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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Internationaler Hilfsfonds e.V. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 dicembre 2002.

    (Causa T-372/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 13 dicembre 2002, la Internationaler Hilfsfonds e.V., con sede in Rosbach, Germania, rappresentata dall'avv. H. Kaltenecker, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--    annullare la decisione della Commissione 22 ottobre 2002;

--    ordinare alla convenuta di reintegrare la ricorrente nella posizione che essa aveva nel 1996, nel momento in cui la stessa aveva presentato domanda per divenire collaboratrice dell' Ufficio della Comunità europea per gli aiuti umanitari (European Community Humanitarian Office; in prosieguo: l'"ECHO"), posizione in cui la stessa si sarebbe trovata se non si fossero verificati i numerosi casi di cattiva amministrazione della convenuta;

--    in subordine, ordinare alla convenuta di invitare la ricorrente a sottoscrivere il contratto quadro di collaborazione ora in vigore;

--    condannare la convenuta a risarcire alla ricorrente l'importo di EUR 14 562,00, a titolo di spese da questa sostenute per presentare, dinanzi all'ufficio del Mediatore europeo, una denuncia contro la Commissione europea;

--    condannare la convenuta a pagare le spese della ricorrente relative alla domanda della stessa, nonché le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti:

La ricorrente è un'organizzazione non governativa di diritto tedesco, attiva nell'ambito degli aiuti umanitari internazionali. Nel 1996 la ricorrente presentava domanda per divenire collaboratrice dell'ECHO, e per sottoscrivere un contratto quadro di collaborazione. Nel 1999 la ricorrente veniva inoltre informata del fatto che nel frattempo erano entrate in vigore nuove condizioni per il contratto quadro di collaborazione e che la sua domanda sarebbe stata esaminata sulla base di tali nuove disposizioni. Nel 2001 la stessa veniva informata dell'andamento della pratica aperta dall'ECHO in seguito al ricevimento della sua domanda nel 1996.

Nel 2001 la ricorrente presentava denuncia dinanzi al Mediatore europeo per comportamento irresponsabile dell'ECHO e cattiva amministrazione. Il Mediatore concludeva che si erano verificati casi di cattiva amministrazione e svolgeva numerose osservazioni critiche.

In seguito, la ricorrente chiedeva che l'ECHO la reintegrasse nella posizione che la prima aveva nel 1996, prima che i casi di cattiva amministrazione si verificassero, e che fossero adottati provvedimenti disciplinari appropriati contro il personale dell'ECHO responsabile di tali atti. La ricorrente contesta la decisione della convenuta con la quale quest'ultima rifiuta di reintegrare la ricorrente o di individuare una soluzione alternativa parimenti soddisfacente.

La ricorrente afferma che la convenuta ha violato le norme del Codice comunitario di buona condotta amministrativa nonché i diritti della ricorrente e che ha manipolato la pratica della stessa.

Secondo la ricorrente, la convenuta non ha rispettato il principio secondo il quale le domande devono essere esaminate alla luce dei requisiti previsti dalle norme in vigore al momento della presentazione della domanda. Inoltre, alla ricorrente non erano state comunicate la richiesta di informazioni inviata dalla convenuta al Ministero degli Affari esteri tedesco e la sospensione della domanda. La ricorrente contesta inoltre il fatto che non sia stato richiesto il suo parere riguardo a tali decisioni. Inoltre, la stessa afferma che la sua domanda non è stata esaminata entro un termine ragionevole.

La ricorrente ritiene che la convenuta abbia violato altresì gli artt. 5 CE e 10 CE, in quanto quest'ultima ha portato avanti una verifica della situazione organizzativa, strutturale e finanziaria della ricorrente. Secondo la ricorrente, tale competenza spetta esclusivamente alla autorità tedesche.

La ricorrente sostiene infine che la convenuta dovrebbe versare un risarcimento pecuniario per le spese sostenute in seguito alla denuncia presentata presso il Mediatore europeo.

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