Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaria), presentata il 23 marzo 2021 – VS/Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet.
(Causa C-180/21)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Blagoevgrad
Parti
Ricorrente: SV
Convenuto: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/6801 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che, nell’indicare le finalità, le nozioni di «prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati» sono elencate quali aspetti di una finalità generale.
Se le disposizioni del regolamento (UE) 2016/6792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, trovino applicazione nei confronti della Procura della Repubblica di Bulgaria in considerazione del fatto che talune informazioni relative a una determinata persona - raccolte dalla Procura in veste di «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, della [direttiva 2016/680] in un fascicolo aperto su detta persona ai fini della verifica di eventuali elementi indicanti la sussistenza di una fattispecie di reato - sono state utilizzate nell’ambito della difesa in giudizio della Procura della Repubblica quale parte di un procedimento civile, mediante indicazione dell’intervenuta apertura di detto fascicolo o mettendone a disposizione il contenuto.
2.1 In caso di risposta affermativa a tale questione:
Se l’espressione «legittimo interesse» di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, debba essere interpretata nel senso che ricomprende la piena o parziale comunicazione di informazioni su una determinata persona che siano state raccolte in un fascicolo della Procura della Repubblica aperto su di essa ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati ove tale comunicazione avvenga per la difesa del titolare del trattamento quale parte di un procedimento civile, e che il consenso della persona interessata è escluso.
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1 GU 2016, L 119, pag. 89.
2 GU 2016, L 119, pag. 1.