Language of document : ECLI:EU:T:2004:108

Arrêt du Tribunal

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
21 aprile 2004 (1)

«Coniuge divorziato di un ex membro di un'istituzione comunitaria, poi deceduto – Pensione alimentare – Accordo verbale tra gli ex coniugi – Diritto applicabile ai requisiti di forma dell'accordo e all'ammissibilità dei mezzi di prova della sua esistenza (art. 27 dell'allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee)»

Nella causa T-172/01

M., residente in Atene (Grecia), rappresentata dagli avv.ti G. Vandersanden e H. Tagaras,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Schauss, in qualità di agente, assistito dall'avv. T. Papazissi, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento del rifiuto di attribuire alla ricorrente la pensione di reversibilità del suo ex marito,



IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),



composto dal sig. A.W.H. Meij, presidente, e dai sigg. N. J. Forwood e H. Legal, giudici,

cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente



Sentenza




Contesto normativo della controversia

1
L’art. 15, n. 7, del regolamento del Consiglio 25 luglio 1967 n. 422/67/CEE, 5/67/Euratom, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia (GU 1967, n. 187, pag. 1), come modificato, in particolare, dall’art. 2, n. 3, del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 19 maggio 1981, n. 1416 (GU L 142, pag. 1) (in prosieguo: il «trattamento economico»), determina i diritti pecuniari degli aventi diritto dei suddetti membri delle istituzioni comunitarie in analogia con gli artt. 22, 27 e 28 dell’allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»).

2
A norma dell’art. 27 dell’allegato VIII dello Statuto:

«La moglie divorziata di un funzionario o di un ex funzionario ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all’atto del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico dell’ex marito e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi.

La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all’atto del decesso dell’ex marito, che viene adeguata secondo le modalità previste dall’articolo 82 dello Statuto.

(...)».


Fatti della controversia

3
La ricorrente ha contratto matrimonio nel 1981 con il sig. M., che ha prestato servizio come giudice presso la Corte di giustizia dal 1983 al 1997. Il loro matrimonio è stato sciolto mediante divorzio pronunciato, in primo grado, il 26 febbraio 1997 e poi con sentenza definitiva il 14 luglio 1998. Il certificato religioso di divorzio, la cui redazione costituisce, in Grecia, una formalità necessaria in caso di matrimonio religioso, è stato rilasciato il 4 marzo 1999.

4
Con telefax 15 marzo 1999 il sig. M. ha trasmesso alla divisione del personale della Corte un attestato ufficiale di divorzio.

5
Il memorandum 2 giugno 1999, inviato dal capo della divisione del personale della Corte al capo della divisione finanziaria dell’istituzione, intitolato «Pensione di anzianità del giudice sig. [M.]», enuncia quanto segue:

«Il giudice sig. [M.] ci ha appena comunicato di essere divorziato [dal] 26 febbraio 1997. Il divorzio ecclesiastico è stato pronunciato il 4 marzo 1999.

Ci ha, inoltre, confermato, tramite la sig.ra [K.], che all’ex moglie non veniva versata alcuna pensione alimentare».

6
Secondo il testamento olografo redatto in data 22 settembre 1999, il sig. M. ha istituito suo fratello come legatario universale dei propri beni. Un certificato stilato il 31 agosto 2000 dal segretario del Monomeles Protodikeio (tribunale di primo grado composto da un giudice unico) di Atene (Grecia) attesta che il fratello del defunto è il solo legatario testamentario per l’insieme dei beni della successione.

7
Il sig. M. è deceduto il 23 marzo 2000.

8
Come coniuge divorziato di un ex membro di un’istituzione comunitaria, la sig.ra M., con lettera 18 luglio 2000, ha chiesto all’amministrazione della Corte l’attribuzione di una pensione di reversibilità del defunto sig. M. In tale lettera la ricorrente ha fatto valere un accordo che sarebbe intervenuto tra lei e il sig. M. «relativo al versamento di una pensione alimentare che [suo] marito [aveva] eseguito ancor prima della pronuncia [del] divorzio».

9
Con lettera 5 ottobre 2000 l’amministrazione della Corte ha risposto alla ricorrente che poteva essere ammessa al beneficio della pensione di reversibilità di cui all’art. 15 del trattamento economico, purché dimostrasse di avere avuto diritto per proprio conto, al momento del decesso del suo ex marito, ad una pensione alimentare a carico di quest’ultimo fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione tra lei e il defunto sig. M.

10
La sig.ra M. ha risposto, con lettera 8 novembre 2000, che lo stesso sig. M. le aveva proposto una pensione di BEF 200 000 mensili (EUR 4 957,87), che lei aveva accettato.

11
Secondo la ricorrente, una convenzione in questi termini era stata conclusa oralmente dal sig. e dalla sig.ra M. nella primavera del 1999, in occasione di un incontro organizzato ad Atene tra gli ex coniugi, cui avrebbe assistito il sig. O.

12
A sostegno delle sue affermazioni, la sig.ra M. ha allegato al suo plico dell’8 novembre 2000 due dichiarazioni rilasciate sotto giuramento davanti ad un notaio dal sig. O. e dal sig. P., rispettivamente il 6 e il 7 novembre 2000.

13
Nella sua dichiarazione, il sig. O. afferma di aver assistito, qualche settimana dopo la pronuncia definitiva del divorzio, a un colloquio tra gli ex coniugi, nel corso del quale la sig.ra M. avrebbe accettato che il sig. M. le versasse un pensione alimentare di BEF 200 000 mensili.

14
Nella sua dichiarazione, il sig. P. afferma di aver personalmente assistito, almeno una volta, alla consegna da parte di un terzo alla sig.ra M., a nome del sig. M., di una somma di denaro che lei avrebbe affermato trattarsi del versamento di una pensione alimentare.

