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Ricorso presentato il 28 marzo 2007 - Noworyta / Parlamento

(Causa F-30/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Lidia Noworyta (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione dell'autorità che ha il potere di nomina 28 aprile 2006 che respinge la proposta del superiore gerarchico della ricorrente 20 ottobre 2005 di accordarle l'indennità forfettaria per le ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni particolari ai sensi dell'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto o qualsiasi altra indennità sul fondamento dell'art. 56 bis o 56 ter dello Statuto;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca anzitutto la violazione del principio generale a norma del quale a qualsiasi lavoratore vanno applicate condizioni di lavoro eque, segnatamente in termini di orario di lavoro e di compensazione o indennità per le ore di lavoro straordinario effettuate in ragione delle particolarità dell'organizzazione del suo orario di lavoro.

Più in particolare essa fa valere che, diversamente dagli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto, l'art. 3 dell'allegato VI dello Statuto non subordina la possibilità di accordare un'indennità forfettaria per ore di lavoro straordinario effettuate in condizioni di lavoro particolari alla condizione che tali ore vengano effettuate su una base regolare. Ad avviso della ricorrente l'autorità che ha il potere di nomina (APN) avrebbe commesso un errore di diritto aggiungendo tale condizione nelle regole interne adottate, relative alla compensazione delle ore di lavoro straordinario.

L'APN avrebbe del pari commesso un errore di diritto indicando che i dipendenti assunti dal 1° maggio 2004 non potrebbero fruire di un'indennità siffatta, mentre tale possibilità sarebbe espressamente presa in considerazione all'art. 1 delle cosiddette regole interne.

Inoltre la ricorrente sostiene che la decisione di negarle qualsiasi compensazione o indennità per le sue particolari condizioni di lavoro porrebbe in non cale gli artt. 56 bis e 56 ter dello Statuto nonché il principio della parità di trattamento.

Infine, secondo la ricorrente, la posizione del Parlamento non sarebbe coerente in quanto il direttore generale della direzione generale della Presidenza avrebbe affermato che alla centrale telefonica nessuno effettua ore di lavoro straordinario su una base regolare quando invece l'APN avrebbe concluso, dal canto suo, che era in corso uno studio per esaminare le possibilità di armonizzazione delle condizioni di lavoro nel servizio di cui trattasi proprio in ragione degli orari atipici praticati al di fuori dell'orario generale normale di lavoro.

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