Language of document :

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 19 marzo 2015 (1)

Causa C‑153/14

Minister van Buitenlandse Zaken

contro

K e A

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Direttiva 2003/86/CE – Ricongiungimento familiare – Cittadini di paesi terzi – Articolo 7, paragrafo 2 – Misure di integrazione – Dimostrazione di conoscenze di base della lingua ufficiale e della cultura»





I –    Introduzione

1.        La controversia in esame verte sulla questione se sia possibile pretendere da un cittadino di un paese terzo il superamento di un esame sulla lingua e sulla cultura di uno Stato membro prima di autorizzare, nell’ambito di un ricongiungimento familiare, il suo ingresso nel suddetto Stato membro all’interno del quale il coniuge, parimenti cittadino di un paese terzo, già soggiorni legalmente.

2.        In tale contesto la Corte è chiamata a interpretare l’articolo 7 della direttiva 2003/86 (2) relativa al diritto al ricongiungimento familiare (in prosieguo: la «direttiva relativa al ricongiungimento familiare») e a stabilire se l’esame controverso costituisca una «misura di integrazione» ammissibile che lo Stato membro possa imporre ad un cittadino di un paese terzo che intenda avvalersi del ricongiungimento ai sensi di tale disposizione.

II – Contesto normativo

A –    Il diritto dell’Unione

3.        La nozione di misura di integrazione ricorre non soltanto nella direttiva relativa al ricongiungimento familiare, ma anche nella direttiva 2003/109 (3), relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (in prosieguo: la «direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo»), nonché nella direttiva 2009/50 (4), sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (in prosieguo: la «direttiva sui soggetti altamente qualificati»).

1.      La direttiva relativa al ricongiungimento familiare

4.        Ai sensi dell’articolo 1, lo scopo della direttiva relativa al ricongiungimento familiare è «quello di fissare le condizioni dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare di cui dispongono i cittadini di paesi terzi».

5.        Il capo IV della direttiva in parola è intitolato «Condizioni richieste per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare». L’articolo 7, paragrafo 2, contiene la disciplina delle misure di integrazione prevedendo quanto segue:

«Gli Stati membri possono chiedere ai cittadini di paesi terzi di soddisfare le misure di integrazione, conformemente alla legislazione nazionale.

In riferimento ai rifugiati e/o ai loro familiari di cui all’articolo 12, le misure di integrazione di cui al primo comma possono essere applicate soltanto dopo che alle persone interessate sia stato accordato il ricongiungimento familiare».

6.        Nel capo VII («Sanzioni e mezzi di ricorso») l’articolo 17 della direttiva così dispone:

«In caso di rigetto di una domanda, di ritiro o di mancato rinnovo del permesso di soggiorno o di adozione di una misura di allontanamento nei confronti del soggiornante o dei suoi familiari, gli Stati membri prendono nella dovuta considerazione la natura e la solidità dei vincoli familiari della persona e la durata del suo soggiorno nello Stato membro, nonché l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d’origine».

2.      La direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo

7.        In base all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo, uno Stato membro può esigere che i cittadini di paesi terzi che ambiscano ad ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo soddisfino le «condizioni di integrazione», conformemente alla legislazione nazionale.

8.        Se un soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro chiede un permesso di soggiorno in un secondo Stato membro, quest’ultimo può, in base all’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo, pretendere che esso soddisfi le misure di integrazione previste dalla legislazione nazionale, se non debba soddisfare già in precedenza condizioni di integrazione allo scopo di ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva stessa.

3.      La direttiva sui soggetti altamente qualificati

9.        La direttiva sui soggetti altamente qualificati privilegia determinati cittadini di paesi terzi, per incentivare la loro immigrazione. L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva medesima, così dispone:

«In deroga (…) all’articolo 7, paragrafo 2, della [direttiva relativa al ricongiungimento familiare], le condizioni di integrazione e le misure di cui agli stessi possono essere richieste solo dopo che sia stato concesso il ricongiungimento familiare alle persone interessate».

