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Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013 – De Nicola / BEI

(Causa T-618/11 P) 1

(«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Promozione – Esercizio di valutazione e di promozione 2008 – Decisione del comitato per i ricorsi – Portata del controllo – Rapporto informativo – Eccezione di illegittimità – Termine ragionevole – Domanda di annullamento – Domanda di risarcimento – Litispendenza»)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (Rappresentante: L. Isola, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Banca europea per gli investimenti (BEI) (Rappresentanti: inizialmente T. Gilliams e F. Martin, successivamente T. Gilliams e G. Nuvoli, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione volta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 28 settembre 2011, De Nicola/BEI (F-13/10), è annullata nella parte in cui respinge le conclusioni del sig. Carlo De Nicola volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI).

Per il resto, l’impugnazione è respinta.

Il ricorso proposto dal sig. De Nicola dinanzi al Tribunale della funzione pubblica nella causa F-13/10 è respinto.

Il sig. De Nicola sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla BEI, relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che al presente giudizio.

La BEI sopporterà la metà delle proprie spese relative sia al giudizio dinanzi al Tribunale della funzione pubblica che al presente giudizio.

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1 GU C 25 del 28.1.2012.