Language of document : ECLI:EU:T:2002:178

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

9 luglio 2002 (1)

«Dipendenti - Aspettativa per motivi personali - Rifiuto di reintegrazione - Dimissioni d'ufficio - Artt. 40, n. 4, lett. d), e 49, secondo comma, dello Statuto»

Nella causa T-70/01,

Pier V. Aimone, ex dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Friburgo (Svizzera), rappresentato dall'avv. R. Ventura,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Schauss, in qualità d'agente, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda d'annullamento della decisione 22 maggio 2000 con cui la Corte di giustizia ha dimesso d'ufficio il ricorrente dalle sue funzioni con effetto dal 1° giugno 2000 e, inoltre, la domanda di risarcimento del danno morale e biologico che egli ritiene di aver subito a causa della detta decisione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai signori J.D. Cooke, presidente, R. García-Valdecasas e dalla sig.ra P. Lindh, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 16 aprile 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ambito normativo

1.
    L'art. 40 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») prevede l'eventuale concessione al dipendente, a titolo eccezionale, di un'aspettativa per motivi personali (in prosieguo: il «CCP»), senza assegni. L'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto dispone:

«allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempreché sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni».

2.
    L'art. 49 dello Statuto recita:

«Il funzionario può essere dimesso d'ufficio dal servizio soltanto quando non soddisfi più alle condizioni fissate dall'articolo 28, lettera a), e nei casi previsti dagli articoli 13, 39, 40 e 41, paragrafi 4 e 5, e dall'articolo 14, secondo comma, dell'allegato VIII.

La decisione motivata è presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo parere della commissione paritetica, sentito l'interessato».

Fatti all'origine della controversia

3.
    Il ricorrente è stato nominato in ruolo presso la Corte di giustizia delle Comunità europee in qualità di giurista linguista nel maggio 1985.

4.
    Dal novembre 1985 fino alla sua reintegrazione avvenuta nell'ottobre 1990 il ricorrente beneficiava di un CCP ai sensi dell'art. 40 dello Statuto.

5.
    Il 24 marzo 1992 ha ottenuto un secondo CCP. Dopo una terza proroga il secondo CCP del ricorrente doveva terminare il 31 maggio 1995.

6.
    Con lettera 19 novembre 1998, di cui il ricorrente ha accusato ricevuta il 23 novembre 1998, la Corte gli ha proposto un posto vacante di giurista linguista, a norma dell'art. 40 dello Statuto, e ha dichiarato che il posto era disponibile immediatamente, e che la sua copertura non poteva essere rinviata oltre il 1° gennaio 1999.

7.
    Con lettera 8 dicembre 1998 il ricorrente ha risposto all'offerta come segue:

«Ho ricevuto, rinviatami dalla Svizzera, la Sua r.a.r. del 19 novembre 1998 e La ringrazio. Purtroppo, a causa del termine veramente breve (non so davvero se possa ritenersi un ”délai raisonnable”), non sono in grado di accettare la Sua offerta.

In effetti, considerata la situazione, mi sarebbe necessario un termine ben più lungo (da 9 mesi ad un anno) per avere la possibilità, se del caso, di rispondere affermativamente, tenendo conto poi che mi sarebbe comunque possibile prendere servizio al più presto solo nell'estate (al 16 luglio) di ogni anno, vale a dire tra un anno accademico e il successivo».

8.
    Con lettera 24 febbraio 1999 la Corte ha preso nota «del fatto che [il ricorrente] [aveva] rifiutato di essere reintegrato nel posto (...) che [gli] era stato offerto con lettera 19 novembre 1998».

9.
    Con lettera 22 marzo 1999, il ricorrente ha risposto alla lettera 24 febbraio 1999 come segue:

«Vorrei precisare di aver rifiutato di essere reintegrato il 1° gennaio 1999. Se la proposta fosse stata più ragionevole, per il reintegro ad esempio il 15 luglio 1999, la risposta avrebbe potuto essere ben diversa».

10.
    Con lettera 25 maggio 1999, di cui il ricorrente ha accusato ricevuta il 28 maggio 1999, la Corte gli ha offerto nuovamente un posto di giurista linguista nei seguenti termini:

«Con lettera 19 novembre 1998 Le è stato comunicato che la Corte di giustizia poteva offrirLe una reintegrazione in un posto di giurista linguista di lingua italiana. Le è stato chiesto di rispondere a tale offerta entro il 30 novembre 1998 al fine di organizzare la sua entrata in servizio in una data che sarebbe stata fissata al più tardi al 1° gennaio 1999.

