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Ricorso proposto il 5 febbraio – Coöperatieve Rabobank / Commissione

(Causa T-57/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Wesseling e F. Brouwer, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2023) 7811, del 22 novembre 2023, relativa a un procedimento di cui all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40512 – Euro-Denominated Bonds (Obbligazioni denominate in Euro, EDB) («la decisione»), ai sensi dell’articolo 263 TFUE;

in subordine, annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE e ridurre l’ammenda inflitta con l’articolo 2 della decisione ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

in ogni caso ridurre l’importo dell’ammenda inflitta con l’articolo 2 della decisione ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

condannare la Commissione a sostenere le spese della ricorrente o, in subordine, una quota adeguata delle spese ai sensi dell’articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto, non avrebbe motivato in maniera sufficiente e/o avrebbe valutato erroneamente le prove concludendo che la Rabobank aveva adottato un comportamento avente ad oggetto di restringere e/o falsare la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE. In particolare,

la Commissione non avrebbe dimostrato in maniera sufficiente che tutte le comunicazioni di cui trattasi nella decisione fossero restrittive della concorrenza per oggetto;

le censure della Commissione includerebbero erroneamente comunicazioni relative a semplici negoziazioni fra controparti tra la Rabobank e la Deutsche Bank.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto, non avrebbe motivato in maniera sufficiente e/o avrebbe valutato erroneamente le prove concludendo, ai sensi dell’articolo 101 TFUE, che (a) il comportamento perseguiva un obiettivo unico o un piano d’insieme e (b) durante il periodo pertinente l’infrazione asserita era continuata. In particolare,

la Commissione non avrebbe dimostrato che tutte le comunicazioni perseguissero il piano anticoncorrenziale asserito nella decisione;

la Commissione non avrebbe dimostrato in maniera sufficiente che le disparate istanze di contatto asseritamente anticoncorrenziale costituissero un’infrazione ininterrotta e continuata di durata superiore ai 10 anni.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il metodo applicato dalla Commissione per determinare l’ammenda violerebbe l’articolo 23 del regolamento n. 1/2003, gli orientamenti per il calcolo delle ammende e il principio di proporzionalità. In particolare,

la Commissione non avrebbe alcuna base per infliggere l’ammenda per i periodi in cui l’infrazione era stata interrotta;

l’ammenda nella decisione è sproporzionata rispetto alla gravità e all’importanza economica dell’infrazione, la quale consiste in un numero molto esiguo di contatti asseritamente anticoncorrenziali nell’arco di un periodo molto lungo;

il parametro per il «valore delle vendite» nella decisione sovrastima in modo significativo i ricavi della Rabobank e quindi l’importanza economica dell’asserita infrazione, discostandosi dal concetto di «valore delle vendite» e dall’obbligo di usare i «migliori dati disponibili» enunciati negli orientamenti per il calcolo delle ammende.

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