Language of document : ECLI:EU:T:2010:537

Causa T‑281/09

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo CHROMA — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto — Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)]

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)]

1.      Un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Non è neppure necessario, affinché l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) opponga un simile diniego, che il segno in questione sia effettivamente utilizzato a fini descrittivi, ma occorre unicamente che esso possa essere utilizzato a tali fini.

È inoltre indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte dal segno in questione siano essenziali o accessorie sul piano commerciale, oppure che esistano o meno sinonimi che consentano di designare le stesse caratteristiche.

(v. punti 28‑29)

2.      È descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio comunitario, dal punto di vista del consumatore grecofono, il segno denominativo CHROMA, di cui è chiesta la registrazione per «Lavelli, piatti doccia, docce e vasche da bagno, lavandini, bidè, orinatoi, gabinetti, vaschette di gabinetti, tutti in ceramica»; e «Materiali da costruzione non metallici; lastre, piastre, modanature, condutture e rivestimenti per uso edilizio, tutti non in metallo; lastre di ceramica, mosaici e pezzi sagomati per uso edilizio; materie prime per la ceramica», rientranti rispettivamente nelle classi 11 e 19 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Le traslitterazioni in caratteri latini di parole greche devono essere equiparate, ai fini in particolare della valutazione degli impedimenti assoluti alla registrazione previsti dall’art. 7, n. 1, lett. b) e c), di detto regolamento, alle parole scritte in caratteri greci. Tale considerazione è a maggior ragione applicabile nel caso del segno CHROMA che costituisce una trascrizione fedele della parola greca «xρώμα» che significa «colore» in lettere dell’alfabeto latino conosciuto dal consumatore grecofono interessato.

L’impiego del termine «colore» trasmette così un messaggio che può essere immediatamente colto dal consumatore interessato, indicante la presenza di una gamma di prodotti in vari colori, in particolare, per quanto riguarda i sanitari in ceramica e i materiali da costruzione ceramici per bagno, in colori diversi dal classico bianco. Peraltro, i prodotti in questione possono essere richiesti in funzione della loro gamma di colori, al fine di abbinarli nell’ambito di creazioni decorative. Ne consegue che, dal punto di vista del consumatore grecofono interessato, il segno CHROMA può servire ad indicare che i prodotti di cui trattasi, rientranti nelle classi 11 e 19, erano disponibili in vari colori e che esso quindi designava una caratteristica pertinente sul piano della commercializzazione dei prodotti in questione.

(v. punti 33‑35, 39, 41)