Language of document : ECLI:EU:T:2014:113

Causa T‑202/12

Bouchra Al Assad

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Inserimento di un singolo negli elenchi delle persone interessate – Legami personali con membri del regime – Diritti della difesa – Processo equo – Obbligo di motivazione – Onere della prova – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto alla vita privata»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 marzo 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2; decisioni del Consiglio 2012/739/PESC e 2013/255/PESC)

2.      Procedimento giurisdizionale – Decisione o regolamento che sostituisce in corso di giudizio l’atto impugnato – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali – Presupposto – Conclusioni iniziali dirette contro l’atto sostituito – Insussistenza – Irricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2; regolamento del Consiglio n. 363/2013)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contemporaneamente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Regolarizzazione di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso – Inammissibilità

(Art. 296, secondo comma, TFUE; decisioni del Consiglio 2012/172/PESC, 2012/739/PESC e 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare la motivazione all’interessato contemporaneamente all’adozione dell’atto che gli arreca pregiudizio o subito dopo – Limiti – Sicurezza dell’Unione e degli Stati membri o conduzione delle loro relazioni internazionali – Decisione adottata in un contesto noto all’interessato che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296, secondo comma, TFUE; decisioni del Consiglio 2012/739/PESC e 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)

5.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 263, secondo comma, TFUE)

6.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate — Portata

(Art. 296, secondo comma, TFUE; decisioni del Consiglio 2012/739/PESC, art. 27, §§ 2 e 3, e 2013/255/PESC, art. 30, §§ 2 e 3)

7.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Diritti della difesa – Comunicazione degli elementi a carico – Decisione successiva che ha mantenuto il nome di una persona nell’elenco delle persone interessate da tali misure – Violazione del diritto al contraddittorio – Insussistenza

(Decisioni del Consiglio 2012/739/PESC, 2013/185/PESC e 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)

8.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Applicazione a persone fisiche per il solo fatto del loro legame familiare con i dirigenti del paese – Ammissibilità

(Artt. 75 TFUE e 215 TFUE; decisioni del Consiglio 2011/782, artt. 18, § 1, e 19, § 1, 2012/739, artt. 24, § 1, e 25, § 1, e 2013/255, artt. 27, § 1, e 28, § 1)

9.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ammissione di persone, entità o organismi associati al regime siriano – Restrizioni del diritto di proprietà – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 17; decisioni del Consiglio 2011/782/PESC, 2012/739/PESC e 2013/255/PESC; regolamento del Consiglio n. 36/2012)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38, 39)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47-50, 61)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 47-50, 61)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punto 53)

6.      Il rispetto dei diritti della difesa e, in particolare, del diritto al contraddittorio, con riferimento a misure restrittive, non esige che le autorità dell’Unione, prima dell’inserimento iniziale del nome di una persona o di un’entità nell’elenco che impone misure restrittive, comunichino i motivi di tale inserimento alla persona o all’entità interessata. Infatti, siffatta comunicazione preliminare potrebbe compromettere l’efficacia delle misure di congelamento dei capitali e delle risorse economiche imposte dalle suddette autorità. Per raggiungere il loro obiettivo, siffatte misure devono, per loro stessa natura, beneficiare di un effetto sorpresa e applicarsi con effetto immediato.

(v. punti 66-69, 79)

7.      In materia di misure restrittive adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, l’argomento dell’effetto sorpresa di tali misure in linea di principio non può essere legittimamente invocato con riguardo al rispetto dei diritti della difesa in relazione agli atti successivi che hanno mantenuto il nome di una persona nell’elenco di quelle oggetto delle misure restrittive.

Tuttavia, il diritto di essere sentiti prima dell’adozione di atti che mantengono misure restrittive nei confronti di persone già interessate da queste ultime presuppone che il Consiglio abbia ammesso nuovi elementi a carico di tali persone.

Non sono violati i diritti della difesa di una persona che non si è avvalsa della possibilità di essere sentita in merito all’adozione di alcuni atti successivi, nonostante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le suddette misure restrittive.

(v. punti 70-78)

8.      In materia di politica estera e di sicurezza comune, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 19, paragrafo 1, della decisione 2011/782, le restrizioni all’ammissione nei territori degli Stati membri e il congelamento dei capitali e delle risorse economiche si applicano non solo alle persone responsabili della repressione violenta contro la popolazione civile in Siria, ma anche alle persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono e a quelle ad esse associate. Tali disposizioni si ritrovano rispettivamente all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione 2012/739 e all’articolo 27, paragrafo 1, e all’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255. Procedendo in tal modo, il Consiglio ha inteso avvalersi di una presunzione in base alla quale le persone i cui legami con taluni membri del regime siriano risultavano provati traevano vantaggio da quest’ultimo o lo sostenevano e vi erano dunque associate.

Per quanto riguarda le misure restrittive concernenti un paese terzo, le categorie di persone fisiche che possono esserne colpite includono quelle aventi un legame con il paese terzo in questione che s’impone con ogni evidenza, vale a dire in particolare gli individui che sono legati ai dirigenti del suddetto paese. Un tale criterio può essere quindi adottato, purché sia stato previsto dagli atti contenenti le misure restrittive di cui trattasi e risponda alla finalità di tali atti. A tal riguardo, una persona, sorella del presidente della Siria e vedova di un membro del governo siriano, è manifestamente una persona collegata ai dirigenti del regime siriano, in ragione del legame familiare con suo fratello e, finché era in vita, delle funzioni svolte dal suo coniuge.

Inoltre, la presunzione in questione è relativa, dal momento che le persone colpite dalle misure restrittive sono libere di confutarla.

(v. punti 88, 89, 92, 93, 100)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 112-120)