B –    Il diritto olandese

10.      In base al diritto olandese, il coniuge che intenda avvalersi del ricongiungimento deve dimostrare, anteriormente al suo ingresso, di possedere conoscenze di base della lingua neerlandese al livello A1 (5) del quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere moderne (6) e conoscenze di base della cultura.

11.      Per fornire tale prova egli è tenuto a superare un esame di integrazione a pagamento. Il soggetto che non ha pagato le spese connesse all’esame di integrazione, pari a EUR 350, non è ammesso a detto esame.

12.      In caso di gravi disturbi fisici o psichici è possibile ottenere un’esenzione dall’esame di integrazione.

13.      Inoltre, il soggetto che intenda avvalersi del ricongiungimento può invocare la clausola relativa ai casi più difficili qualora, in presenza di circostanze individuali del tutto particolari, non sia in grado, nel lungo periodo, di superare l’esame e dimostri di aver compiuto tutti gli sforzi che possano ragionevolmente attendersi ai fini del superamento dell’esame.

14.      Infine, anche i cittadini di determinati paesi terzi sono esentati dall’obbligo di esame.

III – Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

15.      La sig.ra K, cittadina dell’Azerbaigian, e la sig.ra A, cittadina nigeriana, intendono fare ingresso nel territorio dei Paesi Bassi dove i rispettivi coniugi, anch’essi cittadini di paesi terzi (7), già soggiornano.

16.      Per essere esentate dall’esame di integrazione esse adducevano problemi fisici e psichici. Tuttavia, l’autorità competente non riteneva tali problemi sufficientemente gravi e respingeva pertanto le domande della sig.ra K e della sig.ra A.

17.      Il Raad van State, chiamato ora a pronunciarsi sulla controversia, solleva dubbi circa la compatibilità delle disposizioni olandesi relative all’esame di integrazione con la direttiva relativa al ricongiungimento familiare. Chiede quindi alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

1.      a      Se l’espressione «misure di integrazione», che figura all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86, debba essere interpretata nel senso che le autorità competenti di uno Stato membro possono esigere da un familiare di un soggiornante che egli dimostri di disporre di una conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro ad un livello corrispondente al livello A1 del quadro europeo di riferimento per le lingue, nonché di una conoscenza di base della società di tale Stato membro, prima di autorizzare l’ingresso e il soggiorno di tale familiare.

b      Se, per rispondere a tale quesito, rilevi il fatto che, tenendo anche conto del criterio di proporzionalità come definito nel libro verde, la legislazione nazionale che contempla l’esigenza di cui al primo quesito, lettera a), preveda che, tranne nel caso in cui il familiare abbia dimostrato che, a causa di un handicap mentale o fisico, egli non è durevolmente in grado di presentarsi all’esame di integrazione civica, soltanto in caso di una combinazione di circostanze individuali molto particolari, che consentono di supporre che il familiare non sia durevolmente in grado di soddisfare le misure di integrazione, la domanda di permesso di ingresso e soggiorno non sarà respinta.

2.      Se, tenuto conto del criterio di proporzionalità, come definito nel libro verde, l’obiettivo della direttiva 2003/86 e, in particolare, il suo articolo 7, paragrafo 2, ostano a che le spese relative all’esame che mira a valutare se il familiare soddisfi le misure di integrazione summenzionate, siano di un importo pari a EUR 350 dovuto per ogni esame sostenuto, e che il costo, dovuto una sola volta, del pacchetto di preparazione all’esame ammonti a EUR 110.

IV – Analisi

A –    Sulla prima questione pregiudiziale

18.      La prima questione pregiudiziale si articola su due capi. In primo luogo il giudice del rinvio chiede se l’esame di integrazione olandese possa essere considerato quale «misura di integrazione» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva relativa al ricongiungimento familiare. In secondo luogo esso si chiede se le autorità olandesi violino il principio di proporzionalità per il fatto di subordinare a condizioni rigorose l’esenzione dall’obbligo di esame per i familiari che intendano avvalersi del ricongiungimento.

1.      L’esame di integrazione olandese quale «misura di integrazione» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva relativa al ricongiungimento familiare

19.      La nozione di «misura di integrazione», quale requisito del diritto dell’Unione, deve essere interpretata in modo autonomo.

