Language of document : ECLI:EU:T:2017:622

Causa T119/10

Regno dei Paesi Bassi

contro

Commissione europea

«Ricorso d’annullamento – FESR – Riduzione di un contributo finanziario – Programma Interreg II /C “Inondazioni Reno-Mosa” – Inosservanza del termine di adozione di una decisione – Violazione delle forme sostanziali – Ricorso manifestamente fondato»

Massime – Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 13 settembre 2017

1.      Ricorso di annullamento – Motivi d’impugnazione – Violazione delle forme sostanziali – Esame d’ufficio da parte del giudice – Presupposto – Rispetto del principio del contraddittorio

(Art. 263 TFUE)

2.      Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Regolamento n. 1083/2006 – Rettifiche finanziarie – Termine di adozione della decisione della Commissione – Applicabilità ai programmi istituiti prima del 2007

(Regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 64, 65)

2.      Per quanto riguarda i termini che la Commissione deve rispettare prima di pronunciarsi su una rettifica finanziaria in materia di liquidazione dei conti del FESR, l’articolo 100 del regolamento n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, si applica anche ai programmi anteriori al periodo 2007‑2013, e ciò conformemente al principio secondo cui le norme di procedura trovano applicazione immediatamente dopo la loro entrata in vigore. Di conseguenza, la Commissione deve rispettare, ai fini dell’adozione di una decisione di riduzione di un programma istituito prima del 1°gennaio 2007, il termine di sei mesi previsto dall’articolo 100, paragrafo 5, del regolamento n. 1083/2006.

(v. punti 72, 75)