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Ricorso proposto il 13 aprile 2010 - Pioneer Hi-Bred International / Commissione

(Causa T-164/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pioneer Hi-Bred International, Inc. (Johnston, Stati Uniti) (rappresentanti: J. Temple Lang, Solicitor e T. Müller-Ibold, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che la Commissione non ha agito, in conformità dell'art. 18 direttiva 2001/18, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, per aver omesso di sottoporre al Consiglio un progetto sulle misure da adottare, ai sensi dell'art. 5, n. 2 della decisione del Consiglio, e per aver omesso di prendere tutte le altre misure che possono, in funzione dello sviluppo del processo decisionale, essere necessarie per assicurare che la decisione menzionata all'art. 18 della Direttiva venga adottata.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il 2 Maggio 2007 la ricorrente ha presentato la sua prima richiesta, ai sensi dell'art. 232 CE 1, sostenendo che la Commissione aveva omesso di agire, in violazione dell'art. 18 della Direttiva 2001/18/CE 2, per garantire l'adozione della decisione riguardante la notifica da parte della ricorrente per l'immissione in commercio di mais 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti. Il 21 gennaio 2009 la Commissione, ai sensi dell'art. 5, n. 2 della Decisione 1999/468, ha sottoposto la proposta per una decisione al comitato di regolamentazione. Nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale, le parti convenivano che, tenendo conto della presentazione della proposta per una decisione, il ricorso era divenuto privo di oggetto e, con ordinanza 4 settembre 2009, il Tribunale ha pronunciato il non luogo a statuire nella causa T-139/07.

Nel presente ricorso la ricorrente sostiene che, ai sensi dell'art. 265 TFUE, la Commissione non ha ancora formulato una proposta al Consiglio relativa all'immissione in commercio di mais 1507 geneticamente modificato resistente agli insetti, nonostante la richiesta della ricorrente. La ricorrente fa valere che la Commissione, in nessuna delle sei riunioni del Consiglio Ambiente, tenutesi dal momento della decisione del Comitato di regolamentazione di non esprimersi sulla proposta del 25 Febbraio 2009, ha mai sottoposto un progetto di decisione sulla notifica della ricorrente.

La ricorrente sostiene che, secondo la procedura indicata nella direttiva, la Commissione è obbligata a garantire che una decisione sulla notifica venga adottata e pubblicata entro il termine prescritto nella direttiva. La ricorrente, inoltre, sostiene che, non avendo provveduto a sottoporre al Consiglio un progetto sulle misure da adottare, la Commissione ha omesso di garantire che una tale decisione venisse adottata, sebbene tutte le condizioni relative alla ricorrente e alle altre parti poste dalla direttiva fossero soddisfatte in conformità della medesima.

La ricorrente, inoltre, fa valere che alla Commissione era stato richiesto di definire la sua posizione ai sensi dell'art. 265, ciò che la Commissione ha omesso di fare. Secondo la ricorrente, i motivi addotti dalla Commissione per la mancata sottoposizione di un progetto di decisione al Consiglio sono irrilevanti e ingiustificati. La ricorrente afferma che l'omissione di cui trattasi della Commissione ha inciso negativamente sulla sua situazione giuridica e le ha fatto subire perdite specifiche, provate e quantificabili.

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1 - Causa T-139/07, Pioneer Hi-Bred International/Commissione, GU C 155, pag. 28

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la Direttiva del Consiglio 90/220/CEE- Dichiarazione della Commissione, GU L 106, pag. 1