15
Con memorandum 5 marzo 2001 il controllore finanziario della Corte ha chiesto al direttore del personale e delle finanze della Corte chiarimenti circa gli elementi idonei a giustificare il versamento di una pensione di reversibilità alla sig.ra M. Egli ha fatto riferimento al citato memorandum del capo della divisione del personale della Corte del 2 giugno 1999. Il controllore finanziario si è chiesto in particolare se esistessero eventuali documenti bancari che potessero tracciare i movimenti di fondi corrispondenti al versamento dell’asserita pensione alimentare.

16
A seguito del rigetto implicito della sua richiesta di pensione di reversibilità, la ricorrente, in data 23 marzo 2001, ha presentato un reclamo contro tale decisione.

17
Tale reclamo è stato respinto con decisione 29 maggio 2001 del comitato della Corte competente per i reclami, poiché la sig.ra M. non aveva dimostrato di beneficiare per proprio conto di una pensione alimentare a carico del suo ex marito fissata mediante sentenza o mediante convenzione. Da un lato, come indicato in tale decisione, le due deposizioni notarili prodotte non erano corroborate da alcun documento scritto relativo all’esistenza dell’asserita convenzione, all’importo della pensione su cui avrebbe dovuto vertere la convenzione o alla sua esecuzione, né da nessun altro elemento. Dall’altro, veniva ricordato che, poco tempo dopo il divorzio ecclesiastico pronunciato il 4 marzo 1999, il sig. M. aveva comunicato alla divisione del personale della Corte che «alla sua ex moglie non veniva versata alcuna pensione alimentare» e che tale dichiarazione non era stata revocata in seguito. Il comitato competente per i reclami ne ha dedotto che la sig.ra M. non soddisfaceva il requisito al quale l’art. 27 dell’allegato VIII dello Statuto subordina il beneficio di una pensione di reversibilità.

18
Contro tale decisione di rigetto la sig.ra M. ha proposto il presente ricorso di annullamento, depositato presso la cancelleria il 26 luglio 2001.


Procedimento dinanzi al Tribunale

19
A causa dell’impedimento a presiedere del presidente della Prima Sezione sig. B. Vesterdorf, il giudice sig. A.W.H. Meij è stato nominato per sostituirlo, con decisione del presidente del Tribunale 21 settembre 2001.

20
La convenuta ha depositato il suo controricorso l’11 ottobre 2001.

21
Con lettera 18 dicembre 2001 il fratello del sig. M., di sua iniziativa, ha fatto pervenire alla convenuta una serie di documenti che riteneva utili a chiarire la verità.

22
La convenuta ha prodotto dinanzi al Tribunale taluni documenti come trasmessi dal fratello del sig. M. in allegato alla controreplica depositata il 16 gennaio 2002. In tale documento, la convenuta ha inoltre chiesto al Tribunale di citare il sig. T. come testimone.

23
Dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, la ricorrente, in data 15 febbraio 2002, ha depositato due nuove dichiarazioni notarili redatte, rispettivamente, il 6 e il 7 febbraio 2002, riguardanti in particolare lo svolgimento del procedimento di divorzio tra i due ex coniugi M., l’asserito consenso del sig. M. al pagamento di una pensione alimentare alla sua ex moglie e le circostanze in cui sarebbe intervenuto il versamento di tale pensione.

24
Dato che il giudice sig. Moura Ramos non poteva partecipare alla seduta avendo cessato dalle sue funzioni di giudice del Tribunale, il presidente del Tribunale ha nominato, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura, il giudice sig. N. J. Forwood per completare il collegio giudicante.

25
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, con riserva di osservazioni delle parti, di ascoltare come testimoni i sigg. O. e T.

26
Con lettera 11 marzo 2003 il Tribunale ha invitato le parti a presentare entro quindici giorni le loro osservazioni in relazione a tale misura istruttoria.

27
Con lettera 24 marzo 2003 la ricorrente ha sottolineato che l’audizione del sig. O. rivestiva un carattere indispensabile e si è rimessa alla saggezza del Tribunale quanto all’audizione del sig. T.

28
Con ordinanza 3 aprile 2003 il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di ascoltare come testimoni i sigg. O. e T. circa l’eventuale accordo concluso dagli ex coniugi M. che, secondo la ricorrente, fissava una pensione alimentare a carico del sig. M. a favore della sig.ra M., nonché circa il mantenimento di tale pensione fino al decesso del sig. M.

29
Nel corso dell’audizione a porte chiuse tenutasi il 14 maggio 2003, prima dell’udienza di trattazione dello stesso giorno, i sigg. O. e T. sono stati ascoltati in qualità di testimoni secondo le modalità previste agli artt. 65‑76 del regolamento di procedura.

30
Nel corso dell’udienza di trattazione, anch’essa tenutasi a porte chiuse, sono state ascoltate le difese delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

31
In seguito a tale udienza il Tribunale ha deciso di sospendere la chiusura della fase orale del procedimento per stabilire se era in possesso di tutti gli elementi utili per adottare la decisione, oppure se, al contrario, erano necessari ulteriori mezzi istruttori o misure di organizzazione del procedimento.

32
Alla fine, il Tribunale si è ritenuto sufficientemente informato tramite i documenti del fascicolo, gli argomenti delle parti e le testimonianze raccolte durante l’audizione del 14 maggio 2003. In particolare, esso non ha ritenuto utile ai fini dell’accertamento della verità l’audizione di altri testimoni, dato che le richieste presentate in tal senso dalle due parti non facevano riferimento ad elementi di fatto in grado di incidere sulla sua valutazione delle circostanze rilevanti del fascicolo.

33
Di conseguenza, con decisione 23 ottobre 2003 il presidente della Prima Sezione ha chiuso la fase orale del procedimento e ha disposto il passaggio della causa a sentenza.


Conclusioni delle parti

34
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

riconoscere il suo diritto all’attribuzione di una pensione di reversibilità;

fissare l’importo di tale pensione a BEF 200 000 mensili (EUR 4 957, 87);

condannare la convenuta alle spese.

