Language of document : ECLI:EU:T:2011:244





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 maggio 2011 – Longevity Health Products / UAMI – Tecnifar (E-PLEX)

(causa T‑161/10)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo E-PLEX – Marchio nazionale denominativo anteriore EPILEX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 39, 43)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 febbraio 2010 (procedimento R 662/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA e la Longevity Health Products, Inc.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Longevity Health Products, Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo E-PLEX per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 – domanda di registrazione n. 5126909

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Registrazione del marchio denominativo portoghese EPILEX per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione:

Accoglimento parziale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto parziale del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese.