Comunicazione sulla GU
Ricorso della Sportwetten GmbH Gera contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), proposto il 2 maggio 2002
(Causa T-140/02)
Lingua processuale: da stabilirsi ai sensi dell'art. 131, n. 2, del regolamento di procedura - Ricorso redatto in lingua tedesca
Il 2 maggio 2002, la Sportwetten GmbH Gera, Gera (Germania), rappresentata dall'avv. A. Zumschlinge, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli). Parte ulteriore dinanzi alla commissione di ricorso: Intertops Sportwetten GmbH, Salisburgo (Austria).
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 febbraio 2002 (procedimento R 0338/2000-4) nonché la decisione originaria dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 2 febbraio 2000, (rif: C000422014/1);
- annullare il marchio comunitario denominativo e figurativo "Intertops", n. di registrazione 000422014.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato
oggetto della domanda di annullamento: Il marchio figurativo "INTERTOPS" per le prestazioni di servizi della classe 42 -- marchio comunitario 422014
Titolare del marchio comunitario: Intertops Sportwetten GmbH
Richiedente la dichiarazione
di nullità del marchio comunitario La ricorrente
Marchio o segno della ricorrente: Il marchio denominativo tedesco "INTERTOPS SPORTWETTEN" per le prestazioni di servizi
della classe 42
Decisione della divisione di opposizione: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso della ricorrente
Motivi di ricorso: - Il marchio registrato contraddistingue prestazioni di servizi vietate in Germania
- L'uso del marchio
per le prestazioni di servizi per cui è registrato è contrario all'ordine pubblico e al buon costume ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 40/94
1.
- L'Ufficio convenuto ha disconosciuto l'obbligo di uso e il significato dell'art. 106, n. 2, del regolamento.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 44 sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).