Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 14 luglio 2014 –
Vila Vita Hotel und Touristik / UAMI – Viavita (VIAVITA)
(causa T‑204/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo VIAVITA – Marchi nazionali denominativo anteriore VILA VITA PARC e figurativo anteriore VIAVITA – Assenza di un serio utilizzo dei marchi anteriori – Articolo 42, paragrafi 2 e 3, e articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Uso del marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non ne alterano il carattere distintivo – Scopo e ambito di applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 15, § 1, comma 2, a)] (v. punti 23‑25)
Oggetto
| Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 1° marzo 2012 (procedimento R 419/2011‑1), relativa ad un’opposizione tra la Vila Vita Hotel und Touristik GmbH e la Viavita. |
Dispositivo
2) | | La Vila Vita Hotel und Touristik GmbH è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dalla Viavita. |