20.      Nel diritto dell’Unione non si rinviene, in effetti nessuna definizione della nozione di misura di integrazione sulla base della quale sia possibile valutare se essa possa ricomprendere anche esami di integrazione come quello olandese. Tuttavia la nozione di «misura» è sufficientemente ampia da ricomprendere un esame di integrazione (8).

21.      Tale conclusione non risulta inficiata nemmeno dal fatto che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva relativa al ricongiungimento familiare non presenta la stessa formulazione in tutte le versioni linguistiche. Mentre nella maggior parte delle versioni linguistiche (9) si parla di «misure di integrazione», la versione neerlandese parla di «integratievoorwarden» e, quindi, di condizioni di integrazione.

22.      Da un lato, proprio il tenore letterale della versione neerlandese può essere compreso nel senso che sia legittimo subordinare il ricongiungimento familiare alla condizione del superamento di un esame di integrazione.

23.      Dall’altro, la «misura di integrazione» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva relativa al ricongiungimento familiare è concepita, a prescindere dal tenore letterale delle rispettive versioni linguistiche, come una «condizione» per il ricongiungimento familiare, circostanza cui rimanda il titolo del capo IV della direttiva relativa al ricongiungimento familiare. Lo Stato membro interessato deve quindi poter verificare che la misura di integrazione controversa sia stata sufficientemente soddisfatta e che ricorrano dunque le «condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare» ai sensi del capo IV, tanto più che l’integrazione dei cittadini di paesi terzi costituisce uno degli obiettivi della direttiva.

24.      In tale contesto non è escluso, né dal punto di vista concettuale, né sotto il profilo sistematico e neppure teleologico che una misura di integrazione ai sensi della direttiva relativa al ricongiungimento familiare comprenda un esame con cui venga fornita la prova della sussistenza dei presupposti per un ricongiungimento familiare volto all’integrazione.

25.      La possibilità di richiedere, di norma, al soggetto che intenda avvalersi del ricongiungimento il previo superamento di un siffatto esame, risulta inoltre dall’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva relativa al ricongiungimento familiare, che esclude misure di integrazione previe al ricongiungimento familiare solo nel caso di profughi, nonché dall’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva sui soggetti altamente qualificati, che prevede la medesima agevolazione per gli appartenenti a tale gruppo privilegiato di migranti.

26.      Neppure dalla direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo, discussa contemporaneamente alla direttiva relativa al ricongiungimento familiare, possono desumersi argomenti dai quali emerga necessariamente che le misure di integrazione ai sensi della direttiva relativa al ricongiungimento familiare non possono essere collegate al superamento di un esame.

27.      In base alla direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo, il cittadino di un paese terzo può essere assoggettato in un primo Stato membro a «condizioni di integrazione», ma non deve, laddove le abbia soddisfatte, rispondere ad altre «misure di integrazione» in un secondo Stato membro quando ivi richieda un permesso di soggiorno.

28.      Dalla contrapposizione concettuale tra «condizione di integrazione» e «misura di integrazione» l’avvocato generale Szpunar deduce, riguardo alla direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo, che mere misure di integrazione non possono prevedere «condizioni»; in particolare, esse «non possono costituire de iure o de facto uno strumento di selezione delle persone o di controllo delle migrazioni» (10).

29.      Resta da vedere se la Corte condivide tale posizione. A prescindere da tale rilievo, non occorre però necessariamente interpretare allo stesso modo la nozione di misura di integrazione nella direttiva relativa al ricongiungimento familiare e nella direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo (11). I casi disciplinati dalle direttive sono, infatti, diversi tra loro.

