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Ricorso proposto il 4 giugno 2013 – Miettinen / Consiglio

(Causa T-303/13)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Samuli Miettinen (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer, E. Raedts e A. Villette, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio del 21 marzo 2013 di non concedere pieno accesso al documento 15309/12 ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), come comunicata al ricorrente il 25 marzo 2013 in una lettera recante il riferimento «04/c/01/13» (in prosieguo: la «decisione impugnata»); e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, comprese le spese di eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino e dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto la decisione impugnata si fonda su un’interpretazione e su un’applicazione erronee di tali disposizioni, relative, rispettivamente, alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale e alla tutela del processo decisionale in corso dell’istituzione, poiché:

in primo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che l’accesso al documento 15309/12 pregiudica la capacità del suo servizio giuridico di difenderlo in future procedure giurisdizionali e compromette il processo legislativo;

in secondo luogo, il Consiglio non ha dimostrato che il documento 15309/12 è particolarmente sensibile e/o ha un’ampia portata che giustifica il superamento della presunzione in favore dell’accesso alle opinioni giuridiche in ambito legislativo;

in terzo luogo, la teoria del pregiudizio del Consiglio è meramente ipotetica. Essa è fattualmente, oltre che giuridicamente, infondata, considerato il contenuto del parere di cui al documento 15309/12, un accordo tra gli Stati membri che coerentemente con l’analisi del servizio giuridico, era pubblico quando la decisione impugnata è stata adottata; e

in quarto luogo, il Consiglio ha applicato erroneamente il test dei motivi imperativi di interesse pubblico nell’invocare l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, in quanto ha considerato soltanto gli asseriti rischi al suo processo decisionale legati all’accesso e non gli effetti positivi di tale accesso, inter alia, per la legittimità del processo decisionale e non ha applicato affatto il test nell’invocare l’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE, in quanto il Consiglio non ha soddisfatto il suo obbligo di motivare sufficientemente ed adeguatamente la decisione impugnata.