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Ricorso proposto il 5 marzo 2010 - Lussemburgo / Commissione

(Causa T-109/10)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: C. Schiltz, agente e P. Kinsch, avocat)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa si applica al Granducato di Lussemburgo;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente chiede l'annullamento, nella parte in cui essa si applica al Granducato di Lussemburgo, della decisione della Commissione C(2009) 10712, adottata il 23 dicembre 2009, recante una riduzione del contributo concesso al Programma d'iniziativa comunitario Interreg II/C "Inondazione Reno-Mosa" nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania, nella Repubblica francese, nel Granducato di Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), ai sensi della decisione della Commissione 18 dicembre 1997, C(97)3742 (FESR n. 970010008).

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente fa valere due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che, in caso di accoglimento del ricorso di annullamento proposto dalle autorità olandesi e tedesche, il Granducato di Lussemburgo deve beneficiarne di conseguenza. Se si dovesse accertare che gli errori o i punti deboli, asseritamente sistematici, che la Commissione ritiene di aver rilevato, a seguito di un controllo, nel funzionamento del programma di cui trattasi nei Paesi Bassi e in Germania, in realtà non esistono, verrebbe meno il fondamento stesso dei ragionamenti seguiti nella decisione, e, con esso, la rettifica finanziaria lineare applicata ai progetti attuati in Lussemburgo.

Il secondo motivo di ricorso è attinente all'illegittimità dell'estensione al Granducato di Lussemburgo di una rettifica finanziaria eventualmente giustificata solo nei confronti di altri Stati membri. Non si sarebbe constatata alcuna anomalia nel funzionamento del programma nel Granducato di Lussemburgo. Il fatto che il Lussemburgo abbia accettato di partecipare ad un programma congiunto con la Germania, il Belgio, la Francia e i Paesi Bassi non giustificherebbe che esso debba subire gli effetti negativi, in termini di rettifica finanziaria dei suoi progetti, di errori o punti deboli rilevati durante il controllo dei progetti olandesi o tedeschi, e che consisterebbero quasi esclusivamente nell'asserita violazione delle disposizioni relative alla procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici. Orbene, nonostante il fatto che si tratta di una partecipazione congiunta di cinque Stati membri allo stesso programma, le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici rientrerebbero nella responsabilità esclusiva delle autorità nazionali degli Stati membri interessati.

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