Language of document : ECLI:EU:T:2015:249

Causa T‑593/11

Fares Al-Chihabi

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Diritti della difesa ‑ Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto al rispetto della vita privata – Proporzionalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 30 aprile 2015

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata – Comunicazione all’interessato mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – Ammissibilità

(Art. 296, comma 2, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, 47 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2011/522/PESC; regolamento del Consiglio n. 878/2011)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome della persona nell’elenco di persone interessate da tali misure – Insussistenza di nuovi motivi – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza

(Decisioni del Consiglio 2011/782/PESC, 2012/739/PESC e 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 36/2012, n. 1117/2012 e n. 363/2013)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi rispetto alla situazione in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/273/PESC, 2011/522/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC e 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 878/2011, n. 36/2012, n. 1117/2012 e n. 363/2013)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali di persone, entità o organismi rispetto alla situazione in Siria – Limiti a detto obbligo – Esigenze imperative attinenti alla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri – Pregiudizio agli interessi legittimi della persona interessata

(Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/522/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC e 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 878/2011, n. 36/2012, n. 1117/2012 e n. 363/2013)

5.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione chiara e precisa dei motivi addotti – Assenza di chiarezza e precisione – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto di ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali di determinate persone ed entità responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile – Restrizioni del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 17; decisioni del Consiglio 2011/522/PESC, 2011/782/PESC, 2012/739/PESC e 2013/255/PESC; regolamenti del Consiglio n. 878/2011, n. 36/2012, n. 1117/2012 e n. 363/2013)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 36‑43, 54, 55)

2.      Nel caso di una decisione di mantenimento dell’iscrizione del nome di una persona in un elenco di persone oggetto di misure restrittive, contrariamente a quanto avviene nel caso di un’iscrizione iniziale, l’autorità competente dell’Unione è, in linea di principio, tenuta a comunicare alla persona, prima dell’adozione di tale decisione, gli elementi di cui tale autorità dispone a fondamento della propria decisione, e ciò affinché tale persona possa difendere i suoi diritti.

Tuttavia, quando il Consiglio completa la motivazione dell’iscrizione del nome dell’interessato in un elenco di persone oggetto di misure restrittive, occorre distinguere a seconda degli atti in questione.

Sebbene qualsiasi decisione successiva di congelamento di capitali debba essere in linea di principio preceduta da una comunicazione dei nuovi elementi a carico e da un’audizione, ciò non avviene quando i motivi di una decisione successiva di congelamento dei capitali sono essenzialmente gli stessi già invocati in occasione di una precedente decisione. Di conseguenza, una semplice dichiarazione in tal senso può essere sufficiente.

Pertanto, l’assenza di notifica individuale di una tale decisione per la quale il Consiglio si è limitato a riprendere i motivi dell’iscrizione iniziale, senza aggiungere o modificare nulla, non pregiudica i diritti della difesa.

Al contrario, relativamente a una decisione per la quale il Consiglio ha modificato la motivazione dell’iscrizione iniziale del nome dell’interessato nell’elenco di cui trattasi, nell’ambito di tali atti, la comunicazione dei nuovi elementi a carico e il diritto di essere sentiti devono essere garantiti prima dell’adozione di tali atti.

(v. punti 44‑48)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 61‑67, 71, 76)

4.      Quanto all’iscrizione del nome di una persona negli elenchi delle persone sottoposte a misure restrittive nei confronti della Siria, per adempiere correttamente il proprio obbligo di motivare un atto che impone misure restrittive, il Consiglio deve menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione giuridica di tali misure e le considerazioni che lo hanno indotto ad adottarle. Ne consegue che, in linea di principio, la motivazione di un atto del genere deve affrontare non solo le condizioni legali di applicazione delle misure restrittive, ma altresì i motivi specifici e concreti per cui il Consiglio considera, nell’esercizio del suo potere di valutazione, che la persona interessata debba essere oggetto di siffatte misure.

Tuttavia, una pubblicazione dettagliata delle censure a carico degli interessati potrebbe non solo essere in contrasto con le ragioni imperative d’interesse generale relative alla sicurezza dell’Unione e dei suoi Stati membri, o alle loro relazioni internazionali, ma anche pregiudicare gli interessi legittimi delle persone ed entità di cui trattasi, in quanto potrebbe nuocere gravemente alla loro reputazione, sicché occorre ammettere, in via eccezionale, che solo il dispositivo e una motivazione generica devono comparire nella versione della decisione di congelamento dei capitali pubblicata nella Gazzetta ufficiale, mentre la motivazione specifica e concreta di tale decisione dev’essere formalizzata e portata a conoscenza degli interessati mediante qualsiasi altro strumento appropriato.

(v. punti 72, 73)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 94‑96)

6.      Il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed è sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tuttavia, i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali non godono, nel diritto dell’Unione, di una tutela assoluta, ma devono essere considerati in relazione alla loro funzione nella società. Di conseguenza, possono essere apportate restrizioni dell’esercizio di tali diritti, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, alla luce dello scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti.

A tal proposito, l’adozione di misure restrittive nei confronti di una persona che apporta un sostegno economico al regime siriano riveste un carattere adeguato, in quanto si inserisce in un obiettivo di interesse generale fondamentale per la comunità internazionale quale la protezione delle popolazioni civili. Infatti, il congelamento dei beni finanziari e di altre risorse economiche nonché il divieto di ingresso nel territorio dell’Unione riguardante persone identificate come coinvolte nel sostegno al regime siriano non possono, in quanto tali, essere ritenuti inadeguati.

Tali misure restrittive rivestono altresì un carattere necessario, in quanto le misure alternative e meno vincolanti, quali un sistema di autorizzazione preventivo o un obbligo di giustificazione a posteriori dell’uso dei capitali versati, non consentono di raggiungere altrettanto efficacemente lo scopo perseguito, ossia la lotta contro il finanziamento del regime siriano, segnatamente in considerazione della possibilità di eludere le restrizioni imposte.

Inoltre, gli atti che comportano l’iscrizione del nome dell’interessato negli elenchi di persone sottoposte a misure restrittive nei confronti della Siria o che mantengono il suo nome su tali liste prevedono la possibilità di autorizzare l’uso dei capitali congelati per far fronte a bisogni fondamentali o ottemperare a taluni obblighi, di concedere autorizzazioni specifiche al fine di scongelare capitali, altri beni finanziari o altre risorse economiche e di rivedere periodicamente l’iscrizione nell’elenco al fine di garantire che le persone e le entità che non rispondano più ai criteri per comparire nell’elenco controverso ne siano cancellate.

Infine, detti atti prevedono altresì che l’autorità competente di uno Stato membro possa autorizzare l’ingresso nel suo territorio in particolare per ragioni umanitarie urgenti.

Pertanto, data la fondamentale importanza della protezione delle popolazioni civili in Siria e delle deroghe previste dalle decisioni impugnate, le restrizioni del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata dell’interessato dovute agli atti summenzionati non sono sproporzionate in considerazione dello scopo perseguito.

(v. punti 97‑100, 102‑104)