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Ricorso proposto il 24 agosto 2021 – PV / Commissione

(Causa T-78/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: PV (rappresentante: D. Birkenmaier, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di cui trattasi ricevibile e fondato;

di conseguenza,

annullare le decisioni seguenti: il rigetto della domanda iniziale D/191/20 del 20 luglio 2020, il rigetto del reclamo R/458/20 del 29 gennaio 2021, il rigetto del reclamo R/137/21 del 1° luglio 2021, nonché il rigetto del reclamo R/512/20 del 26 febbraio 2021 in tutti i loro aspetti, sulla base del principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit», per dolo grave o per la soppressione dei diritti sociali, vietata dall’articolo 34 della Carta;

annullare il rigetto del reclamo R/512/20 del 26 febbraio 2021, in conseguenza di una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta;

riconoscere i seguenti risarcimenti sulla base degli articoli 268 e 340 TFUE:

disporre il risarcimento del danno morale di EUR 100 000 e del danno materiale di EUR 47 221,02 derivanti dal rigetto delle decisioni impugnate e stimati in complessivi EUR 147 221,02 salva rideterminazione e oltre ad interessi di mora e compensativi fino al giorno del completo pagamento;

e in ogni caso,

condannare la convenuta a tutte le spese, ivi comprese quelle di assistenza giurisdizionale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce dieci motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 1, 3, 4 e 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), nonché degli articoli 1 sexies, paragrafo 2, et 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di diritto «fraus omnia corrumpit» e dell’articolo 41, paragrafo 1 della Carta in conseguenza dell’impiego di una firma falsa nella decisione di soppressione totale del diritto alla pensione del ricorrente.

Terzo motivo, vertente su illeciti dolosi e distrazioni di fondi che hanno determinato un’ulteriore violazione del principio «fraus omnia corrumpit».

Quarto motivo, vertente su una violazione degli articoli 59 e 60 dello Statuto, su una violazione del principio di legalità e dell’ordine pubblico da parte dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione, che non avrebbe il potere di sopprimere il diritto alla pensione con una sanzione arbitraria adottata nei confronti di un unico individuo.

Quinto motivo, vertente su una violazione grave dell’articolo 34 della Carta con la soppressione dei diritti sociali e su una violazione dell’articolo 77 dello Statuto recante come conseguenza la soppressione del diritto alla pensione.

Sesto motivo, vertente su una violazione della regola giuridica del «ne bis in idem» e dell’articolo 50 della Carta, nonché dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’allegato IX dello Statuto.

Settimo motivo, vertente su una violazione grave dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta e su una violazione del diritto di essere ascoltato.

Ottavo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione della destituzione è la più grave delle sanzioni previste dallo Statuto, e ad essa la Commissione ha altresì aggiunto la soppressione totale e permanente del diritto alla pensione.

Nono motivo, vertente su uno sviamento di potere commesso dai servizi del PMO, in quanto la decisione di ridurre «pro tempore» il diritto alla pensione può essere adottata soltanto dall’APN tripartita nell’ambito della procedura disciplinare di destituzione, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello Statuto.

Decimo motivo, vertente su una violazione del principio di parità di trattamento e dell’articolo 20 della Carta. Il ricorrente sostiene che un funzionario, destituito per mancanze decisamente più gravi di quelle commesse dal ricorrente, avrebbe subito una sanzione più lieve sotto il profilo delle trattenute sulla pensione statutaria.

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