35
La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso come infondato;

condannare la ricorrente alle spese.


Sulla ricevibilità delle offerte di prova ai sensi dell’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura

36
Nel corso dell’udienza di trattazione la ricorrente ha contestato la ricevibilità dei documenti prodotti dalla convenuta in allegato alla controreplica.

37
Dal canto suo, la convenuta ha chiesto l’irricevibilità delle offerte di prova proposte dalla ricorrente in allegato alla sua lettera del 15 febbraio 2002 e costituite da due nuove deposizioni di testimoni rilasciate sotto giuramento davanti ad un notaio.

38
Il Tribunale ricorda che l’art. 48, n. 1, del regolamento di procedura dispone quanto segue:

«Le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni, motivando il ritardo nella presentazione dei mezzi suddetti».

39
Rispondono alle prescrizioni di tale disposizione le offerte di prova prodotte dalla convenuta in allegato alla controreplica, che sono costituite dal testamento olografo redatto il 22 settembre 1999 dal sig. M., dal certificato di successione rilasciato dal Tribunale di primo grado di Atene e dagli estratti e ordini di trasferimento bancari del sig. M.

40
Infatti, solo mediante lettera datata 18 dicembre 2001, successiva al deposito del controricorso 11 ottobre 2001, il fratello del sig. M. ha fatto pervenire tali documenti alla convenuta. Quest’ultima non era quindi in grado di produrli quando ha depositato il controricorso.

41
La convenuta ha potuto quindi validamente allegare alla controreplica i documenti che ha presentato come provenienti dal fratello del sig. M. e di cui la ricorrente non ha contestato la provenienza.

42
Di conseguenza, occorre ammettere tali documenti come elementi idonei a formare il convincimento del Tribunale.

43
Bisogna invece escludere, in quanto presentate in ritardo, le due offerte di prova che la ricorrente ha proposto di versare al fascicolo, dopo la chiusura della fase scritta del procedimento, con la sua lettera del 15 febbraio 2002 e consistenti in due dichiarazioni notarili fatte il 6 e il 7 febbraio 2002.

44
Infatti, anche se per garantire l’equità del procedimento il Tribunale può ammettere, in determinati casi il deposito di offerte di prova dopo la controreplica, ciò è possibile solo se chi le presenta non poteva disporre delle prove in questione prima della chiusura della fase scritta del procedimento o se quanto prodotto in ritardo dalla controparte giustifica l’integrazione del fascicolo in modo da assicurare il rispetto del principio del contraddittorio.

45
Orbene, da un lato, nessun elemento indica che la ricorrente non fosse in grado di produrre le due dichiarazioni notarili che costituiscono le sue ultime offerte di prova dopo il deposito del ricorso, tenuto conto dell’identità dei testimoni proposti e dei punti su cui il Tribunale è invitato a sentirli.

46
Dall’altro, anche se hanno lo scopo di compensare l’effetto della produzione dei documenti allegati alla controreplica della convenuta, le ultime offerte di prova della ricorrente non riguardano punti nuovi che sono stati inseriti nel fascicolo in questa fase tardiva, né, in particolare, le disposizioni testamentarie del sig. M., ma riguardano il contesto generale dei rapporti tra i due ex coniugi e il versamento da parte del sig. M. di una pensione alimentare. Ebbene, tali questioni si ponevano già all’inizio della controversia e allorché sono state prodotte le offerte di prova allegate alla controreplica la loro rilevanza non è emersa.


Nel merito

47
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi relativi, rispettivamente, all’irregolarità del procedimento precontenzioso, al difetto di motivazione della decisione di rigetto impugnata e all’errore di diritto che vizia tale decisione.

Sul primo motivo, relativo all’irregolarità del procedimento precontenzioso

Argomenti delle parti

48
La ricorrente contesta alla convenuta di non averle chiesto in nessuna fase del procedimento precontenzioso di produrre documenti o altri elementi specifici al fine di provare la veridicità della sua versione dei fatti.

49
La convenuta replica che non era suo compito richiedere un documento specifico, ma che le bastava invitare la ricorrente, come sostiene di aver fatto nella propria lettera 5 ottobre 2000, a produrre documenti a giustificazione del suo diritto a una pensione alimentare nell’ambito della normativa applicabile.

Giudizio del Tribunale

50
Spettava alla ricorrente produrre, di sua iniziativa, tutti gli elementi di prova che riteneva necessari e sufficienti a «giustificare», ai sensi dell’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, il diritto alla pensione alimentare di cui si affermava titolare in forza dell’asserita convenzione.

51
Di conseguenza, la lettera 5 ottobre 2000 del capo della divisione del personale della Corte che invitava l’interessata a «far[gli] pervenire documenti che giustificassero il [suo] diritto ad una pensione alimentare», pur non determinando la natura specifica dei documenti che potevano essere presentati, era tuttavia sufficientemente precisa al riguardo da non causare alcuna irregolarità tale da viziare il procedimento.

52
Del resto, sarebbe stato inappropriato che la convenuta invitasse la ricorrente a produrre determinati elementi di prova a sostegno della sua domanda di pensione, posto che, come sostiene la stessa ricorrente nell’esporre il terzo motivo, al riguardo sono ricevibili tutti i mezzi di prova normalmente ammessi sia dal diritto nazionale applicabile sia dal regolamento di procedura.

53
Quindi il primo motivo non può che essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo al difetto di motivazione della decisione di rigetto impugnata

Argomenti delle parti

54
La ricorrente sostiene che la convenuta non poteva, senza altra motivazione, salvo impedire qualsiasi sindacato giurisdizionale sulla decisione impugnata, definire insufficienti le dichiarazioni notarili dei sigg. O. e P., prodotte a sostegno della sua domanda di pensione di reversibilità.

55
La decisione di rigetto impugnata sarebbe al riguardo viziata da difetto di motivazione sotto un duplice profilo, considerata l’integrità morale, nota e irreprensibile, dei sigg. O. e P. La convenuta non spiegherebbe affatto perché la ricorrente avrebbe dovuto produrre documenti scritti a sostegno delle dichiarazioni di queste persone.

