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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Alpenhain-Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG e 6 altre imprese contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 dicembre 2002.

(Causa C-370/02)

Lingua di procedura: il tedesco

Il 12 dicembre 2002, la Alpenhain-Camembert-Werk Gottfried Hain GmbH & Co. KG, Lehen/Pfaffing (Germania), la Bayerland eG, Norimberga (Germania), la Bergpracht-Milchwerk GmbH & Co, Tettnang (Germania), la Hochland AG, Heimenkirch (Germania), la Käserei Champignon Hofmeister GmbH & Co. KG, Lauben (Germania), la Milchwerk Crailsheim-Dinkelsbühl eG, Crailsheim (Germania) e la Rücker GmbH, Aurich (Germania), rappresentate dai sigg. J. Salzwedel e M. J. Werner, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

--Annullare la registrazione della denominazione "Feta" quale denominazione di origine protetta (D.O.P.) ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829/2002, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione 'Feta';

--    Condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, che sono le principali produttrici del formaggio feta di latte vaccino prodotto in Germania, chiedono l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione n. 1829/20021.

In primo luogo le ricorrenti fanno valere che i dati riportati nella richiesta formulata dalla Grecia il 17 gennaio 1995 non soddisfano i requisiti formali necessari per l'inclusione della "feta" nell'elenco delle denominazioni di origine protette. La richiesta della Grecia sarebbe stata infatti intempestiva, così che la Commissione non avrebbe dovuto procedere alla registrazione della "feta" ricorrendo al procedimento abbreviato ai sensi dell'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/922. Inoltre, non sarebbe possibile proteggere la denominazione "feta" ai sensi dell'art. 17 del regolamento citato, in quanto la Grecia avrebbe introdotto la tutela della feta a livello nazionale sono l'11 gennaio 1994, cioè quasi sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Le ricorrenti fanno poi valere che il regolamento impugnato non risponde assolutamente ai motivi posti a fondamento della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee 16 marzo 19993, secondo la quale la Commissione doveva tenere soprattutto in considerazione i mercati legittimamente sviluppati negli Stati membri e nel mondo intero al momento della presentazione della domanda della Grecia. Di conseguenza, il prodotto "feta" non potrebbe essere protetto in quanto non rappresenterebbe una denominazione di origine protetta ma piuttosto una denominazione generica. Ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2081/92 le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate. Inoltre la feta sarebbe un prodotto di origine non esclusivamente greca, bensì anche delle regioni mediterranea e balcanica. In sei Stati membri la feta verrebbe ampiamente prodotta e consumata da decenni. Inoltre l'onere della prova sul fatto che la denominazione "feta" non è divenuta generica graverebbe sulla Grecia, la quale non avrebbe adempiuto a tale onere probatorio.

Per altro verso, le ricorrenti fanno valere che non ricorrono le condizioni di cui agli artt. 2 e 4 del regolamento (CEE) n. 2081/92. "Feta" non sarebbe una denominazione geografica tradizionale. Essa deriverebbe dall'italiano e significherebbe "fetta"; si trattava di una denominazione generica ancor prima dell'approvazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 e di conseguenza veniva legittimamente utilizzata nel mercato interno tra gli Stati membri. Infine, la registrazione della "feta" violerebbe i principi fondamentali del diritto comunitario relativi alla tutela della proprietà e dell'esercizio di una professione, e la violazione del diritto di proprietà non sarebbe giustificato ai sensi dell'art. 30 CE.

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1 - (Regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2002, n. 1829/2002, che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione per quanto riguarda la denominazione 'Feta'(GU L 277, pag. 10).

2 - (Regolamento (CEE) del Consiglio 14 luglio 1992, n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(GU L 208, pag. 1).

3 - (Sentenza della Corte 16 marzo 1999, cause riunite C-289/96, C-293/96 e C-299/96, Danimarca/Commissione, Racc. pag. I-1541.