Con lettera 8 dicembre 1998 Lei mi ha messo a conoscenza dell'impossibilità in cui si trovava di accettare tale offerta di posto.

Le ricordo che, ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto, il dipendente che oppone un secondo rifiuto ad un'offerta di reintegrazione può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica.

Ora, l'autorità che ha il potere di nomina ha deciso di offrirLe un nuovo posto di giurista linguista che è stato dichiarato vacante presso la Divisione di traduzione di lingua italiana.

Tale posto è disponibile immediatamente e la sua copertura non può essere differita oltre il 16 luglio 1999.

Qualora Lei fosse disposto ad essere reintegrato in tale posto, La invito a comunicarmelo entro il 15 giugno 1999, precisandomi la possibile data della Sua entrata in servizio».

11.
    Con lettera 14 giugno 1999 il ricorrente ha risposto come segue:

«Sono disposto. Mi sarà possibile prendere servizio al più presto, rebus sic stantibus, il 16 luglio dell'anno che viene».

12.
    Con lettera 22 giugno 1999 inviata mediante telefax, la Corte ha invitato il ricorrente a «confermare che la Sua risposta deve essere intesa nel senso che Lei non può prendere servizio nel posto che Le è stato offerto prima del 16 luglio 2000».

13.
    Con lettera 26 giugno 1999 il ricorrente ha risposto come segue:

«La Sua interpretazione è corretta, sempre a condizione rebus sic stantibus».

14.
    A seguito di tale scambio di corrispondenza la Corte ha avviato il procedimento di dimissioni d'ufficio previsto dall'art. 49 dello Statuto.

15.
    Il 31 gennaio 2000 la commissione paritetica ha emesso un parere, in conformità all'art. 49 dello Statuto, col quale si dichiarava favorevole all'unanimità alle dimissioni d'ufficio del ricorrente.

16.
    Con lettere 21 febbraio 2000, inviata erroneamente ad un precedente indirizzo del ricorrente, e 12 aprile 2000, la Corte ha invitato il ricorrente a presentare entro,rispettivamente, il 17 marzo 2000 e l'8 maggio 2000, le sue osservazioni nell'ambito del procedimento per le dimissioni d'ufficio, ai sensi dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto.

17.
    Il 22 maggio 2000 l'autorità che il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») della Corte ha adottato una decisione che disponeva le dimissioni d'ufficio del ricorrente dalle sue funzioni con effetto dal 1° giugno 2000 (in prosieguo: la «decisione controversa»).

18.
    Il 16 luglio 2000 il ricorrente ha presentato un reclamo contro la decisione controversa. Tale reclamo è stato respinto con decisione 28 novembre 2000 del comitato per i reclami della Corte.

Procedimento e conclusioni delle parti

19.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'11 aprile 2001 il ricorrente ha proposto il ricorso in esame.

20.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, inoltre, ha invitato la Corte a produrre taluni documenti e informazioni prima dell'udienza. La Corte ha ottemperato a tali richieste entro il termine impartitole.

21.
    Con lettera 11 aprile 2002, il ricorrente ha comunicato alla cancelleria del Tribunale copie delle lettere 17 giugno 1997 e 1° agosto 1997 al fine di completare il fascicolo relativo al caso di specie. Tali lettere sono state allegate agli atti con decisione del presidente della Quinta Sezione.

22.
    La fase orale si è svolta il 16 aprile 2002. Il giorno prima l'avvocato del ricorrente ha informato il Tribunale che non avrebbe più garantito la rappresentanza del ricorrente. Né il ricorrente né la Corte hanno chiesto il rinvio della data d'udienza. Il ricorrente era personalmente presente in udienza e ha risposto ai quesiti postigli dal Tribunale. La Corte ha deciso di non esporre argomenti in sede orale e ha del pari risposto ai quesiti postile.

23.
    Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso ricevibile;

-    annullare la decisione controversa nella parte in cui il ricorrente viene licenziato a decorrere dal 1° giugno 2000, e non nella parte in cui si decide di non reintegrarlo il 16 luglio 2000;

-    condannare la Corte a versare al ricorrente l'indennizzo che il Tribunale riterrà appropriato per risarcire il danno morale e biologico causato dall'atto vessatorio di cui il ricorrente è stato oggetto;

-    condannare la Corte alle spese.