56
Ad ogni modo, la ricorrente rileva la contraddizione che esisterebbe tra il riconoscimento da parte della convenuta della validità degli accordi verbali in materia di pensioni alimentari e la sua richiesta di documenti scritti che corroborino le dichiarazioni notarili accertanti l’esistenza di un siffatto accordo.

57
La convenuta sostiene che la decisione impugnata era sufficientemente motivata, poiché la ricorrente ha capito l’iter logico sul quale si fondava il rigetto della sua richiesta di pensione di reversibilità e che tale iter logico consente al giudice di controllare la legittimità della suddetta decisione.

58
L’integrità morale degli autori delle dichiarazioni notarili non può avere per effetto che queste acquistino automaticamente efficacia probatoria, salvo ammettere che l’amministrazione comunitaria debba ritenersi soddisfatta, senza ulteriori esami, di dichiarazioni del genere ogni volta che siano prodotte a sostegno di una domanda di rimborso spese o di prestazioni economiche reclamate ai sensi dello Statuto.

59
Infine, non vi sarebbe contraddizione nel riconoscere la possibilità di istituire mediante accordo verbale un diritto a una pensione alimentare, pur esigendo un documento scritto che corrobori le affermazioni rilasciate da terzi. Sebbene il diritto greco, che la convenuta ritiene essere quello applicabile ai presupposti di validità degli accordi di cui trattasi, non subordini, come essa stessa ammette, la loro validità alla loro forma scritta, il medesimo diritto consentirebbe di accertare la loro esistenza senza la produzione di uno scritto solo in ipotesi ben definite.

Giudizio del Tribunale

60
Facendo presente di aver ritenuto insufficienti le dichiarazioni sotto giuramento rilasciate dinanzi ad un notaio di Atene dai sigg. O. e P., in mancanza di qualsiasi altro documento o elemento che le corroborasse, per giustificare un diritto a una pensione alimentare che consentisse l’attribuzione di una pensione di reversibilità, il comitato della Corte competente per i reclami ha permesso alla ricorrente e al Tribunale di conoscere le circostanze di fatto e di diritto alla base della decisione impugnata. Tale decisione soddisfaceva pertanto l’obbligo di motivazione.

61
Del resto, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso (sentenza della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punto 35).

62
Quindi, dal momento che la ricorrente contesta alla convenuta di aver troppo sommariamente negato valore probante alle dichiarazioni notarili dei sigg. O. e P., tenuto conto in particolare della loro provata moralità, tale censura, relativa a un errore di valutazione del valore dei documenti prodotti, si ricollega in realtà alla critica della fondatezza della decisione impugnata.

63
Lo stesso dicasi per quel che attiene alla presunta contraddizione tra il riconoscimento della validità di una convenzione orale e la necessità di documenti scritti che, ove fosse accertata, potrebbe costituire un errore di diritto, ma non produrrebbe comunque una motivazione insufficiente.

64
Occorrerà dunque esaminare tali censure nell’ambito della valutazione del terzo motivo, diretta a determinare se il comitato della Corte competente per i reclami abbia ritenuto a buon diritto che le dichiarazioni sotto giuramento prestate dinanzi al notaio dai sigg. O. e P. non stabilissero, di per sé, il diritto della ricorrente ad una pensione alimentare fissata mediante convenzione e a carico del suo ex marito.

65
Date tali circostanze, occorre respingere il secondo motivo.

Sul terzo motivo, relativo all’errore di diritto conseguente al rifiuto da parte dell’istituzione convenuta di ritenere dimostrato il diritto della ricorrente ad una pensione alimentare fissata mediante convenzione, ai sensi dell’art. 27 dell’allegato VIII dello Statuto

66
Al fine di pronunciarsi sulla fondatezza della decisione impugnata occorre stabilire se possa ritenersi dimostrato il diritto della sig.ra M. a una pensione alimentare fissata mediante convenzione orale tra i due ex coniugi M. e di cui il sig. M., al suo decesso, sarebbe stato debitore a favore della ex moglie. Una siffatta pensione alimentare darebbe, infatti, diritto alla sig.ra M. a beneficiare, nei limiti del suo ammontare, di una pensione di reversibilità, a norma dell’art. 27, dell’allegato VIII dello Statuto.

67
Occorre accertare, in via preliminare, se l’asserita convenzione poteva essere legalmente conclusa in forma orale.

Sulla validità della fissazione di una pensione alimentare mediante convenzione orale ai sensi dell’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto

68
Occorre stabilire innanzi tutto quale normativa disciplina i presupposti in base ai quali una convenzione che fissa una pensione alimentare può, eventualmente, essere stata validamente conclusa in forma orale dal sig. e dalla sig.ra M.

69
Le due parti convengono di considerare che tale questione vada risolta in base alle pertinenti disposizioni del diritto civile greco.

70
Il Tribunale ricorda a questo proposito che una disposizione di diritto comunitario che – come l’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, applicabile alla fattispecie sulla base del rinvio a tale disposizione contenuto nell’art. 15, n. 7, del trattamento economico – non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola dar luogo ad un’interpretazione autonoma, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, causa T‑43/90, Díaz García/Parlamento, Racc. pag. II‑2619, punto 36).

71
Tuttavia, pur in assenza di un espresso richiamo, l’applicazione di una norma di diritto comunitario può implicare un riferimento al diritto degli Stati membri qualora il giudice comunitario non riesca a rinvenire, nel diritto comunitario o fra i principi generali del diritto comunitario, gli elementi che gli permettano di precisarne il contenuto e la portata attraverso un’interpretazione autonoma (sentenza Díaz García/Parlamento, cit., punto 36).

