Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 24 maggio 2011 – Longevity Health Products / UAMI – Tecnifar (E-PLEX)
(causa T‑161/10)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo E-PLEX – Marchio nazionale denominativo anteriore EPILEX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza tra i segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 39, 43)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 5 febbraio 2010 (procedimento R 662/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA e la Longevity Health Products, Inc. |
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario: | Longevity Health Products, Inc. |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo E-PLEX per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 35 – domanda di registrazione n. 5126909 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Tecnifar – Industria Tecnica Farmaceutica, SA |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Registrazione del marchio denominativo portoghese EPILEX per prodotti della classe 5 |
Decisione della divisione di opposizione: | Accoglimento parziale dell’opposizione |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto parziale del ricorso |
Dispositivo
2) | | La Longevity Health Products, Inc. è condannata alle spese. |