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Ricorso proposto il 24 marzo 2023 – Commissione europea / Repubblica di Lettonia

(Causa C-192/23)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e I. Naglis, agenti)

Convenuta: Repubblica di Lettonia

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive1 , non avendo elaborato e attuato, piani d'azione per trattare i vettori prioritari individuati e non avendoli trasmessi senza indugio alla Commissione;

condannare la Repubblica di Lettonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 1143/2014, la Repubblica di Lettonia disponeva di un termine di tre anni, dall'adozione dell'elenco dell'Unione, per elaborare, attuare e trasmettere una serie di piani d'azione per i vettori prioritari tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono, definiti conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1143/2014. La Commissione ha adottato l’elenco di cui all’articolo 13 del regolamento n. 1143/2014 il 13 luglio 2016, cosicché il termine di tre anni è scaduto il 13 luglio 2019.

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento in parola, la Lettonia ha identificato almeno cinque vettori prioritari (orticultura, introduzione secondaria e acquari, per le piante, e introduzione secondaria e di fuoriuscita da confinamento, per gli animali).

Nondimeno, la Lettonia ha elaborato e trasmesso alla Commissione piani d'azione unicamente per uno di tali vettori prioritari individuati.

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1 GU2014, L 317, pag. 35.