Language of document : ECLI:EU:T:2019:289

Causa T239/17

(pubblicazione per estratto)

Repubblica federale di Germania

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 maggio 2019

«FEAGA e Feasr – Spese escluse dal finanziamento – Spese sostenute dalla Germania – Rettifica finanziaria forfettaria applicata a titolo dell’insufficiente frequenza dei controlli essenziali – Obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi – Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Articolo 6, lettera h), del regolamento (CE) n. 885/2006 – Obbligo di motivazione – Proporzionalità»

Agricoltura – Finanziamento da parte del FEAGA e del FEASR – Procedura di liquidazione dei conti – Importi recuperabili nei confronti dello Stato membro – Mancato recupero da parte dello Stato membro entro i termini previsti degli importi dovuti in seguito a irregolarità o a negligenze – Conseguenze finanziarie – Presa in considerazione del capitale, degli interessi e delle sanzioni – Obbligo di calcolo e di contabilizzazione annui degli interessi sugli importi non recuperati

[Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, §§ 1, 3 e 5; regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 6, h), e allegato III]

(v. punti 36‑38, 41‑49, 56)

Sintesi

Nella sentenza Germania/Commissione (T‑239/17), emessa il 7 maggio 2019, il Tribunale si è pronunciato sul ricorso per annullamento parziale, promosso dalla Repubblica federale di Germania, della decisione di esecuzione (UE) 2017/264 (1), recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per quanto concerne detto Stato membro. Nell’ambito di un controllo sui procedimenti tedeschi di recupero dei pagamenti indebiti avviati in seguito a irregolarità, la Commissione rilevava, nel mese di aprile 2010, irregolarità da parte dell’organismo pagatore in detto Stato membro. Di conseguenza, essa ha richiesto alle autorità tedesche di ricalcolare gli interessi imputati alla Repubblica federale di Germania conformemente al principio della ripartizione, in parti uguali tra lo Stato membro interessato e il bilancio dell’Unione, della responsabilità finanziaria (in prosieguo: la «regola dei 50/50»), non su base triennale, come le stesse avevano fatto, bensì su base annua. Con la decisione impugnata la Commissione ha applicato alle spese dichiarate dalla Repubblica federale di Germania per l’esercizio finanziario 2010 una rettifica di EUR 1 964 861,71.

Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che dal combinato disposto degli articoli 31 e 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 (2) con l’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006 (3), come applicabili all’epoca dei fatti di specie, ben risultasse un obbligo annuale – e non triennale, come pretende invece la Germania – di calcolare e di contabilizzare gli interessi sugli importi non recuperati in seguito a irregolarità in vista dell’applicazione del principio della ripartizione della responsabilità finanziaria tra gli Stati membri e il bilancio dell’Unione in sede di liquidazione dei conti.

Secondo il Tribunale, infatti, che il calcolo e la contabilizzazione degli interessi dovessero essere eseguiti su base annuale può essere dedotto da un’interpretazione letterale dell’articolo 6, lettera h), del regolamento n. 885/2006. Tale interpretazione è altresì fedele all’impianto generale della procedura di liquidazione dei conti, che è un’operazione annuale. Peraltro, senza calcolo e aggiornamento annui degli interessi di mora nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, destinata al calcolo degli importi imputabili agli Stati membri secondo la regola dei 50/50, non è possibile conoscere l’importo esatto degli interessi di mora da imputare allo Stato membro interessato. Una tale inesattezza dei dati dichiarati è incompatibile con la protezione degli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, che verrebbe altrimenti esposto al rischio di sopportare interessi di mora.


1      Decisione di esecuzione (UE) 2017/264 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2017, L 39, pag. 12).


2      Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU 2005, L 209, pag. 1).


3      Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU 2006, L 171, pag. 90).