24.
    La Corte conclude che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile o infondato;

-    decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Sulla domanda di annullamento

Sulla ricevibilità

25.
    Nel suo controricorso la Corte eccepisce l'irricevibilità del ricorso per imprecisione e difetto di enunciazione dei motivi di diritto, in spregio dell'art. 19 dello Statuto CE della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 46, primo comma, di quest'ultimo, e dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. In subordine, solleva l'irricevibilità del primo e del secondo motivo.

26.
    In udienza la Corte ha rinunciato a tale eccezione di irricevibilità.

Sul merito

27.
    A sostegno del suo ricorso di annullamento il ricorrente adduce in sostanza due motivi. Il primo motivo riguarda una violazione dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio, nonché un vizio di forma nell'applicazione dell'art. 49, secondo comma, dello Statuto. Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto e a un manifesto errore di valutazione.

Sul primo motivo

- Argomenti delle parti

28.
    Il ricorrente ammette che è stato invitato, con le lettere della Corte 21 febbraio 2000 e 12 aprile 2000, a presentare le sue osservazioni nell'ambito del procedimento di cui all'art. 49 dello Statuto e che non le ha presentate in quanto le lettere di cui trattasi non gli sono state comunicate dalla persona autorizzata ad accusare ricevuta di tali comunicazioni per suo conto. Tuttavia, obietta che le sue osservazioni sono state chieste solo dopo che la commissione paritetica, di cui all'art. 49, secondo comma, dello Statuto, aveva emesso il suo parere.

29.
    Il ricorrente fa valere che la commissione paritetica avrebbe potuto pronunciarsi con cognizione di causa e nel rispetto del principio del contraddittorio solo dopo la trasmissione delle sue osservazioni. Secondo il ricorrente, se, quando si è pronunciata, avesse conosciuto gli argomenti del ricorrente, la commissione paritetica avrebbe emesso un parere più equilibrato.

30.
    Omettendo di sentire il ricorrente prima che la commissione paritetica avesse emesso il suo parere, la Corte avrebbe violato i diritti della difesa e il principio del contraddittorio di modo che la decisione controversa sarebbe inficiata da un vizio di forma.

31.
    La Corte ricorda anzitutto che l'audizione del dipendente richiesta dall'art. 49, secondo comma, dello Statuto persegue un duplice obiettivo, vale a dire, da un lato, la tutela dei diritti della difesa dell'interessato e, dall'altro, quello di aiutare l'APN a prendere in piena luce una decisione sulla misura che intende adottare e che comporta gravi conseguenze per il dipendente.

32.
    La Corte osserva che l'art. 49, secondo comma, dello Statuto non prevede un ordine cronologico delle attività. Lo spirito della norma risiede nell'offrire al dipendente la possibilità di esprimersi sui punti essenziali del procedimento inerente alle dimissioni d'ufficio (conclusioni dell'avv. generale Lenz per la sentenza della Corte 14 giugno 1988, causa 12/87, Heyl/Commissione, Racc. pag. 2943-2949, paragrafi 31 e 32).

33.
    Secondo la Corte, è irrilevante il fatto che il ricorrente sia stato invitato a presentare le sue osservazioni in una data successiva a quella del parere della commissione paritetica. L'autorità competente ad adottare la decisione prevista dall'art. 49, secondo comma, dello Statuto sarebbe non la commissione paritetica, ma l'APN. La Corte osserva che l'interessato, quando ha la possibilità di presentare le sue osservazioni prima dell'adozione della decisione finale e dopo il parere della commissione paritetica, beneficia in effetti dell'«ultima parola» e l'ordine in cui tali varie fasi si sono svolte non gli è sfavorevole.

Giudizio del Tribunale

34.
    L'obbligo previsto dall'art. 49, secondo comma, dello Statuto di sentire il dipendente interessato prima che la decisione motivata sia adottata dall'APN costituisce un'espressione del principio dei diritti della difesa. Per giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto lesivo costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario che dev'essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento di cui trattasi (v., in questo senso, sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T-169/95, Quijano/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-91 e II-273, punto 44, e 15 giugno 2000, causa T-211/98, F/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-107 e II-471, punto 28, e del pari le conclusioni dell'avv. generale Lenz per la precitata sentenza Heyl/Commissione, paragrafo 32). Orbene, il fatto che la decisione controversa costituisse un atto lesivo per il ricorrente comporta che l'APN era tenuta, nella fattispecie, a sentire utilmente il ricorrente prima di adottare la decisione controversa.