30.      La distinzione concettuale tra misura e condizione nella direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo si spiega in ragione del fatto che occorre evitare che i cittadini di paesi terzi con diritto di soggiorno permanente, che abbiano già superato un esame di integrazione in un primo Stato membro e abbiano in tal modo soddisfatto una condizione di integrazione ivi prevista, debbano sottoporsi a nuovi esami di integrazione in un altro Stato membro. L’ingresso per la prima volta dei familiari nell’Unione, oggetto della direttiva relativa al ricongiungimento familiare, presenta, invece, un’altra caratteristica: nella direttiva relativa al ricongiungimento familiare non vi era ragione di prevedere una distinzione concettuale come quella operata nella direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo, in quanto ivi si discute del ricongiungimento di familiari all’interno del territorio dell’Unione e non vi era motivo di temere una reiterata applicazione di misure di integrazione dopo che erano già state soddisfatte, in altro modo, condizioni di integrazione.

31.      L’esame di integrazione olandese quale condizione per l’ingresso può quindi essere inteso, a prescindere dalla terminologia impiegata nella direttiva sullo status di soggiornante di lungo periodo, come una «misura di integrazione» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva relativa al ricongiungimento familiare (12).

32.      Tuttavia, la misura olandese controversa deve essere adeguata anche rispetto allo scopo di integrazione perseguito e non può mettere in discussione l’efficacia pratica della direttiva relativa al ricongiungimento familiare (13), aspetto questo che dovrà essere esaminato in prosieguo nel quadro di un esame di proporzionalità.

2.      Sulla proporzionalità dell’esame di integrazione olandese

33.      Il Regno dei Paesi sostiene che l’esame di integrazione è volto a migliorare la situazione di partenza dei soggetti che si avvalgano del ricongiungimento familiare all’interno dei Paesi Bassi incentivandone così l’integrazione nella società olandese.

34.      La normativa olandese persegue in tal modo obiettivi legittimi, diretti all’integrazione dei soggetti che si avvalgano del ricongiungimento familiare (14) impiegando, a tal fine, mezzi adeguati. L’apprendimento della lingua del paese è, infatti, una condizione essenziale per l’integrazione (15). Le conoscenze linguistiche migliorano non soltanto le prospettive dei cittadini di paesi terzi sul mercato del lavoro (16), ma permettono loro altresì di poter autonomamente chiedere aiuto nel paese ospitante in situazioni di bisogno (17). Conoscenze di base della cultura del paese ospitante permettono inoltre ai soggetti che si avvalgano del ricongiungimento familiare di prendere dimestichezza con le regole base della convivenza (18), il che può contribuire a evitare malintesi e violazioni del diritto.

35.      È pur vero che corsi di lingua e di integrazione offerti nello Stato membro ospitante potrebbero produrre effetti maggiori rispetto a corsi di formazione frequentati all’estero. Ciò non compromette però la necessità della misura di integrazione scelta dai Paesi Bassi e attuata prima del ricongiungimento familiare. I Paesi Bassi cercano, infatti, proprio di contribuire a migliorare la situazione di partenza dei soggetti che si avvalgano del ricongiungimento familiare. Corsi di formazione offerti solo successivamente all’ingresso nel paese non sarebbero efficaci a tal fine.

36.      L’esame di integrazione appare, in linea di principio, adeguato anche nella sua struttura: conoscenze linguistiche di livello A1 del quadro comune europeo di riferimento, come richieste nell’esame di integrazione, sono conoscenze di base elementari che, di norma, possono essere acquisite senza particolare sforzo, specie grazie al relativo materiale preparatorio (19).

37.      Se si considera poi che il ricongiungimento da un paese terzo nell’Unione costituisce una decisione personale di portata radicale, risulta anche logico esigere dal soggetto che intenda avvalersi del ricongiungimento che si confronti già prima, per grandi linee, con il paese ospitante e le sue regole, tanto più che ciò è nell’interesse non solo del paese ospitante ma anche del soggetto stesso.

38.      Il fatto che i cittadini di alcuni paesi terzi – ad esempio Canada o Stati Uniti d’America – siano esentati dall’esame di integrazione non deve essere inteso nel senso di un’incoerenza della normativa olandese dato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva relativa al ricongiungimento familiare, il Regno dei Paesi Bassi può, sulla base di accordi bilaterali, trattare taluni paesi terzi in modo privilegiato rispetto alle disposizioni della direttiva. Ciò deve valere tanto più per le misure di integrazione nazionali la cui emanazione è stata rimessa dal legislatore dell’Unione alla discrezionalità degli Stati membri.

