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Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 – Frank/Commissione

(Causa T-603/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Regine Frank (Bonn, Germania) (rappresentante: W. Trautner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione, comunicata tramite lettera del 5 giugno 2015, di non valutare in modo positivo all’esito della fase 1 il progetto n. 680151 – QUASIMODO presentato dalla ricorrente e di non ammetterlo alla fase 2 della valutazione;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso giurisdizionale, la ricorrente contesta la decisione implicita della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo da essa proposto avverso la decisione dell’ERCEA (European Research Council Executive Agency), del 5 giugno 2015, di non valutare in modo positivo il progetto n. 680151 – QUASIMODO presentato dalla ricorrente nell’ambito dell’invito a sottoporre progetti e attività collegate ai sensi del programma di lavoro ERC 2015 di cui al programma quadro per la ricerca e l’innovazione (2014-2020) - «Horizont 2020», e di non ammettere detto progetto alla fase 2 della valutazione.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza

La ricorrente sostiene che l’ERCEA avrebbe agito violando il principio di trasparenza sotto molteplici aspetti. I criteri di valutazione non sarebbero né esposti nelle «Guidelines for Applicants» né spiegati in modo coerente nella decisione del 5 giugno 2015.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di uguaglianza

La ricorrente fa inoltre valere che, mediante valutazioni indifferenziate e attacchi alla reputazione scientifica della ricorrente, la Commissione ha violato anche il principio di uguaglianza.

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