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Ricorso proposto il 14 novembre 2011 - S & S Szlegiel Szlegiel i Wiśniewski / UAMI - Scotch & Soda (SODA)

(Causa T-590/11)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrenti: S & S Piotr Szlegiel Jacek Szlegiel i Robert Wiśniewski sp. j. (Gorzów Wielkopolski, Repubblica di Polonia) (rappresentante: avv. R. Sikorski)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Scotch & Soda BV (Hoofddorp, Paesi Bassi)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 agosto 2011, procedimento R 1570/2010-2;

respingere integralmente l'opposizione n. B1438250;

ordinare al convenuto di registrare il marchio richiesto; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SODA" per prodotti della classe 25 - domanda di marchio comunitario n. 6970875.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "SCOTCH & SODA" per prodotti della classe 25, registrazione comunitaria n. 3593498.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto della domanda di marchio comunitario nella sua interezza.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso è incorsa in errore: i) nel valutare la sussistenza di sufficienti differenze visive, uditive e concettuali tra i marchi, in particolare riguardo all'analisi dei significati concettuali degli stessi; ii) nel circoscrivere adeguatamente e nell'esaminare l'elemento dominante dei segni contestati; e iii) nel prendere adeguatamente in considerazione il livello di attenzione del consumatore medio della categoria di prodotti interessati.

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