39.      La normativa olandese risulta tuttavia inadeguata se, in sede di sua applicazione, non sono sufficientemente prese in considerazione le circostanze individuali (20). Il fatto che la decisione su una richiesta di ricongiungimento debba essere resa, anzitutto, sulla base di una valutazione caso per caso, si desume dall’articolo 17 della direttiva relativa al ricongiungimento familiare, secondo cui occorre tenere nella dovuta considerazione, in particolare, la natura e la solidità dei vincoli familiari.

40.      Secondo quanto indicato dal giudice del rinvio, oltre ai cittadini dei paesi terzi privilegiati, sono integralmente esentati dall’obbligo di esame di integrazione i richiedenti affetti da gravi disturbi. Il giudice del rinvio ha altresì fatto riferimento alla clausola relativa ai casi più difficili la cui applicazione presuppone che il richiedente, in considerazione di circostanze individuali del tutto particolari, non sia in grado, nel lungo periodo, di superare l’esame e dimostri di aver compiuto tutti gli sforzi che possano ragionevolmente attendersi per il superamento dell’esame.

41.      Spetta al giudice del rinvio stabilire quali gruppi possano ricadere, in base al diritto olandese, nell’ambito di applicazione della suddetta clausola relativa ai casi più difficili.

42.      Alla luce degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, la clausola relativa ai casi più difficili – e con essa la normativa olandese sull’esame di integrazione – appare tuttavia adeguata solo a condizione che tenga conto della situazione individuale del richiedente e, in particolare, delle sue conoscenze linguistiche nonché del suo orizzonte formativo, esonerandolo dagli obblighi di esame in caso di comprovata irragionevolezza.

43.      A tal riguardo possono assumere rilievo, oltre alle condizioni di salute dell’interessato, alle sue capacità cognitive e al suo livello di formazione, anche fattori quali la disponibilità di materiale preparatorio comprensibile per il medesimo, i relativi costi e il dispendio di tempo.

44.      Non in tutti i casi è possibile pretendere da un soggetto che intenda avvalersi del ricongiungimento e che non padroneggi nessuna delle 18 lingue in cui è disponibile il materiale didattico di preparazione all’esame, che impari anzitutto una di tali lingue per poi iniziare, con l’ausilio del materiale didattico stesso, l’effettiva preparazione dell’esame.

45.      Il mancato superamento dell’esame di integrazione non può, inoltre, portare automaticamente al diniego del ricongiungimento se, nel singolo caso, sussistono motivi che impongono invece la sua autorizzazione. La direttiva relativa al ricongiungimento familiare non osta alla normativa olandese ove quest’ultima permetta, in particolare mediante la clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive, di tenere in considerazione nel dettaglio le suddette esigenze.

46.      Spetta al giudice del rinvio accertare tale aspetto.

47.      La direttiva in questione e il principio di proporzionalità non ostano quindi all’applicazione di una misura di integrazione come quella oggetto del procedimento principale se il relativo obbligo di esame viene meno nei casi in cui non è ragionevole richiederne il superamento al soggetto che intenda avvalersi del ricongiungimento, tenuto conto della sua situazione individuale o se sussistono, in ragione delle particolari circostanze specifiche del singolo caso, motivi che impongono di autorizzare il ricongiungimento malgrado il mancato superamento dell’esame. Spetta al giudice del rinvio compiere tali valutazioni.

B –    Sulla seconda questione pregiudiziale

48.      Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se la direttiva relativa al ricongiungimento familiare osti a una normativa nazionale ai sensi della quale il sostenimento dell’esame di integrazione prevede, di volta in volta, il versamento di una tassa di iscrizione di EUR 350, nonché il pagamento di EUR 110 una tantum per il materiale didattico di preparazione all’esame.

49.      Secondo il Regno dei Paesi Bassi, le tasse corrispondono ai costi effettivi previsti e sono, quindi, proporzionate. Se un richiedente non dispone di mezzi sufficienti per provvedere al relativo pagamento, la situazione può essere presa in considerazione ricorrendo alla clausola relativa ai casi più difficili.

