Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 29 aprile 2015 –
Chair Entertainment Group / UAMI – Libelle (SHADOW COMPLEX)
(causa T‑717/13)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo SHADOW COMPLEX – Marchio comunitario denominativo anteriore BusinessShadow – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18‑20, 58)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi SHADOW COMPLEX e BusinessShadow [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 26, 27, 61)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 28, 29)
4. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Ammissibilità – Presupposti – Identificazione sufficientemente chiara e precisa (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) (v. punto 32)
5. Ravvicinamento delle legislazioni – Marchi – Direttiva 2008/95 – Identificazione dei prodotti o dei servizi interessati dal marchio – Impiego delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata della tutela che ne deriva – Obbligo del richiedente di precisare i prodotti o i servizi oggetto della sua domanda (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/95) (v. punto 35)
6. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 40, 43)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 1o ottobre 2013 (procedimento R 776/2011‑2), relativa un procedimento di opposizione tra la Libelle AG e la Chair Entertainment Group LLC. |
Dispositivo
2) | | La Chair Entertainment Group LLC sopporterà, oltre alle proprie, le spese sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) | | La Libelle AG sopporterà le proprie spese. |