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Sentenza del Tribunale 29 aprile 2015 – Chair Entertainment Group / UAMI – Libelle (SHADOW COMPLEX)

(Causa T-717/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SHADOW COMPLEX – Marchio comunitario denominativo anteriore BusinessShadow – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Chair Entertainment Group LLC (Provo, Stati Uniti) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: M. Rajh, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Libelle AG (Stoccarda, Germania) (rappresentante: E. Strauß, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1o ottobre 2013 (procedimento R 776/2011-2), relativa un procedimento d3opposizione tra la Libelle AG e la Chair Entertainment Group LLC.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Chair Entertainment Group LLC sopporterà, oltre alle proprie, le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

La Libelle AG sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 71 dell’8.3.2014.