50.      La direttiva relativa al ricongiungimento familiare non disciplina se e in qual misura gli Stati membri possano riscuotere tasse nei casi in cui facciano ricorso alla facoltà loro accordata dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva imponendo ai cittadini di paesi terzi misure di integrazione. Il legislatore nazionale dispone, pertanto, di un certo margine di azione nell’ambito dell’autonomia procedurale.

51.      Tuttavia, le tasse non possono né mirare, né determinare la creazione di un ostacolo all’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, in quanto ciò lederebbe altrimenti l’obiettivo perseguito dalla direttiva (21). Qualora le tasse rappresentassero un onere economico elevato per gli interessati, i cittadini di paesi terzi potrebbero vedersi privati della possibilità di far valere il diritto al ricongiungimento familiare loro riconosciuto dalla direttiva (22).

52.      Tale pericolo sussiste nel caso di specie.

53.      Tasse dell’entità indicata supra possono costituire, in varie parti del mondo, alla luce del reddito pro capite locale, un onere economico elevato. Esse potrebbero così creare, nel singolo caso, un ostacolo sproporzionato idoneo a ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva relativa al ricongiungimento familiare nonché la sua efficacia pratica, tanto più che le tasse di iscrizione previste per sostenere l’esame sono dovute ex novo per ogni tentativo. In tali casi, un rimedio potrebbe essere costituito, in particolare, da misure di esenzione o di dilazione. Spetta al giudice del rinvio accertare se e in qual misura ciò sia possibile in base al diritto olandese.

54.      Occorre quindi rispondere alla seconda questione pregiudiziale nel senso che la direttiva relativa al ricongiungimento familiare osta a disposizioni di diritto nazionale che colleghino un esame di integrazione, come quello oggetto del procedimento principale, al versamento di tasse, la cui imposizione risulti idonea ad impedire, a coloro che intendano avvalersi del ricongiungimento, di esercitare il relativo diritto.

V –    Conclusione

55.      Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali nei seguenti termini:

1)      L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, e il principio di proporzionalità non ostano all’applicazione di una misura di integrazione come quella oggetto del procedimento principale, qualora il relativo obbligo di esame venga meno nei casi in cui non sia ragionevole richiederne il superamento al soggetto che intenda avvalersi del ricongiungimento, tenuto conto della sua situazione individuale o qualora sussistano, in considerazione delle particolari circostanze specifiche del singolo caso, motivi che impongano di autorizzare il ricongiungimento malgrado il mancato superamento dell’esame. Tali valutazioni spettano al giudice del rinvio.

2)      La direttiva 2003/86/CE osta a disposizioni di diritto nazionale che colleghino un esame di integrazione, come quello oggetto del procedimento principale, al versamento di tasse, la cui imposizione risulti idonea ad impedire, a coloro che intendano avvalersi del ricongiungimento, di esercitare il relativo diritto.


1 –      Lingua originale: il tedesco.



2 –      Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12).


3 –      Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).


4 –      Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati (GU L 155, pag. 17).


5 –      Il livello A1 (principiante) è descritto alla pagina Internet http://www.europaeischer-referenzrahmen.de come segue: «Riesce a capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto semplici per soddisfare bisogni concreti. Riesce a presentare se stesso e gli altri e a porre domande e rispondere a domande su dettagli personali che lo riguardano (per esempio in merito al luogo di residenza, alle conoscenze, agli oggetti che possiede). Riesce a comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutore parli lentamente, in modo chiaro e si dimostri disposto ad aiutare nel parlare».


6 –      V., a questo proposito, http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf.


7 –      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non è possibile evincere quale sia la cittadinanza dei coniugi. Tuttavia, in mancanza di indizi al riguardo, si presume in prosieguo che non si tratti di persone il cui status giuridico sia influenzato da determinati accordi dell’Unione con paesi terzi (v. sentenza Dogan, C‑138/13, EU:C:2014:2066).


