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Ricorso proposto l'8 marzo 2010 - Spagna / Commissione

(Causa T-113/10)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: J. Rodríguez Cárcamo)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 23 dicembre 2009, C(2009) 10678, con cui si riduce l'aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma Operativo País Vasco Obiettivo 2 (1997 1999), in Spagna, in forza della decisione 5 febbraio 1998C (98) 121, FESR Nº 97.11.09.007, e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

All'origine della presente controversia vi è la decisione 5 febbraio 1998, C (98) 121, con cui la Commissione ha concesso un aiuto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) per un programma operativo nella regione del País Vasco, che si collocava nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni spagnole dell'Obiettivo n. 2 nel periodo 1997-1999, per un importo massimo, a carico del FESR, di EUR 291 862 367.

La decisione impugnata nel procedimento di cui trattasi considera che, nello svolgimento di detto programma operativo, sono state rilevate in 24 dei 37 progetti presi in esame, il che concerne un importo complessivo pari a ESP 4 844 712 820 e comporta una correzione finanziaria pari a EUR 27 794 540,77.

A sostegno delle sue richieste il ricorrente deduce i motivi seguenti:

Violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) n.º4253/88 del Consiglio 19 dicembre 1988, 1 per aver utilizzato il metodo dell'estrapolazione nella decisione impugnata, poiché il citato articolo non prevede la possibilità di estrapolare le irregolarità riscontrate in azioni concrete dalla totalità delle azioni incluse nei programmi operativi finanziati a carico dei fondi FESR. La rettifica stabilita dalla Commissione nella decisione impugnata è priva di fondamento giuridico, dal momento che le linee direttrici della Commissione 15 ottobre 1997, relative alle rettifiche finanziarie nette nell'ambito dell'applicazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) n.º4253/88, non possono esplicare effetti giuridici nei confronti degli Stati membri, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia 6 aprile 2000, Regno di Spagna/Commissione, 2 e in quanto detto art. 24 contempla solamente la riduzione degli aiuto il cui esame confermi l'esistenza di un'irregolarità, principio che contrasta con l'applicazione di rettifiche per estrapolazione.

In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 letto in combinato disposto con l'attuale art. 4, n. 3 TUE (principio di leale cooperazione), poiché è stata applicata la rettifica per estrapolazione nonostante non si fosse rilevata un'insufficienza sistematica di gestione, di controllo o di revisione dei conti relativamente ai contratti modificati, in quanto gli organi di gestione hanno applicato la normativa spagnola, la quale non è stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea dalla corte di giustizia. Il Regno di Spagna afferma che il rispetto da parte delle autorità di gestione del diritto nazionale, anche qualora possa far sì che la Commissione constati l'esistenza di irregolarità o violazioni concrete del diritto dell'Unione europea, non può essere utilizzato come base per un'estrapolazione stante inefficacia del sistema di gestione allorché la legge applicata dagli organi in questione non è stata dichiarata contraria al diritto dell'Unione europea dalla corte di Giustizia, né la Commissione ha convenuto lo Stato membro ai sensi dell'art. 258 TFUE.

In subordine, violazione dell'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 per mancanza di rappresentatività del campione utilizzato per l'applicazione della rettifica finanziaria per estrapolazione. A tale proposito si sostiene che la Commissione ha realizzato il campione per l'applicazione dell'estrapolazione con un numero estremamente ridotto di progetti (37 su 3 348), senza prendere in considerazione tutte le linee del programma operativo, includendo spese previamente ritirate dalle autorità spagnole, partendo dalla spesa dichiarata e non dall'aiuto concesso e attraverso l'applicazione di un programma informatico che offriva un livello di affidabilità dello stesso inferiore all'85 %. Perciò il Regno di Spagna ritiene che nel campione non ricorrano le condizioni di rappresentatività necessarie al fine di servire come base ad un'estrapolazione.

Da ultimo il Regno di Spagna fa valere che la comunicazione dell'esistenza di irregolarità alle autorità spagnole (che ha avuto luogo nell'agosto del 2005, trattandosi, nella maggior parte dei casi, di irregolarità commesse negli anni 1998 e 1999), deve determinare la prescrizione delle medesime in applicazione del termine di 4 anni previsto dall'art. 3 del regolamento n. 2988/95. 3

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

2 - Causa C-443/97, Racc. pag. I-2415.

3 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).