Language of document : ECLI:EU:T:2015:242





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 –
Chair Entertainment Group / UAMI – Libelle (SHADOW COMPLEX)

(causa T‑717/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SHADOW COMPLEX – Marchio comunitario denominativo anteriore BusinessShadow – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18‑20, 58)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi SHADOW COMPLEX e BusinessShadow [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26, 27, 61)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28, 29)

4.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Ammissibilità – Presupposti – Identificazione sufficientemente chiara e precisa (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) (v. punto 32)

5.                     Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata della tutela che ne deriva – Obbligo del richiedente di precisare i prodotti o i servizi oggetto della sua domanda (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) (v. punto 35)

6.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40, 43)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1ottobre 2013 (procedimento R 776/2011‑2), relativa un procedimento di opposizione tra la Libelle AG e la Chair Entertainment Group LLC.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Chair Entertainment Group LLC sopporterà, oltre alle proprie, le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

3)

La Libelle AG sopporterà le proprie spese.