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Causa T402/20

Zippo Manufacturing Co. e a.

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 ottobre 2023

«Politica commerciale – Regolamento (UE) 2020/502 – Misure adottate dagli Stati Uniti sulle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio – Decisione dell’Unione di sospensione di concessioni commerciali e di altri obblighi equivalenti – Dazi doganali addizionali sulle importazioni di prodotti provenienti dagli Stati Uniti – Ricorso di annullamento – Legittimazione ad agire – Ricevibilità – Principio di buona amministrazione – Diritto di essere ascoltato»

1.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza individuale di un atto a carattere generale – Presupposti – Regolamento che istituisce misure di riequilibrio di concessioni nelle relazioni commerciali con un paese terzo – Ricorso proposto da un’impresa produttrice esportatrice del prodotto in esame verso l’Unione – Esistenza di una situazione particolare che la contraddistingue rispetto a qualsiasi altro operatore – Ricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 22, 24, 26‑30)

2.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Regolamento che istituisce misure di riequilibrio di concessioni nelle relazioni commerciali con un paese terzo – Incidenza diretta su un’impresa produttrice esportatrice del prodotto in esame verso l’Unione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 32, 33, 35‑43)

3.      Ricorso di annullamento – Presupposti per la ricevibilità – Persone fisiche o giuridiche – Ricorso proposto da più ricorrenti avverso la stessa decisione – Legittimazione attiva di uno di loro – Ricevibilità del ricorso nel suo complesso

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punti 44‑46)

4.      Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Interesse da valutarsi alla data di presentazione del ricorso – Regolamento che istituisce misure di riequilibrio di concessioni nelle relazioni commerciali con un paese terzo – Sospensione temporanea di detto regolamento in corso di causa – Mantenimento dell’interesse dei ricorrenti a ottenere il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto impugnato

(Art. 263, comma 4, TFUE)

(v. punto 47)

5.      Politica commerciale comune – Difesa contro gli ostacoli al commercio – Protezione contro le misure adottate da un paese terzo rispetto alle importazioni di taluni prodotti – Regolamento che istituisce misure di riequilibrio di concessioni nelle relazioni commerciali con tale paese – Raccolta di informazioni antecedente all’adozione di detto regolamento – Informazione alle parti interessate con ogni mezzo di comunicazione pubblico adeguato – Obbligo di informare le parti interessate attraverso la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 654/2014, artt. 4, § 1, e 9, § 1]

(v. punti 54‑58)

6.      Politica commerciale comune – Difesa contro gli ostacoli al commercio – Protezione contro le misure adottate da un paese terzo rispetto alle importazioni di taluni prodotti – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Imprese produttrici o esportatrici dei prodotti di cui trattasi che non hanno partecipato alla raccolta di informazioni – Inclusione – Presupposti – Identificazione nel corso della procedura di adozione

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 654/2014, artt. 3, c), 4, §§ 1 e 2, c), e 9, § 1)]

(v. punti 59‑77)

7.      Politica commerciale comune – Difesa contro gli ostacoli al commercio – Protezione contro le misure adottate da un paese terzo rispetto alle importazioni di taluni prodotti – Rispetto dei diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Violazione dovuta alla mancata consultazione di un’impresa identificata durante la procedura di adozione di detto regolamento – Conseguenza – Annullamento della decisione interessata – Presupposti – Possibilità per l’impresa interessata di difendersi più efficacemente in assenza di tale irregolarità – Valutazione caso per caso

[Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, art. 8, § 2; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 41, § 2, a), e 52, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 654/2014, art. 9, § 1]

(v. punti 78‑86)

Sintesi

Nell’aprile 2020, in risposta all’introduzione, da parte degli Stati Uniti d’America, di un aumento delle tariffe doganali applicate alle importazioni di determinati prodotti derivati dall’alluminio e dall’acciaio, la Commissione europea ha ritenuto necessario adottare misure in esecuzione del regolamento n. 654/2014 (1) relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali. Dopo aver chiesto il parere delle parti interessate in applicazione dell’articolo 9 di detto regolamento, essa ha adottato il regolamento di esecuzione 2020/502 (2), che ha previsto l’applicazione di dazi doganali addizionali sull’importazione di accendini antivento meccanici in metallo (in prosieguo: i «prodotti di cui trattasi») originari degli Stati Uniti.