72
Nel caso di specie, la nozione di «pensione alimentare (…) fissata (…) mediante convenzione tra gli ex coniugi», ai sensi dell’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, non può essere oggetto di un’interpretazione comunitaria autonoma. La nozione di obbligazione alimentare convenuta tra ex coniugi a seguito del loro divorzio attiene, al contrario, alle conseguenze patrimoniali che discendono dalla sentenza di divorzio pronunciata in base alle norme del diritto civile applicabile.

73
Pertanto, i presupposti di validità di una convenzione che stipula il pagamento di una pensione alimentare a favore del coniuge divorziato di un dipendente delle Comunità o, nella fattispecie, di un ex membro di un’istituzione comunitaria vanno, in linea di principio, determinati in base alla legge che regola gli effetti del divorzio, nella fattispecie la legge greca in forza della quale è stato pronunciato il divorzio (v., in tal senso, sentenza della Corte 17 maggio 1972, causa 24/71, Meinhardt/Commissione, Racc. pag. 269, punto 6).

74
È pacifico che le disposizioni pertinenti del codice civile greco ammettono, in caso di divorzio, la costituzione di un diritto ad una pensione alimentare a favore di un ex coniuge mediante semplice convenzione orale tra gli ex coniugi.

75
Pertanto il sig. M. ha validamente stipulato a favore della sig.ra M. una pensione alimentare mediante convenzione orale.

76
Poiché una siffatta convenzione orale è valida in questa forma secondo il diritto nazionale applicabile, occorre esaminare allora se la sua esistenza possa essere accertata, in mancanza di uno scritto, in base alla prova testimoniale.

Sull’ammissibilità della prova testimoniale ai fini dell’accertamento dell’esistenza dell’asserita convenzione

    Argomenti delle parti

77
La ricorrente ritiene che l’esistenza di un diritto ad una pensione alimentare stipulata a suo favore in una convenzione, ai sensi dell’art. 27, primo comma dell’allegato VIII dello Statuto, possa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova normalmente ammesso dal diritto greco o dal regolamento di procedura.

78
Nel caso di specie, l’art. 393, n. 1, del codice di procedura civile greco richiederebbe la prova documentale, ed escluderebbe quella testimoniale, di una convenzione relativa un’obbligazione pecuniaria eccedente un importo massimo che le nuove disposizioni legislative hanno portato da EUR 1 467,35 a EUR 5 869,41.

79
Tuttavia, ai sensi dell’art. 394 del medesimo codice, la prova testimoniale sarebbe ammessa anche riguardo a convenzioni su somme superiori a tale massimale legale, qualora:

esista una prova indiretta per iscritto, risultante da un documento avente efficacia probatoria;

sia materialmente o moralmente impossibile ottenere una prova scritta;

sia accertata la perdita accidentale di un documento scritto;

la natura delle cose o le circostanze specifiche nell’ambito delle quali è avvenuta la formazione del contratto giustifichino il ricorso alla prova testimoniale.

80
Alla presente fattispecie si applicherebbe tanto la seconda quanto la quarta di tali eccezioni. Infatti sarebbe stata esclusa qualsiasi «negoziazione» da parte della sig.ra M. in ordine all’importo o alle modalità della pensione alimentare, quali la frequenza e il modo di pagamento o la redazione di uno scritto, salvo rischiare di aggravare lo stato di salute molto critico in cui versava il sig. M. all’epoca del suo incontro con la sig.ra M.

81
Secondo la convenuta, i modi di prova ammissibili per accertare l’esistenza dell’asserita convenzione sono quelli derivanti, da un lato, dalle disposizioni adottate in materia di pagamento delle prestazioni economiche previste dallo Statuto e contenute nel regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 356, pag. 1), all’epoca in vigore, e, dall’altro, dalle norme di diritto greco relative alla prova delle convenzioni che stipulano il versamento di una pensione alimentare a seguito di divorzio.

82
Sebbene, sostiene la convenuta, il diritto greco ammetta la costituzione mediante convenzione orale di un diritto a una pensione alimentare in caso di divorzio, tuttavia esso richiederebbe la prova documentale, a mezzo di uno scritto precedentemente redatto dalle parti, delle convenzioni riguardanti obbligazioni pecuniarie il cui importo è, come nel caso di specie, superiore al massimo consentito.

83
Le dichiarazioni rese dinanzi al notaio dai sigg. O. e P. non costituirebbero la prova documentale di cui all’art. 393, n. 1, del codice di procedura civile greco. Tali due documenti potrebbero al più fungere da prova scritta indiretta.

84
Ad ogni modo, la formale ammissibilità delle testimonianze come mezzi di prova non obbligherebbe il giudice ad accogliere il merito di tali testimonianze. La loro affidabilità sarebbe sottoposta al libero e sovrano giudizio del giudice, il quale non dovrebbe giustificarsi di essersene eventualmente discostato.

    Giudizio del Tribunale

85
I principi che disciplinano l’ammissibilità dei mezzi di prova dell’esistenza di una convenzione orale che stipula, a seguito del divorzio degli ex coniugi M., una pensione alimentare a favore della sig.ra M. a carico del de cuius attengono, così come i presupposti di validità di una convenzione del genere, al diritto greco (v., in tal senso, sentenza Meinhardt/Commissione, cit., punto 12).

86
Poiché il diritto greco non subordina all’esistenza di uno scritto la validità di una convenzione che fissa una pensione alimentare, il Tribunale non può respingere un mezzo di prova ammesso dal diritto nazionale applicabile per stabilire l’esistenza di una tale convenzione legittimamente conclusa in forma orale.

87
Sebbene l’ammissibilità dei mezzi di prova dell’esistenza dell’asserita convenzione sia quindi disciplinata dal diritto greco, spetta tuttavia al Tribunale, investito di un ricorso contro il rifiuto di attribuire una pensione di reversibilità ritenuta discendere dall’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, verificare, al fine di assicurare l’esatta applicazione di questa disposizione, se ricorrono gli elementi richiesti dal diritto interno (v., in tal senso, sentenza Meinhardt/Commissione, cit., punto 12).

