Language of document : ECLI:EU:F:2013:89

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

25 giugno 2013

Causa F‑115/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Eccezione di ricorso parallelo – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, segnatamente, l’annullamento della decisione della Commissione europea con cui si respingeva la sua nota del 19 luglio 2011 nonché il versamento dell’importo di EUR 5 500, con i relativi interessi, quale risarcimento del danno che asserisce aver subito.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Spese – Liquidazione – Proposizione di un ricorso avente lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese – Irricevibilità

(Art. 270 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 92, § 1; Statuto dei funzionari, art. 91)

La procedura specifica, di cui all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, finalizzata alla liquidazione delle spese esclude la rivendicazione delle stesse somme, o di somme versate agli stessi fini, nell’ambito di un’azione ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto. In tal senso, un ricorrente non può legittimamente proporre, in base all’articolo 270 TFUE e all’articolo 91 dello Statuto, un ricorso risarcitorio avente, in realtà, il medesimo oggetto di una domanda di liquidazione delle spese. Tale considerazione è parimenti valida quando il credito del convenuto non è identico all’importo chiesto dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno che egli asserisce di aver subito.

(v. punti 21 e 26)

Riferimento:

Corte: 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric, C‑440/07 P

Tribunale di primo grado: 11 luglio 2007, Schneider Electric/Commissione, T‑351/03 (punto 297)

Tribunale della funzione pubblica: 10 novembre 2009, Marcuccio/Commissione, F‑70/07 (punto 17)