – Articolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 – Efficacia e affidabilità insufficienti – Irregolarità intenzionali – Articolo 53 del regolamento (CE) n. 796/2004»

1.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG, del FEAGA e del FEASR – Concessione di aiuti e di premi – Obbligo degli Stati membri di istituire un sistema efficace di controlli amministrativi e di controlli in loco – Controlli inaffidabili – Diniego di imputazione ai Fondi (Regolamento del Consiglio n. 1782/2003, art. 20; regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 6, § 2) (v. punti 20‑23, 44, 45, 57, 58, 68)

2.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti – Regime di pagamento unico e altri regimi di aiuto per «superficie» – Errore intenzionale nella dichiarazione di superficie – Normativa nazionale che subordina l’applicazione di sanzioni alla previa esistenza di una decisione giudiziaria che confermi l’intenzionalità del mancato rispetto – Normativa che rende in pratica impossibile l’attuazione della normativa dell’Unione – Inammissibilità – Violazione del principio della presunzione di innocenza – Insussistenza – Sanzioni di natura amministrativa (Regolamento della Commissione n. 796/2004, art. 53) (v. punti 81, 82, 86, 91-93)

3.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Motivi di diritto non esposti nell’atto introduttivo – Rinvio globale ad altri documenti allegati al ricorso – Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 102, 107, 150)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG – Rettifiche finanziarie – Stato destinatario che è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Insussistenza (Art. 296 TFUE) (v. punti 109-111)

5.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego di imputazione al Fondo delle spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 1258/1999, art. 7, § 4, quarto comma, e n. 1290/2005, art. 31, § 2) (v. punti 138-142)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/152/UE della Commissione, dell’11 marzo 2010, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 63, pag. 7), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica di Polonia.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.