35.
    Dato che non è prescritta dall'art. 49, secondo comma, dello Statuto la fase in cui debba aver luogo l'audizione dell'interessato, vale a dire prima o dopo l'emissione delparere della commissione paritetica, la stessa disposizione dev'essere interpretata nel senso che essa mira a garantire nel modo migliore possibile i diritti della difesa dell'interessato.

36.
    Detta disposizione mira a consentire all'interessato di esprimersi nei momenti essenziali del procedimento considerato. Al riguardo, i diritti della difesa dell'interessato sono rispettati nel modo più efficace possibile quando l'interessato è in grado di esprimersi con piena cognizione di causa su tutti gli elementi che sono a disposizione dell'APN e, in particolare, sul contenuto del parere della commissione paritetica. Dal fascicolo emerge che il ricorrente ha avuto tale possibilità nella fattispecie.

37.
    Poiché la decisione a norma dell'art. 49, secondo comma, è adottata dall'APN e non dalla commissione paritetica, la possibilità supplementare di presentare osservazioni prima che la commissione paritetica sia investita del caso non può essere considerata indispensabile per la tutela dei diritti della difesa dell'interessato quando questi ha avuto la possibilità di presentare all'APN osservazioni sullo stesso parere.

38.
    Ne consegue che la decisione controversa non è inficiata da un vizio di forma.

39.
    Il primo motivo dev'essere quindi respinto.

Sul secondo motivo

- Argomenti delle parti

40.
    Col secondo motivo il ricorrente sostiene che la decisione controversa è stata adottata in violazione dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto in quanto nella fattispecie non era soddisfatta la condizione preliminare dell'esistenza di un doppio rifiuto dell'offerta di reintegrazione.

41.
    Il ricorrente ricorda che la procedura di dimissioni d'ufficio di un dipendente prevista dall'articolo di cui trattasi è assoggettata alla condizione che il dipendente abbia rifiutato due offerte di reintegrazione in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro. Inoltre, dalla giurisprudenza risulterebbe che l'istituzione è tenuta ad accordare al dipendente un termine ragionevole tra l'offerta di reintegrazione e la data fissata per riprendere il servizio (sentenza della Corte 5 giugno 1980, causa 108/79, Belfiore/Commissione, Racc. pag. 1769).

42.
    Il ricorrente sostiene che gli elementi richiesti dall'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto non sussistevano nella fattispecie per due ragioni. In primo luogo, né l'offerta contenuta nella lettera 19 novembre 1998 né quella contenuta nella lettera 25 maggio 1999 sarebbero state effettuate rispettando l'obbligo di concedergli un termine ragionevole di reintegrazione. In secondo luogo, la Corte avrebbe commesso un errore manifesto constatando che il ricorrente aveva rifiutato la seconda offerta del 25 maggio 1999. Secondo il ricorrente, la sua lettera 14 giugno 1999, in rispostaall'offerta di cui trattasi, costituiva un'accettazione della reintegrazione. Non vi sarebbe mai stato quindi un secondo rifiuto.

43.
    Per quanto riguarda il suo primo argomento, il ricorrente ritiene che solo un preavviso di almeno novanta giorni è ragionevole tenuto conto della prassi vigente in quasi tutta l'Unione europea in materia di contratti di lavoro. A sostegno dell'argomento, il ricorrente fa riferimento del pari all'art. 34, n. 2, del Trattato CECA e alla sentenza della Corte 12 gennaio 1984, causa 266/82, Turner/Commissione (Racc. pag. 1).

44.
    Il ricorrente rileva che il termine accordatogli per accettare l'offerta del 19 novembre 1998 era soltanto di 38 giorni, in quanto la lettera è stata ricevuta il 23 novembre 1998 per una reintegrazione prevista per il 1° gennaio seguente. Il ricorrente avrebbe rifiutato il posto così offerto in quanto riteneva troppo breve tale termine.

45.
    Quanto alla seconda offerta del 25 maggio 1999, il termine di reintegrazione del ricorrente, fissato dalla Corte nella sua lettera 25 maggio 1999, sarebbe stato di 49 giorni (ricezione il 28 maggio 1999 per una reintegrazione il 16 luglio successivo), vale a dire sette settimane e non otto come afferma la decisione del comitato per i reclami.

