Language of document : ECLI:EU:T:2017:620





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017 –
Germania / Commissione

(causa T114/10)

«Ricorso di annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma INTERREG II/C “Inondazioni Reno-Mosa” – Mancato rispetto del termine per l’adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»

1.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio

(Art. 263 TFUE)

(v. punti 67, 68)

2.      Atti delle istituzioni – Applicazione nel tempo – Norme di procedura – Entrata in vigore immediata

(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5)

(v. punti 75, 78)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione C(97) 3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008).

Dispositivo

1)

La decisione C(2009) 10712 della Commissione, del 23 dicembre 2009, relativa alla riduzione del contributo finanziario concesso al programma di iniziativa comunitaria Interreg II/C «Inondazioni Reno-Mosa» nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi, dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione C(97)3742 della Commissione, del 18 dicembre 1997 (FESR n. 970010008), è annullata, nella parte in cui riguarda la Repubblica federale di Germania.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Repubblica federale di Germania.

3)

La Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno le proprie spese.