Le ricorrenti, vale a dire la società Zippo Manufacturing Co. (in prosieguo: la «ZMC»), con sede negli Stati Uniti, e le sue società figlie Zippo GmbH e Zippo SAS, sono attive nella produzione, nella distribuzione e nella commercializzazione dei prodotti di cui trattasi verso l’Unione europea. Non avendo partecipato alla raccolta di informazioni avviata dalla Commissione, esse hanno proposto un ricorso di annullamento del regolamento controverso, nella parte in cui le sue disposizioni sono ad esse applicabili.

La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità rispetto a tale ricorso, con la motivazione che le ricorrenti non erano legittimate ad agire, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dal momento che il regolamento impugnato non le riguarderebbe né individualmente né direttamente.

Respingendo tale eccezione di irricevibilità, il Tribunale dichiara il ricorso ricevibile. Nel merito, esso dichiara fondato il motivo vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, annullando, di conseguenza, il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda i prodotti fabbricati e distribuiti dalle ricorrenti. A tal riguardo, il Tribunale constata una violazione del diritto di essere ascoltato, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nel processo di raccolta di informazioni condotto dalla Commissione prima dell’adozione del regolamento impugnato.

Giudizio del Tribunale

In un primo tempo, il Tribunale esamina la ricevibilità del ricorso, ricordando anzitutto che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, una persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro un atto di portata generale, come un regolamento, solo se l’atto di cui trattasi la riguarda direttamente e individualmente.

Per quanto riguarda l’incidenza individuale, il Tribunale dichiara che dagli elementi del fascicolo risulta che esiste un complesso di elementi di fatto e di diritto costitutivi di una situazione particolare che caratterizza la ZMC rispetto a qualsiasi altro operatore economico e che dimostra l’incidenza individuale nei suoi confronti del regolamento impugnato. Infatti, la ZMC ha dimostrato sufficientemente di essere, in particolare, l’unica produttrice esportatrice dei prodotti di cui trattasi dagli Stati Uniti verso l’Unione e che lo Stato della Pennsylvania, dove ha sede la ZMC, costituisce uno degli Stati degli Stati Uniti di cui si è tenuto conto ai fini della selezione dei prodotti oggetto delle misure di riequilibrio.

Per quanto riguarda la condizione relativa all’incidenza diretta, essa richiede che siano soddisfatti due criteri, ossia che l’atto produca direttamente effetti sulla situazione giuridica dell’interessato e che non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari incaricati della sua attuazione.

In tale contesto, il Tribunale rileva, in primo luogo, che gli Stati membri, incaricati dell’applicazione del regolamento impugnato, non hanno alcun margine di discrezionalità per quanto riguarda l’aliquota dei dazi addizionali in questione sulle importazioni nell’Unione e l’imposizione di tali dazi ai prodotti di cui trattasi. In secondo luogo, esso constata, da un lato, che la ZMC, nella sua qualità di unica produttrice esportatrice dei prodotti di cui trattasi, è direttamente interessata dalle ripercussioni negative volute dalla Commissione al momento dell’adozione del regolamento impugnato. Dall’altro lato, il regolamento impugnato, incidendo sul diritto di accesso di tali prodotti al mercato dell’Unione, incide anche sul diritto di accesso dei prodotti della ZMC, producendo, in tal modo, effetti giuridici diretti rispetto a quest’ultima.

Alla luce, segnatamente, di tali considerazioni, il Tribunale conclude che la ZMC è individualmente e direttamente interessata dal regolamento impugnato ed è, pertanto, legittimata ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

In un secondo tempo, nel merito, il Tribunale esamina la censura delle ricorrenti vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione, in particolare del loro diritto di essere ascoltate.

A tal proposito, esso ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, il diritto di essere ascoltato, in quanto principio e diritto fondamentale dell’ordinamento giuridico dell’Unione garantito dall’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, si applica a qualsiasi procedimento che può condurre a un atto lesivo, vale a dire a un atto che potrebbe incidere negativamente sugli interessi del singolo o dello Stato membro interessato. Inoltre, tale diritto si applica anche in assenza di una normativa specifica.