88
Orbene, tale obbligo presuppone il rispetto delle disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale e dei principi generali applicabili in materia di assunzione della prova, in particolare riguardo all’ammissibilità dei mezzi di prova e, di conseguenza, della prova testimoniale, alle modalità di audizione dei testimoni citati e all’interpretazione che occorre fornire dei fatti da questi riferiti. Come ogni giurisdizione, il Tribunale deve infatti esercitare le proprie competenze conformemente alle norme che gliele attribuiscono.

89
È pacifico che l’asserita convenzione è considerata fissare una pensione alimentare comportante obbligazioni pecuniarie per un importo superiore al massimale oltre il quale il diritto greco esclude, in linea di principio, il ricorso alla prova testimoniale in materia di contratti.

90
La ricorrente ha tuttavia sostenuto all’udienza di trattazione, senza essere validamente contraddetta sul punto dalla convenuta, che il suo ex marito non avrebbe mai accettato di mettere per scritto un accordo che prevedesse il versamento di una pensione alimentare a suo favore.

91
Occorre inoltre ammettere che i rapporti tra ex coniugi possono, in circostanze come quelle della fattispecie, rendere estremamente difficile a uno di loro chiedere all’altro una prova scritta di una convenzione tra gli interessati.

92
Ne consegue che si può considerare che la ricorrente si sia trovata di fronte all’impossibilità materiale e morale, ai sensi dell’art. 394, secondo trattino, del codice di procedura civile greco, di procurarsi uno scritto attestante la stipulazione dell’asserita convenzione.

93
Per accertare l’esistenza di quest’ultima, occorre quindi considerare ricevibile la prova testimoniale in base alle disposizioni concordanti del diritto greco e del regolamento di procedura. Infatti, la prova testimoniale è, nella fattispecie, sia ammessa dalle citate disposizioni del codice di procedura civile greco sia prevista dall’art. 65, lett. c), del regolamento di procedura.

94
Tuttavia sono testimonianze ricevibili dal Tribunale solo quelle da esso raccolte al momento dell’audizione del 14 maggio 2003 conformemente agli artt. 65‑76 del regolamento di procedura. Non possono essere ammesse come testimonianze ai sensi delle medesime disposizioni le deposizioni sotto giuramento rilasciate dinanzi ad un notaio dal sig. O. e dal sig. P., poiché nel procedimento dinanzi al Tribunale valgono solo come offerte di prova.

Sull’esistenza di una convenzione orale che stabilisce a favore della sig.ra M. il versamento di una pensione alimentare ai sensi dell’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto

    Argomenti delle parti

95
La ricorrente sostiene che il sig. M. aveva onorato la convenzione conclusa oralmente dagli ex coniugi fissando a suo favore una pensione alimentare, nonostante le difficoltà dovute ai suoi problemi di salute. Poiché non vedeva di buon occhio le operazioni bancarie, il sig. M., in esecuzione della convenzione, avrebbe fatto consegnare alla sig.ra M., sue proprie mani, due versamenti in contanti tramite una terza persona.

96
Nel giugno 1999, poco prima del ricovero in ospedale del sig. M. per un intervento chirurgico, sarebbe stato eseguito un primo versamento e nel settembre 1999 sarebbe stato fatto un secondo pagamento, cui aveva casualmente assistito il sig. P., dopo un provvisorio miglioramento dello stato di salute del sig. M.

97
Ciascuno di tali due versamenti, effettuati, rispettivamente, nel giugno e nel settembre 1999, avrebbe rappresentato il pagamento cumulativo di quattro mensilità dell’asserita pensione alimentare e avrebbe dunque corrisposto a un controvalore in dracme greche di BEF 800 000 (EUR 19 831,48).

98
All’epoca del versamento del giugno 1999 il sig. M. avrebbe calcolato le mensilità a decorrere dal 1° marzo 1999, benché a tale data le formalità del divorzio non si fossero ancora concluse. Il versamento effettuato nel settembre 1999 avrebbe incluso la mensilità dovuta per il seguente mese di ottobre.

99
L’assenza di ulteriori versamenti sarebbe dovuta al grave e improvviso peggioramento delle condizioni di salute del sig. M. che, peraltro, sarebbe stato in cura all’estero per la maggior parte di tale periodo.

100
Tuttavia, l’effettivo versamento di una pensione alimentare a norma dell’art. 27 dell’allegato VIII dello Statuto non costituirebbe affatto un presupposto per l’attribuzione del diritto alla pensione di reversibilità. Soltanto il riconoscimento del diritto alla pensione alimentare, mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione privata, sarebbe valido al riguardo.

101
Ad ogni modo, le tracce dei pagamenti accertate nei conti bancari della ricorrente, associate alle dichiarazioni rilasciate davanti ad un notaio dal sig. O. e dal sig. P., consentirebbero di stabilire oltre ogni ragionevole dubbio l’esistenza dei versamenti mensili, la continuità, la regolarità e l’importo degli stessi.

102
La convenuta obietta che gli elementi di prova addotti dalla ricorrente non dimostrano che quest’ultima soddisfi le condizioni per l’attribuzione di una pensione di reversibilità ai sensi dell’art 27 dell’allegato VIII dello Statuto.

103
Come si evince dal termine «giustificare» di cui al primo comma di tale disposizione, l’ex coniuge richiedente dovrebbe dimostrare l’esistenza di una convenzione che sancisce un’obbligazione alimentare nonché la validità della stessa al momento del decesso del debitore. Un’attenuazione di tali requisiti sarebbe contraria alla citata disposizione e al principio di buona gestione finanziaria sancito dall’art. 274 CE e dall’art. 2 del regolamento finanziario.

104
Anche supponendo che il sig. M. abbia eseguito dei versamenti a favore della ricorrente, resterebbe da determinarne la causa giuridica. Ebbene, in mancanza di prove scritte, tale causa potrebbe essere stabilita solo alla luce delle circostanze della fattispecie. Gli estratti conto bancari della ricorrente non dimostrerebbero in alcun modo l’esistenza, il contenuto o l’esecuzione dell’asserita convenzione.