46.
    Il ricorrente nega di aver insistito su un preavviso di nove mesi, come aveva affermato il comitato per i reclami. Un termine di tre mesi gli sarebbe stato sufficiente come risulta dalla sua lettera 22 marzo 1999. Ammette che la Corte, nella lettera 25 maggio 1999, gli ha proposto una reintegrazione per il 16 luglio come da lui auspicato nella lettera 8 dicembre 1998, ma ritiene che lo ha fatto troppo tardi. Il ricorrente non chiederebbe la sua reintegrazione per un'altra data, ma contesterebbe semplicemente il suo licenziamento.

47.
    Il ricorrente contesta la pertinenza nella specie degli argomenti della Corte relativi alla precitata sentenza Belfiore/Commissione (v., infra, punti 48-50). Infatti, dal punto 14 di detta sentenza emergerebbe che i termini stabiliti per le due offerte di cui trattasi in detta causa erano rispettivamente di 120 giorni e di 75 giorni. Il ricorrente ritiene che non si può sostenere che la sentenza di cui trattasi abbia stabilito come termine ragionevole un preavviso di sei settimane. Nella causa in esame le sei settimane corrispondevano al termine offerto dalla Commissione in un primo tempo, ma questa aveva tuttavia accordato un mese supplementare.

48.
    La Corte ribatte di aver accordato al ricorrente un termine ragionevole tra l'offerta di reintegrazione e la data fissata per riprendere servizio.

49.
    In primo luogo, il termine concesso nella prima offerta del 19 novembre 1998 sarebbe stato di sei settimane e non di 38 giorni come sostiene il ricorrente. Un termine di sei settimane sarebbe stato considerato ragionevole dalla sentenza Belfiore/Commissione.

50.
    In secondo luogo, la Corte osserva di aver dato prova di una grande magnanimità quando ha presentato al ricorrente, in data 25 maggio 1999, una seconda offerta per una reintegrazione il 16 luglio 1999 - vale a dire un termine di quasi otto settimane - e tenendo conto della data che lo stesso ricorrente aveva proposto nella sua lettera 8 dicembre 1998.

51.
    La Corte osserva che nella sentenza Belfiore/Commissione si è precisato che «l'occupazione di un posto vacante presso un'amministrazione si giustifica con le esigenze del servizio pubblico e non con le preferenze personali del dipendente. Ne consegue che, allorché i termini imposti al dipendente sono ragionevoli (...) il rifiuto della data proposta o la mancata occupazione del posto alla data prescritta sono giustamente ritenuti un rifiuto dall'autorità competente» (sentenza Belfiore/Commissione, punto 15).

52.
    Orbene il ricorrente avrebbe rifiutato espressamente la prima offerta del 19 novembre 1998 nella sua lettera 8 dicembre 1998, nella quale egli dichiara di non potere, in ogni caso, entrare in servizio, al più presto, prima dell'estate di ciascun anno (al 16 luglio).

53.
    Per quanto riguarda la seconda offerta del 25 maggio 1999, la Corte considera che la proposta del ricorrente, contenuta nella sua lettera 14 giugno 1999, di un'eventuale ripresa del servizio più di un anno dopo la data fissata nell'offerta non poteva essere considerata ragionevole e seria, di modo che era pienamente giustificato da parte della Corte considerarla come un rifiuto dell'offerta ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto.

54.
    Dalla precitata sentenza Belfiore/Commissione, punto 15, risulterebbe che un'accettazione meramente formale, non seguita da conseguenze, e alla quale non corrisponde un comportamento coerente dovrebbe essere considerata un rifiuto dell'offerta.

Giudizio del Tribunale

55.
    Per quanto riguarda il primo argomento del ricorrente relativo al termine ragionevole per essere reintegrato, si è affermato nella sentenza Belfiore/Commissione, al punto 15, che l'occupazione di un posto vacante presso un'amministrazione si giustifica con le esigenze del servizio pubblico e non con le preferenze personali dei dipendenti. Ne consegue che, allorché i termini imposti al dipendente sono ragionevoli, il rifiuto della data proposta o la mancata occupazione del posto alla data prescritta sono ritenuti un rifiuto, che non è inficiato da un'accettazione puramente formale cui non corrisponde un comportamento coerente. Occorre pertanto stabilire se la Corte abbia accordato al ricorrente, nelle sue lettere 19 novembre 1998 e 25 maggio 1999, termini ragionevoli per essere reintegrato.

