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Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 20 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék - Ungheria) – Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Causa C-77/21) 1

(Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5, paragrafo 1, lettere b) ed e) – Principio della “limitazione della finalità” – Principio della “limitazione della conservazione” – Creazione, a partire da una banca dati esistente, di una banca dati per effettuare test e correggere errori – Trattamento ulteriore dei dati – Compatibilità del trattamento ulteriore di tali dati con le finalità della raccolta iniziale – Durata della conservazione con riguardo a tali finalità)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.

Convenuta: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),

dev’essere interpretato nel senso che:

il principio della «limitazione della finalità», previsto da tale disposizione, non osta alla registrazione e alla conservazione da parte del titolare del trattamento, in una banca dati creata al fine di effettuare test e di correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti e conservati in un’altra banca dati, qualora un siffatto ulteriore trattamento sia compatibile con le specifiche finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, circostanza che dev’essere determinata alla luce dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento.

L’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento 2016/679

dev’essere interpretato nel senso che:

il principio della «limitazione della conservazione», previsto da tale disposizione, osta alla conservazione da parte del titolare del trattamento, in una banca dati creata al fine di effettuare test e di correggere errori, di dati personali precedentemente raccolti per altre finalità, per un arco di tempo superiore a quello necessario alla realizzazione di tali test e alla correzione di tali errori.

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1 GU C 182 del 10.5.2021.