105
Quanto ai problemi di salute del sig. M., che, secondo la ricorrente, sarebbero la causa della cessazione del versamento della pensione alimentare, la convenuta osserva che le condizioni di salute dell’interessato non gli hanno impedito di impartire personalmente ordini di pagamento alla propria banca nel corso delle settimane precedenti il suo decesso, malgrado la reticenza nei confronti delle transazioni bancarie che la ricorrente gli attribuisce.

106
Né i documenti che tracciano i movimenti dei conti bancari del sig. M. né il suo stesso testamento conterrebbero la minima traccia o la minima menzione della convenzione che si asserisce essere intervenuta. Visti la rilevanza, l’importo e la natura insolita di tale convenzione, sarebbe incomprensibile che il sig. M. non abbia pensato di dover informare il proprio legatario e i terzi interessati delle obbligazioni che avrebbe contratto nei confronti della sig.ra M.

    Giudizio del Tribunale

107
Spetta alla ricorrente, ai sensi dei principi generali del procedimento e della formulazione dell’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto, produrre le prove idonee, secondo il Tribunale, ad attestare il suo diritto autonomo di fruire, al momento del decesso del suo ex marito, di una pensione alimentare a carico di quest’ultimo fissata mediante convenzione fra gli ex coniugi.

108
La testimonianza del sig. O., di cui va ammesso il carattere probatorio quanto ai fatti da lui riferiti, consente al Tribunale di ritenere accertato che nella primavera del 1999 il sig. M. e la sig.ra M. hanno avuto un colloquio nel corso del quale gli ex coniugi si sono accordati affinché la sig.ra M. ricevesse dal suo ex marito la somma di BEF 200 000 (EUR 4 957, 87).

109
Al riguardo il sig. O. ha precisato che non si ricordava di trattative, di discussioni sulla somma, ma che sapeva che gli ex coniugi M. «avevano parlato e [che] la sig.ra M. si era detta d’accordo su [BEF] 200 000».

110
Sebbene l’altro testimone ascoltato dal Tribunale, il sig. T., abbia ritenuto molto poco verosimili le circostanze riferite dal sig. O., è tuttavia giocoforza rilevare che, se è vero che il sig. T. si sentiva regolarmente per telefono con il sig. M. nella primavera del 1999, esso non era ad Atene in quel periodo e quindi poteva conoscere solamente fatti e azioni che il sig. M. avesse ritenuto utile evocare nella conversazione. Il silenzio osservato dal sig. M. con il sig. T. su questo punto non significa quindi necessariamente che il colloquio in questione non sia avvenuto.

111
Non si può, tuttavia, dedurre di primo acchito dalla testimonianza del sig. O. che l’accordo di volontà da lui constatato debba essere interpretato, ai fini dell’applicazione dello Statuto, come una convenzione mediante la quale il sig. M. si sarebbe impegnato in modo giuridicamente vincolante a versare alla sig.ra M. una pensione alimentare di un importo mensile di BEF 200 000 (EUR 4 957,87), riconoscendole un diritto a tale pensione.

112
Spetta solo al Tribunale, infatti, tenendo presenti le categorie del diritto contrattuale greco e l’insieme dei fatti della causa, qualificare giuridicamente lo scambio di parole riferitogli da uno dei testimoni e che, prescindendo dagli asseriti versamenti di denaro, è la sola concretizzazione tangibile di un’eventuale volontà degli ex coniugi di fissare mediante convenzione tra loro una pensione alimentare.

113
A questo proposito occorre notare che, in diritto greco, non tutti gli accordi di volontà costituiscono una convenzione e che tale ordinamento giuridico, come del resto altri, con varie terminologie, conosce una categoria di atti cosiddetti di «cortesia», la quale include le promesse accettate, qualora siano state formulate con spirito di benevolenza, o di conformità agli usi sociali, ma senza che l’autore abbia inteso sottoscrivere un impegno giuridico né assumersi un’obbligazione di esecuzione.

114
Orbene, l’insieme delle circostanze della fattispecie, quali emergono in particolare dalle concordanti testimonianze al riguardo del sig. O. e del sig. T., non consentono di ritenere dimostrata l’ipotesi di una volontà del sig. M. di assumersi l’obbligazione giuridica di attribuire alla ex moglie una pensione alimentare.

115
Un’ipotesi del genere è in primo luogo contraddetta dal fatto che il sig. e la sig.ra M. hanno affrontato una causa di divorzio che si è protratta per quasi dieci anni e al termine della quale il sig. M. ha ottenuto una sentenza definitiva di separazione che lo dichiarava non debitore di alcun alimento nei confronti della ex moglie.

116
È inoltre pacifico che, durante i sei anni precedenti la pronuncia definitiva del divorzio, i coniugi hanno vissuto separati e che in tale periodo il sig. M. non ha effettuato alcun versamento di denaro a favore della ex moglie.

117
Non si può pertanto ritenere credibile che, dopo la pronuncia del divorzio, il sig. M. si sia affrettato a costituirsi debitore di alimenti di cui aveva fino ad allora, con successo, rifiutato di assumere l’obbligazione.

118
Più verosimile è la spiegazione fornita nella testimonianza del sig. O., secondo la quale la proposta fatta dal sig. M. alla ex moglie di versarle del denaro era ispirata dall’intento di mettersi la coscienza in pace e di conformarsi alle proprie convinzioni religiose e morali. Orbene, è giocoforza constatare che una preoccupazione del genere, nata allorché gli obblighi giuridici derivanti dal matrimonio erano estinti, fa parte delle motivazioni idonee a ispirare atti di cortesia che non producono effetti vincolanti.