56.
    Il Tribunale osserva come dalla giurisprudenza citata al punto precedente emerga che la nozione del termine ragionevole nell'ambito dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statutodev'essere valutata oggettivamente tenendo conto della necessità di conciliare, da un lato, l'obbligo dell'amministrazione di presentare due offerte di reintegrazione al dipendente, in particolare in un posto della sua categoria o del suo quadro corrispondente al suo grado e, dall'altro, l'inesistenza di un obbligo da parte dell'istituzione di lasciare scoperto un posto vacante al fine di soddisfare le preferenze del dipendente. La ragionevolezza o meno del termine imposto dall'amministrazione per il reintegro in un pubblico impiego dipende dalle particolari circostanze del caso di specie. Pertanto, un termine di reintegrazione relativamente breve potrebbe essere considerato ragionevole se è giustificato nell'ambito delle precedenti relazioni fra l'istituzione e il dipendente.

57.
    Per quanto riguarda la prima offerta di reintegrazione della Corte comunicata al ricorrente con lettera 19 novembre 1998, che fissa una ripresa delle funzioni per il 1° gennaio 1999, si deve osservare che, nonostante il fatto che il ricorrente abbia affermato nella sua risposta dell'8 dicembre 1998 che il termine imposto era «veramente breve» e che gli era «necessario un termine ben più lungo (da nove mesi a un anno)», da tale risposta emerge chiaramente che l'offerta di cui trattasi è stata rifiutata dal ricorrente a causa del fatto che gli era possibile riprendere il servizio solo nell'«estate (al 16 luglio) di ciascun anno, vale a dire tra un anno universitario e il seguente», e non a causa del termine asseritamente insufficiente imposto per la reintegrazione. Pertanto il rifiuto opposto dal ricorrente alla prima offerta di reintegrazione è motivato soltanto dal fatto che egli era disposto a reintegrare gli uffici della Corte solo il 16 luglio di ciascun anno e non dalla irragionevolezza del termine imposto per la reintegrazione. In tali circostanze, non esiste un nesso di causalità tra il rifiuto del ricorrente dell'offerta del 19 novembre 1998 e l'asserita mancanza di un termine ragionevole per la reintegrazione. Ne consegue che la lettera 8 dicembre 1998 del ricorrente dev'essere considerata come il rifiuto di una prima offerta di reintegrazione ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto.

58.
    La seconda offerta di reintegrazione comunicata al ricorrente il 25 maggio 1999, di cui questi ha accusato ricevuta il 28 maggio 1999, prevedeva una ripresa delle funzioni in data 16 luglio 1999, vale a dire in un termine effettivo di sette settimane.

59.
    La ragionevolezza del termine di reintegrazione impartito da tale offerta dev'essere valutata alla luce dei precedenti scambi di lettere fra le parti e in particolare dei termini espliciti della lettera 8 dicembre 1998 del ricorrente, con la quale questi ha dichiarato che poteva riprendere servizio presso la Corte «soltanto nell'estate (al 16 luglio) di ciascun anno».

60.
    Orbene, la data di reintegrazione proposta dalla Corte nella sua seconda offerta di reintegrazione corrispondeva alla data specifica del 16 luglio proposta dal ricorrente nella sua lettera 8 dicembre 1998.

61.
    Poiché sei o sette mesi prima di questa seconda offerta il ricorrente si era espressamente dichiarato disponibile a riprendere le sue funzioni ciascun anno durante i mesi delle vacanze universitarie, non può essere accolto il suo argomento quanto allairragionevolezza del termine di sette settimane tra il 28 maggio 1999 e il 16 luglio 1999. Inoltre, si deve constatare che la controproposta del ricorrente di riprendere le sue funzioni un anno dopo la data proposta dalla Corte non sarebbe conciliabile né con le esigenze della buona amministrazione né con la sua dichiarazione contenuta nella lettera 8 dicembre 1998. Una controproposta da parte del ricorrente avrebbe potuto essere più accettabile se egli avesse proposto una data alternativa alla Corte che corrispondesse ai termini della sua lettera 8 dicembre 1998, per esempio per il mese di agosto o di settembre 1999.

62.
    Alla luce di quanto sopra e tenuto conto dello scambio di corrispondenza fra le parti, il primo argomento del secondo motivo del ricorrente dev'essere disatteso.

