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Impugnazione proposta l’8 marzo 2024 dalla Air France-KLM e dalla Société Air France avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione, composizione ampliata) del 20 dicembre 2023 nella causa T-216/21, Ryanair e Malta Air/Commissione

(Causa C-192/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Air France-KLM, Société Air France (rappresentanti: J. Derenne, D. Vallindas, avocats, A. Álvarez Vidal, abogada)

Altre parti nel procedimento: Ryanair DAC, Malta Air ltd., Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni della ricorrente

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

avvalersi della sua facoltà di statuire definitivamente sulla controversia di cui all’articolo 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e rigettare il ricorso di annullamento presentato nella causa T-216/21;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un’analisi dei motivi non ancora esaminati, e

riservare le spese del presente procedimento, in caso di rinvio della causa dinanzi al Tribunale, oppure condannare la Ryanair DAC e la Malta Air ltd. a sopportare le spese del procedimento d’impugnazione e del procedimento di primo grado, in caso di statuizione definitiva sulla controversia.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha applicato un criterio errato per la determinazione del beneficiario dell'aiuto all'interno di un gruppo societario e, pertanto, ha erroneamente concluso che la Air France-KLM Holding e le sue società figlie, incluse la KLM e le sue società figlie, non potevano essere escluse dal beneficio della misura di aiuto in questione.

Secondo motivo: il Tribunale ha sostituito la propria valutazione della determinazione del beneficiario dell'aiuto senza accertare adeguatamente la presenza di un errore manifesto di valutazione nella decisione controversa 1 della Commissione europea.

Terzo motivo: il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella sua interpretazione delle nozioni di vantaggio indiretto e di effetti secondari nel settore degli aiuti di Stato.

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1 Decisione C(2020) 2983 final della Commissione, del 4 maggio 2020, relativa all’aiuto di Stato SA.57082 (2020/N) – Francia – COVID-19 – Quadro temporaneo [articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE] – Garanzia e prestito d’azionista a favore della Air France, come rettificata dalle decisioni C(2020) 9384 final, del 17 dicembre 2020, e C(2021) 5701 final, del 26 luglio 2021.