Language of document : ECLI:EU:T:2003:269

Causa T-372/02

Internationaler Hilfsfonds eV

contro

Commissione delle Comunità europee

«Cooperazione allo sviluppo - Ufficio umanitario

della Comunità europea (ECHO) - Contratto quadro di partenariato

per il cofinanziamento di azioni condotte da ONG -

Rigetto della candidatura della ricorrente -

Ricorso di annullamento - Irricevibilità»

    Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) 15 ottobre 2003
?II - 0000

Massime dell'ordinanza

1.
    Ricorso di annullamento - Ricorso diretto contro una decisione puramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata - Irricevibilità - Nozione di decisione confermativa

    (Art. 230 CE)

2.
    Ricorso di annullamento - Competenza del giudice comunitario - Conclusioni miranti a ottenere un'ingiunzione rivolta a un'istituzione - Irricevibilità

    (Artt. 230 CE e 233 CE)

3.
    Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Nozione - Elementi da prendere in considerazione - Spese afferenti al procedimento dinanzi al mediatore europeo - Esclusione

    [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]

1.
    E' irricevibile un ricorso di annullamento proposto avverso una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto.

    A tale proposito, il fatto che in una decisione recante rigetto della domanda di un'organizzazione non governativa di sottoscrivere un contratto quadro di partenariato con l'Ufficio umanitario della Comunità europea la Commissione si rifiuti di avviare procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti di tale istituzione non può costituire un elemento nuovo. Tale decisione di rifiuto si distingue, infatti, chiaramente dalla decisione di rigetto della richiesta della ricorrente di sottoscrivere il contratto quadro di partenariato. Diversamente ragionando, si finirebbe per ammettere che, con la semplice presentazione di una domanda di avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di membri del personale dell'istituzione responsabile di una decisione, un'impresa potrebbe prorogare i termini di proposizione del ricorso di annullamento avverso la decisione medesima.

(v. punti 36, 41-42)

2.
    Il Tribunale non può rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie o sostituirsi a queste ultime.

    Nell'ambito di un ricorso d'annullamento ex art. 230 CE, la competenza del giudice comunitario si limita al controllo della legittimità dell'atto impugnato. Se il giudice comunitario ritiene l'atto illegittimo, lo annulla. Ai sensi dell'art. 233 CE, l'istituzione interessata deve quindi adottare le misure che l'esecuzione della sentenza d'annullamento comporta.

(v. punti 48-49)

3.
    Ai termini dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili le «spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tali fini. Con il termine «causa» la menzionata disposizione intende unicamente la causa dinanzi al Tribunale. Nell'ambito di un ricorso di annullamento la ricorrente non può quindi ottenere, in ogni caso, il rimborso da parte della Commissione delle spese afferenti al procedimento dinanzi al mediatore europeo.

(v. punto 51)