63.
    Quanto al secondo argomento del ricorrente, con il quale egli nega di aver rifiutato l'offerta della Corte del 25 maggio 1999, va anzitutto ricordato che l'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto non prevede la possibilità per l'amministrazione di presentare un'offerta di reintegrazione in senso generale, ma prevede la reintegrazione di un dipendente in un posto vacante della sua categoria o del suo quadro corrispondente al suo grado a condizione che egli possieda i requisiti prescritti per detto posto. Ne consegue che, in applicazione di tale disposizione, l'istituzione è tenuta ad offrire al dipendente uno specifico posto che sia vacante. Se un dipendente rifiuta il posto offertogli, egli conserva i suoi diritti alla reintegrazione, alla stessa condizione, in occasione della seconda vacanza per un tale impiego. In caso di secondo rifiuto il ricorrente può essere dimesso d'ufficio secondo il procedimento stabilito dall'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto. Si deve rilevare che un dipendente non può contemporaneamente dichiararsi disposto, in linea di principio, ad essere reintegrato e respingere il posto vacante oggetto dell'offerta.

64.
    Inoltre, dalla giurisprudenza emerge che l'occupazione di un posto vacante presso un'amministrazione si giustifica con le esigenze del servizio pubblico e non con le preferenze personali dei dipendenti. Ne consegue che, allorché i termini imposti al dipendente sono ragionevoli, l'istituzione è legittimata a considerare come un rifiuto dell'offerta il rifiuto della data proposta o la mancata occupazione del posto alla data prescritta o anche un'accettazione puramente formale cui non corrisponde un comportamento coerente (v., in questo senso, sentenza Belfiore/Commissione, punto 15).

65.
    Nella fattispecie, la lettera 14 giugno 1999, con la quale il ricorrente si è dichiarato «disponibile», contiene tuttavia una controproposta di riprendere il servizio dodici mesi dopo. Tenuto conto del termine di reintegrazione manifestamente irragionevole proposto dal ricorrente, la lettera 14 giugno 1999 può essere interpretata soltanto come un rifiuto dell'offerta di posto contenuta nella lettera 25 maggio 1999. Tale interpretazione è del resto confermata dalla lettera del ricorrente 26 giugno 1999, ai termini della quale il ricorrente ha confermato che non poteva riprendere servizio prima del 16 luglio 2000.

66.
    Ne consegue che la lettera del ricorrente 14 giugno 1999 deve essere considerata come il rifiuto di una seconda offerta di reintegrazione ai sensi dell'art. 40, n. 4, lett. d), dello Statuto.

67.
    Da quanto precede risulta che il secondo argomento non può essere accolto e che il secondo motivo è infondato.

68.
    Ne consegue che il ricorso di annullamento dev'essere respinto.

Sulla domanda di risarcimento

69.
    Il ricorrente addebita alla Corte di averlo licenziato illegalmente e abusivamente e sostiene di aver subito, di conseguenza, un danno notevole consistente nella lesione della sua dignità e del suo equilibrio psico-fisico nella relazione con i suoi colleghi e con il suo ambiente. Chiede che la Corte sia condannata a versargli l'importo che il Tribunale ritenga appropriato per risarcire il danno morale e biologico da lui subito.

70.
    Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità implica che il ricorrente provi l'illegittimità del comportamento di cui si fa carico all'istituzione considerata, la realtà del danno e l'esistenza di un nesso causale fra tale comportamento e il danno asserito (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 42).

71.
    Orbene, dalle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sul ricorso di annullamento emerge che il ricorrente non ha fornito la prova di un comportamento illegittimo da parte della Corte.

72.
    Non sussistendo il primo presupposto della responsabilità della Comunità, dev'essere respinta la domanda di risarcimento del danno asseritamente subito dal ricorrente senza che occorra esaminare se siano soddisfatti gli altri due presupposti.

73.
    Ne consegue che il ricorso di risarcimento dev'essere respinto.

74.
    Dall'insieme delle precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev'essere interamente respinto.

Sulle spese

75.
    Ai termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, l'art. 88 dello stesso regolamento prevede che, nelle controversie fra le Comunità e i suoi dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Nella fattispecie, ciascuna parte sopporterà quindi le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    La domanda di annullamento è respinta.

2)    La domanda di risarcimento è respinta.

3)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Cooke

García-Valdecasas
Lindh

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

J.D. Cooke


1: Lingua processuale: l'italiano.