Language of document : ECLI:EU:T:2010:459

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

28 ottobre 2010 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-443/09,

Agriconsulting Europe SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bordes, P. Manzini e L. Prete, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, la domanda d’annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 2009 di respingere l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di gara d’appalto EuropAid/127054/C/SER/Multi, avente ad oggetto il contratto quadro multiplo relativo alla prestazione a breve termine di servizi esclusivamente a favore di paesi terzi che beneficiano degli aiuti esterni della Commissione europea (GU 2008/S 128169161), nonché, dall’altro, una richiesta di risarcimento volta ad ottenere il ristoro del danno asseritamente subito dalla ricorrente in conseguenza della decisione impugnata.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 23 settembre 2010, la ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che essa rinunciava agli atti nella causa e ha chiesto, in applicazione dell’art. 87, n. 5, del detto regolamento, tenuto conto del comportamento della Commissione nel corso del procedimento, che ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2010, la convenuta ha comunicato di aver preso atto della rinuncia agli atti. Essa si è tuttavia opposta alla domanda della ricorrente tesa a che ciascuna parte sopporti le proprie spese e ha chiesto che la ricorrente fosse condannata alle spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Tuttavia, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell’altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest’ultima.

4        Nella fattispecie, si deve rilevare che, a sostegno della sua domanda tesa a che ciascuna parte sopporti le proprie spese, la ricorrente si limita a riferirsi al comportamento della convenuta, senza tuttavia fornire delle precisazioni quanto a ciò che essa rimprovera a quest’ultima. In tale contesto, si deve di conseguenza condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle della convenuta, conformemente alle conclusioni di quest’ultima nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.

5        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle della convenuta, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-443/09 è cancellata dal ruolo.







2)      La ricorrente sopporterà le spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 28 ottobre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       O. Czúcz


1 Lingua processuale: l’italiano.