8 –      In relazione alla prova di adeguate conoscenze linguistiche quale condizione per il ricongiungimento familiare, si veda la posizione della Repubblica d’Austria (documento del Consiglio 10857/02 del 9 agosto 2002, pag. 12, nota 3, e documento del Consiglio 14272/02 del 26 novembre 2002, pag. 12, nota 1).


9 –      In tal senso, cfr. ad esempio le versioni bulgara, danese, ceca, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, polacca, portoghese, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese della direttiva.


10 –      Conclusioni relative alla causa P e S (C‑579/13, EU:C:2015:39, paragrafo 47).


11 –      V. peraltro conclusioni relative alla causa P e S, cit. supra nota 13, paragrafo 46.


12 –      Né considerazioni di diritto primario, né la CEDU, al cui articolo 8 rimanda la direttiva nel suo secondo considerando, ostano a una tale lettura della nozione. L’articolo 8 della CEDU non riconosce così ai coniugi un diritto assoluto all’ingresso o al soggiorno in un determinato Stato; v. sul punto i paragrafi da 63 a 67 delle mie conclusioni dell’8 settembre 2005 nella causa Parlamento/Consiglio (C‑540/03, EU:C:2005:517) e le sentenze della Corte eur. D.U. del 2 agosto 2001 nella causa Boultif/Svizzera (n. 54273/00), Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, punto 39, e del 19 febbraio 1996 nella causa Gül/Svizzera (n. 23218/94), nella quale, al punto 38, la Corte eur. D.U. sottolinea quanto segue: «Article 8 (…) cannot be considered to impose on a State a general obligation to (…) authorise family reunion in its territory». V. anche, di recente, sentenza della Corte eur. D.U. del 25 marzo 2014, Biao/Danimarca (n. 38590/10), punto 53.


13 –      V. paragrafo 56 delle conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Dogan (EU:C:2014:287), secondo cui «l’espressione “misure di integrazione” è sufficientemente ampia da ricomprendere anche obblighi “di risultato”, a condizione tuttavia che esse siano proporzionate all’obiettivo di integrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della [direttiva relativa al ricongiungimento familiare] e che l’effetto utile della stessa non sia compromesso».


14 –      V. considerando 15 e articolo 4, paragrafo 5, della direttiva.


15 –      V. il quarto punto dei principi fondamentali comuni della politica di integrazione degli immigrati nell’Unione europea (documento del Consiglio 14615/04 del 19 novembre 2004, pag. 16), secondo cui, ai fini dell’integrazione, sono indispensabili conoscenze di base della lingua, della storia e delle istituzioni della società ospite.


16 –      V. Commissione europea, Agenda europea per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, COM(2011) 455 definitivo, pag. 5.


17 –      All’udienza il governo tedesco ha osservato che si tratterebbe di un aspetto importante, ad esempio, nel caso di donne obbligate a contrarre matrimonio dal momento che esse potrebbero disporre, già al momento del loro ingresso, di conoscenze di base della lingua del paese che potrebbero aiutarle meglio in situazioni di bisogno.


18 –      La parte di esame vertente sulle conoscenze di base della società olandese contiene importanti domande pratiche, ad esempio, se nei Paesi Bassi uomini e donne godano degli stessi diritti, se i Paesi Bassi conoscano una separazione tra Stato e Chiesa oppure a partire da quale età viga l’obbligo scolastico per i bambini.


19 –      Il Regno dei Paesi Bassi mette a disposizione un pacchetto di autoapprendimento con cui è possibile preparare l’esame. Tale pacchetto è disponibile in 18 lingue e – in base alle informazioni fornite dal governo dei Paesi Bassi in udienza – dovrebbe essere così immediatamente comprensibile per circa il 75% degli esaminandi.


20 –      V. sentenza Dogan (C‑138/13, EU:C:2014:2066, punto 38).


21 –      V. sentenze Commissione/Irlanda (C‑216/05, EU:C:2006:706, punto 43), e Commissione/Paesi Bassi (C‑508/10, EU:C:2012:243, punto 69).


22 –      V. sentenze Commissione/Irlanda, cit. supra, punto 44, e Commissione/Paesi Bassi, cit. supra, punto 70.