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Impugnazione proposta il 27 gennaio 2022 dalla Romania avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 10 novembre 2021, causa T-495/19, Romania / Commissione

(Causa C-54/22 P)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Romania (rappresentanti: E. Gane, L. Liţu, L.-E. Baţagoi, agenti)

Altre parti: Commissione europea, Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere l’impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-495/19, nella parte in cui riguarda l’analisi relativa al motivo basato sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, e statuire nella causa T-495/19, accogliendo la domanda di annullamento della decisione (UE) 2019/721 della Commissione;

oppure

accogliere l’impugnazione, annullare la sentenza del Tribunale nella causa T-495/19, nella parte in cui riguarda l’analisi relativa al motivo basato sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, e rinviare la causa T-495/19 dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca nuovamente, accolga la domanda di annullamento e annulli la decisione (UE) 2019/721 della Commissione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la Romania invoca un motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea.

Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto, violando così le disposizioni in questione.

i) In primo luogo, con la sua interpretazione relativa alle condizioni in cui la Commissione potrebbe rifiutare la registrazione di un’iniziativa dei cittadini europei – in particolare quando ha ritenuto che un simile rifiuto possa aver luogo solo qualora possa essere totalmente esclusa la possibilità, per la Commissione, di presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione al fine di attuare i trattati.

Orbene, una simile iniziativa sarebbe manifestamente al di fuori della competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico se, a seguito di una valutazione giuridica in abstracto delle misure proposte, sussistano seri dubbi che simili misure possano essere adottate sulla base dei trattati.

ii) In secondo luogo, con la sua interpretazione relativa alla possibilità, per la Commissione, di registrare una proposta di iniziativa dei cittadini europei con riserva o condizionatamente.

Orbene, in una situazione del genere la Commissione sarebbe tenuta a fare riferimento a tutte le informazioni obbligatorie e facoltative fornite dagli organizzatori e non potrebbe ignorarle nemmeno parzialmente.

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