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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht- Germania) – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG / Günther Bauer

(Causa C-168/18)1

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Direttiva 2008/94/CE – Articolo 8 – Regimi complementari di previdenza – Tutela dei diritti a prestazioni di vecchiaia – Livello minimo di tutela garantito – Obbligo per l’ex datore di lavoro di compensare una riduzione della pensione professionale di vecchiaia – Organismo previdenziale esterno – Effetto diretto)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht

Parti

Ricorrenti: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Convenuto: Günther Bauer

Dispositivo

L’articolo 8 della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso si applica ad una situazione in cui un datore di lavoro, che eroga prestazioni pensionistiche professionali mediante un organismo interprofessionale, non può garantire, a causa della propria insolvenza, la compensazione delle perdite derivanti dalla riduzione dell’importo delle prestazioni stesse, erogate da tale organismo interprofessionale, riduzione che era stata autorizzata dall’autorità pubblica di vigilanza sui servizi finanziari che esercita un controllo prudenziale su tale organismo.

L’articolo 8 della direttiva 2008/94 deve essere interpretato nel senso che una riduzione dell’importo delle prestazioni pensionistiche professionali erogate ad un ex lavoratore subordinato, in conseguenza dell’insolvenza del suo ex datore di lavoro, è considerata manifestamente sproporzionata, sebbene l’interessato percepisca almeno la metà dell’importo delle prestazioni derivanti dai propri diritti maturati, qualora tale ex lavoratore subordinato già viva o dovrebbe vivere, a seguito di tale riduzione, al di sotto della soglia di rischio di povertà stabilita da Eurostat per lo Stato membro interessato.

L’articolo 8 della direttiva 2008/94, che prevede un obbligo di tutela minima, può avere un effetto diretto, così da poter essere invocato nei confronti di un organismo di diritto privato designato dallo Stato quale organismo di garanzia contro il rischio di insolvenza dei datori di lavoro in materia di pensioni professionali, qualora, tenuto conto del compito affidato a tale organismo e delle condizioni in cui esso lo svolge, l’organismo stesso possa essere assimilato allo Stato, a condizione che il compito di garanzia affidatogli si estenda effettivamente ai tipi di prestazioni di vecchiaia per le quali è richiesta la tutela minima prevista dal citato articolo 8.

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1 GU C 231 del 2.7.2018.