Language of document : ECLI:EU:T:2010:111

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

23 marzo 2010


Causa T‑16/09 P


Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento danni — Tardività — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F‑87/07, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑351 e II‑A‑1‑1915).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Impugnazione — Motivi di ricorso — Insufficienza di motivazione

(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma)

2.      Funzionari — Ricorso — Domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto

(Art. 236 CE; Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)

3.      Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione

(Art. 236 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

4.      Funzionari — Ricorso — Termini — Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione — Osservanza di un termine ragionevole — Criteri di valutazione

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

5.      Procedura — Ricevibilità degli atti processuali — Valutazione al momento della presentazione dell’atto

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 121)

6.      Procedura — Termini di ricorso — Notifica del ricorso mediante plico postale raccomandato — Data della notifica da cui decorrono i termini

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 39, n. 1, e 100, nn. 1, primo comma, 2, terzo comma, e 3)

1.      L’obbligo di motivazione non impone al Tribunale della funzione pubblica di fornire una spiegazione che segua, esaustivamente e uno per uno, tutti i ragionamenti articolati dalle parti della controversia e la motivazione può, quindi, essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale della funzione pubblica non ha accolto i loro argomenti e al Tribunale di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo.

(v. punti 21 e 38)

Riferimento:

Corte 7 gennaio 2004, cause riunite C‑294/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 372); Corte 25 ottobre 2007, causa C‑167/06 P, Komninou e a./Commissione, punto 22, e Corte 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt ‑Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. I‑6155 , punto 114)

2.      Una controversia tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende o dipendeva, intesa al risarcimento di un danno, quando ha la sua origine nel rapporto di impiego che lega l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 236 CE e degli artt. 90 e 91 dello Statuto.

La circostanza che l’art. 236 CE e l’art. 90 dello Statuto non fissino alcun termine per la proposizione di una domanda di risarcimento danni non rende illegittimo il requisito del termine ragionevole per la proposizione di tale domanda. Infatti, l’applicazione di tali disposizioni, in particolare di una domanda per il risarcimento di un danno, deve essere fatta nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, che sono i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Orbene, detti principi generali, nel silenzio dei testi, ostano a che le istituzioni e le persone fisiche o giuridiche possano agire senza alcun limite di tempo, rischiando così, soprattutto, di compromettere la stabilità delle situazioni giuridiche consolidate, e richiedono il rispetto di un termine ragionevole.

Quindi, la rimessa in discussione, oltre un termine ragionevole, del fatto generatore di un danno causato dalla Comunità nel contesto dei suoi rapporti con i suoi agenti compromette la certezza dei rapporti giuridici tra la Comunità ed i suoi agenti ed espone il bilancio comunitario a spese collegate ad un fatto generatore troppo lontano nel tempo. Il principio della certezza del diritto richiede pertanto che gli agenti presentino in un termine ragionevole le loro domande di risarcimento in seguito ad un danno che sarebbe stato loro provocato dalla Comunità nel contesto dei loro rapporti con essa.

(v. punti 32-35)

Riferimento:

Tribunale 6 luglio 2004, causa T‑281/01, Huygens/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑203 e II‑903, punto 47); Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315, punto 59); Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 57 e 62), e Tribunale 26 giugno 2009, causa T‑114/08 P, Marcuccio/Commissione (Racc. FP pagg. I‑B‑1‑53 e II‑B‑1‑313, punto 12 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Una controversia tra un funzionario e un’istituzione da cui egli dipende, o dipendeva, e diretta al risarcimento di un danno, quando ha la sua origine nel rapporto di impiego che lega l’interessato all’istituzione, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 236 CE e non di quello dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. La prescrizione quinquennale prevista da quest’ultima disposizione non costituisce pertanto il criterio di valutazione della ragionevolezza del termine di ricorso di cui trattasi, ma tutt’al più un elemento di comparazione pertinente all’atto di tale valutazione, dato che il termine di prescrizione suddetto è anche inteso a garantire la certezza del diritto nel contesto del ricorso di risarcimento danni proposto contro la Comunità. Pertanto, la circostanza che una domanda sia stata proposta entro i cinque anni a partire dalla presa di conoscenza da parte degli interessati della situazione di cui si lamentano non è sufficiente a ritenere che tale domanda sia stata proposta entro un termine ragionevole.

(v. punto 37)

Riferimento:

Eagle e a./Commissione, cit., punto 68, e Marcuccio/Commissione, cit., punto 12

4.      La determinazione del termine di proposizione di un ricorso per risarcimento danni è una questione di diritto. In mancanza di un termine previsto dalla disciplina applicabile per proporre una domanda risarcitoria derivante dal rapporto di impiego tra un funzionario e l’istituzione da cui dipende, tale domanda deve essere proposta entro un termine ragionevole che è determinato alla luce delle circostanze del caso di specie. Al riguardo, il Tribunale della funzione pubblica, anche se accerta e valuta sovranamente i fatti pertinenti, salvo il caso di snaturamento degli stessi, li qualifica poi giuridicamente alla luce del principio del rispetto del termine ragionevole, con il controllo del Tribunale.

(v. punto 39)

Riferimento:

Marcuccio/Commissione, cit., punto 27

5.      Le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore. Inoltre, la ricevibilità di un ricorso si valuta al momento della sua proposizione e occorre valutare la ricevibilità degli altri atti processuali al momento della loro presentazione. Conseguentemente, è alla luce delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, entrato in vigore, in applicazione dell’art. 121 del detto regolamento, il 1° novembre 2007, che occorre apprezzare la ricevibilità di un controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica in una data successiva.

(v. punto 59)

Riferimento:

Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80, Meridionale Industria Salumi e a. (Racc. pag. 2735, punto 9); Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./Commissione (Racc. pag. 3991, punto 8)

Tribunale 19 febbraio 1998, causa T‑42/96, Eyckeler & Malt/Commissione (Racc. pag. II‑401, punto 55); Tribunale 8 ottobre 2001, causa T‑236/00 R II, Stauner e a./Parlamento e Commissione (Racc. pag. II‑2943, punto 49); Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione (Racc. pag. II‑3121, punto 58), e Tribunale 3 aprile 2008, causa T‑229/02, PKK/Consiglio (non pubblicata nella Raccolta, punto 30)

6.      In caso di notifica da parte della cancelleria del Tribunale della funzione pubblica di un ricorso alla parte convenuta mediante plico postale raccomandato, la data della notifica da cui decorrono i termini è quella in cui la detta parte ha accusato ricevimento del plico postale raccomandato che le è stato inviato.

(v. punti 63 e 64)

Riferimento:

Corte 1º giugno 2006, cause riunite C‑442/03 P e C‑471/03 P, P & O European Ferries (Vizcaya) e Diputación Foral de Vizcaya/Commissione (Racc. pag. I‑4845, punto 26)