Language of document : ECLI:EU:T:2012:175





Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 29 marzo 2012 —
Portogallo / Commissione

(causa T‑111/10)

«FESR — Riduzione di un contributo finanziario — Programma operativo diretto alla modernizzazione del tessuto economico in Portogallo — Assenza di obiettivi vincolanti precisi e verificabili — Legittimo affidamento»

1.                     Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento ad opera dell’Unione — Presupposto — Perseguimento di un obiettivo tangibile che si integra nell’ambito della politica di coesione sociale (Regolamenti del Consiglio n. 2052/88, artt. 6‑8, e n. 4253/88, artt. 8, 14, 15 e 24‑26) (v. punti 27-32)

2.                     Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento ad opera dell’Unione — Obbligo degli Stati membri di controllare regolarmente le azioni finanziate — Decisione di ridurre un contributo a causa della mancanza di elementi che dimostrino l’ammissibilità delle spese — Violazione dei diritti della difesa — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 4253/88, art. 23) (v. punto 36)

3.                     Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Decisione della Commissione — Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione (v. punto 41)

4.                     Coesione economica e sociale — Interventi strutturali — Finanziamento ad opera dell’Unione — Decisione di riduzione di un contributo inizialmente erogato — Irregolarità che non hanno costituito oggetto di alcuna opposizione da parte della Commissione — Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento — Presupposti (v. punti 45-48)

Oggetto

Domanda diretta all’annullamento della decisione C (2009) 10624 della Commissione, del 21 dicembre 2009, che riduce il contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), concesso al Portogallo a favore del programma operativo «Modernizzazione del tessuto economico», CCI: 1994 PT 16 1 PO 004 (ex FESR rif. 94.12.09.004), con la decisione C (94) 464/3 della Commissione, del 4 marzo 1994, che approva un contributo del FESR.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica portoghese è condannata alle spese.