119
Inoltre, come segnala anche il sig.O. nella sua testimonianza, il sig. M. aveva l’abitudine di elargire doni a titolo liberale, in particolare a opere filantropiche. Un comportamento come quello riferito fa pensare a una persona incline a mostrarsi generosa per scelta piuttosto che ad assoggettarsi a vincoli imposti.

120
In secondo luogo, risulta altrettanto chiaramente dalla testimonianza del sig. O., come dalle parole della ricorrente, che il sig. M. attribuiva estrema importanza al fatto che l’accordo cui era pervenuto con la ex moglie non ricevesse pubblicità né avesse alcuna incidenza sui suoi rapporti, in particolare finanziari, con i terzi.

121
Il sig. O. cita in particolare la volontà espressa dal sig. M. che il testimone non riferisse a nessuno del colloquio cui aveva assistito e il suo desiderio che la gente, in particolare i membri della sua famiglia, non sapesse che aveva dato del denaro alla ex moglie. Secondo il medesimo testimone, il sig. M. avrebbe dichiarato che si sarebbe sentito disonorato se terze persone fossero venute a conoscenza del suo impegno di versare denaro alla ex moglie.

122
Tali dichiarazioni del sig. O. confermano quanto detto dalla stessa sig.ra M. all’udienza e cioè che il sig. M. non avrebbe mai acconsentito a redigere uno scritto relativo alla transazione tra i due ex coniugi.

123
Questa preoccupazione costantemente manifestata dal sig. M. di mantenere la riservatezza di tale transazione è corroborata dalla circostanza che il sig. M. non l’ha mai comunicata all’amministrazione comunitaria erogatrice della sua pensione di anzianità, né al sig. T., suo mandatario per le operazioni bancarie a Lussemburgo, così come dal silenzio totale che, come pacifico, il sig. M. ha osservato nel suo testamento a proposito di tale transazione.

124
Orbene, è inconcepibile che il sig. M, se avesse veramente voluto contrarre un debito alimentare dopo il divorzio nei confronti della ex moglie non abbia menzionato nel proprio testamento l’esistenza di un onere che, in un’ipotesi del genere, avrebbe potuto gravare sulla sua successione.

125
Si deve infatti precisare al riguardo che, secondo il codice civile greco, l’obbligazione del debitore della pensione alimentare non si estingue con il decesso dell’obbligato.

126
Tale carattere contemporaneamente non vincolante e occulto che il sig. M. ha così voluto conferire alla transazione intervenuta tra gli ex coniugi M. ha necessariamente l’effetto di renderla per sua natura sia inopponibile ai terzi e, quindi, all’amministrazione della convenuta, sia non deducibile in giudizio.

127
Così stando le cose, la detta transazione può essere considerata solo un atto di pura cortesia che il sig. M. ha compiuto nei confronti della sig.ra M. e mediante il quale non ha assolutamente inteso assumere l’obbligo giuridico di versare una pensione alimentare di cui si sarebbe ritenuto debitore verso l’interessata rispetto ai terzi o alle giurisdizioni competenti.

128
Da quanto precede risulta che non si può ritenere dimostrato il diritto della sig.ra M. a una pensione alimentare dovuta dal sig. M. al momento del suo decesso in forza di una convezione tra gli ex coniugi.

129
La mancanza di un accordo di volontà che dispiega effetti giuridici vincolanti tra gli ex coniugi M. è corroborata, qualora fosse necessario, dal fatto che manca una dimostrazione credibile dell’esecuzione da parte del sig. M. di una convenzione che fissi una pensione alimentare.

130
È vero che, in linea di principio, l’accertamento dei pagamenti mensili effettivi di una pensione alimentare che sia stata fissata oralmente nonché la prova dell’ammontare di tali versamenti, della loro regolarità, continuità e causa giuridica possono permettere di desumere il consenso del de cuius ad obbligarsi, fino al suo decesso, con una convenzione orale avente ad oggetto una siffatta pensione a favore della ex moglie (v., in tal senso, sentenza Meinhardt/Commissione, cit., punto 12).

131
Tuttavia nella fattispecie, nessun documento probatorio, bancario o di altra natura, suffraga l’ipotesi di versamenti regolari e la stessa ricorrente dichiara, in definitiva, solo due versamenti in contanti che sarebbero stati eseguiti nel giugno e nel settembre 1999, per il tramite di una terza persona.

132
Inoltre è giocoforza constatare che anche questa ipotesi di una consegna di denaro avvenuta due volte è una mera affermazione. L’unica persona, il sig. P., che ha dichiarato davanti al notaio di aver assistito a una di tali consegne di denaro (v. supra, punto 14) non conosceva l’ammontare della somma versata alla ricorrente e, quanto all’origine e alla natura di tale somma, ha potuto solo ripetere ciò che gli era stato detto, in particolare dalla destinataria della somma data.

133
Pertanto, la convenuta non ha commesso errori di diritto quando ha respinto la domanda di pensione di reversibilità presentata dalla ricorrente per il motivo che non ricorreva il presupposto al quale l’art. 27, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto subordina l’attribuzione di una pensione del genere alla moglie divorziata di un ex dipendente o, nella fattispecie, di un ex membro di un’istituzione comunitaria.

134
Ne consegue che il ricorso va respinto.

135
Non occorre pertanto pronunciarsi sugli altri punti delle conclusioni della ricorrente diretti a ottenere dal Tribunale, da un lato, il riconoscimento del suo diritto all’attribuzione di una pensione di reversibilità e, dall’altro, la fissazione di un importo mensile di tale pensione pari a BEF 200 000 (EUR 4 957,87).


Sulle spese

136
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’art. 88 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi dei dipendenti delle Comunità restano a carico di queste ultime.

137
Applicando per analogia tali disposizioni alla presente controversia (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 dicembre 1989, causa C‑163/88, Kontogeorgis/Commissione, Racc. pag. 4189, punto 17), ciascuna parte sopporterà le proprie spese.


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Meij

Forwood

Legal

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 aprile 2004.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

A.W.H. Meij


1
Lingua processuale: il francese.