Language of document : ECLI:EU:T:2013:193

Causa T‑383/10

Continental Bulldog Club Deutschland eV

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo CONTINENTAL – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 aprile 2013

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Obiettivo – Imperativo di disponibilità – Portata dell’esame

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, lett. c)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, lett. c)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Valutazione del carattere descrittivo di un segno – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, lett. c)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto – Marchio denominativo CONTINENTAL

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, lett. c)]

5.      Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio

6.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, lett. b) e c)]

1.      L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che le indicazioni o i segni descrittivi delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale interesse generale dà luogo ad un esame prognostico su detto carattere descrittivo delle indicazioni o dei segni richiesti come marchi, il quale non può dipendere dalle intenzioni commerciali, per loro natura soggettive, dei richiedenti i marchi.

(v. punti 13, 61)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 14, 15, 33)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 16)

4.      È descrittivo dei prodotti oggetto nella domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento, il segno denominativo CONTINENTAL, di cui viene chiesta la registrazione per «Animali vivi, ossia cani» e «Custodia e allevamento di cani, ossia cuccioli e animali d’allevamento» rientranti, rispettivamente, nelle classi 31 e 44 di cui all’Accordo di Nizza.

Infatti, tanto in Germania quanto nel resto dell’Unione l’espressione «continental bulldog» poteva essere utilizzata, già alla data della domanda di registrazione, almeno dalla parte del pubblico di riferimento costituita da professionisti, quali gli allevatori di cani o gli esercenti di negozi di animali da compagnia, come designazione di una razza canina riconosciuta in Svizzera. Una volta che si è concluso il procedimento di riconoscimento di una razza di cani da parte di una o più delle federazioni cinofile in questione, il nome di tale razza designa, in modo generico, i cani che appartengono a tale razza, quantomeno agli occhi di una parte del pubblico di riferimento. Pertanto, il marchio richiesto, costituito dalla parola «continental», sarebbe immediatamente percepito dal pubblico di riferimento come una descrizione di una razza di bulldog o, per quanto riguarda i servizi considerati, come una specificazione del fatto che essi riguardano cani di questa stessa razza.

(v. punti 18, 19, 40, 52, 53, 69)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 65, 66)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 72)