Nel caso di specie il Tribunale rileva, da un lato, che nessuna disposizione del regolamento n. 654/2014 esclude o limita esplicitamente il diritto di essere ascoltate delle imprese i cui prodotti siano soggetti a misure di riequilibrio previste da un atto di esecuzione adottato dalla Commissione conformemente a detto regolamento. Inoltre, l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento in parola, nei limiti in cui prevede l’obbligo della Commissione di chiedere informazioni e pareri relativi agli interessi economici dell’Unione per merci o servizi specifici o settori specifici, non costituisce un’attuazione del diritto di essere ascoltate delle imprese interessate. Indubbiamente, non si può escludere che un’impresa che abbia partecipato a una simile raccolta di informazioni abbia potuto far valere utilmente ed effettivamente i propri interessi o elementi relativi alla sua situazione individuale. Tuttavia, qualora un’impresa, i cui interessi possano essere lesi da tali misure di riequilibrio, non abbia partecipato a una simile raccolta di informazioni, non si può ritenere che il suo diritto di essere ascoltata sia stato rispettato per il solo motivo che la Commissione ha adempiuto al suo obbligo di organizzare detta raccolta.

Dall’altro lato, una misura di riequilibrio adottata sulla base del regolamento n. 654/2014 può incidere in modo negativo sugli interessi delle imprese esportatrici dei prodotti interessati da tale misura, anche se quest’ultima non sia stata adottata all’esito di una procedura individuale avviata nei confronti di tali imprese. Ne consegue che queste ultime possono avvalersi del diritto di essere ascoltate, in particolare in un caso, come quello di specie, in cui lo svolgimento della procedura di adozione dell’atto di esecuzione ha condotto la Commissione a identificare dette imprese.

Tale conclusione non può essere messa in discussione dall’argomento della Commissione secondo cui essa non avrebbe avuto il tempo necessario per ascoltare le ricorrenti nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato, dato che quest’ultimo doveva essere adottato nel rispetto dei termini previsti dall’accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle misure di salvaguardia.

Infatti, spetta alla Commissione, da un lato, assicurarsi del rispetto dei termini derivanti dall’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia e, dall’altro, ascoltare le ricorrenti, che avevano il diritto di essere ascoltate nel corso della procedura di adozione del regolamento impugnato. Orbene, poiché la Commissione non ha provato la propria impossibilità di ascoltare utilmente le ricorrenti nel corso di detta procedura, il Tribunale ritiene che essa disponesse del tempo necessario per consentire alle ricorrenti di esercitare il loro diritto di essere ascoltate.

Per quanto riguarda le conseguenze di tale irregolarità procedurale, da una giurisprudenza consolidata risulta che una violazione dei diritti della difesa determina l’annullamento di una decisione adottata al termine di un procedimento solo qualora, in assenza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso. Tale requisito è soddisfatto quando l’impresa interessata dimostra che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità in parola.

Nel caso di specie il Tribunale ritiene che le ricorrenti, se avessero potuto esercitare il loro diritto di essere ascoltate nel corso della procedura, avrebbero potuto far valere gli argomenti dedotti nel ricorso e, in tal modo, difendersi più efficacemente. Inoltre, poiché la ZMC è l’unica produttrice esportatrice dei prodotti di cui trattasi, non si può escludere che il regolamento impugnato avrebbe potuto avere un contenuto diverso.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale dichiara che la violazione del diritto delle ricorrenti di essere ascoltate può aver inciso sull’esito della procedura e, pertanto, annulla il regolamento impugnato nella parte in cui riguarda i prodotti di cui trattasi.


1      Regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali e recante modifica del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 2014, L 189, pag. 50).


2      Regolamento di esecuzione (UE) 2020/502 della Commissione, del 6 aprile 2020, relativo ad alcune misure di politica commerciale riguardanti determinati prodotti originari degli Stati Uniti d’America (GU 2020, L 109, pag.  10; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).