CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 16 dicembre 2021 (1)
Cause riunite C‑562/21 PPU e C‑563/21 PPU
X (C‑562/21 PPU)
Y (C‑563/21 PPU)
contro
Openbaar Ministerie
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi)]
«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Articolo 1, paragrafo 3 – Consegna delle persone ricercate all’autorità giudiziaria emittente – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto di accesso a un giudice indipendente e imparziale – Carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente – Assenza di un ricorso effettivo che consenta di contestare la validità della nomina dei giudici nello Stato membro emittente – Serio rischio, per la persona destinataria del mandato d’arresto europeo, di violazione del proprio diritto fondamentale a un equo processo – Criteri di verifica dell’indipendenza da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione»
I. Introduzione
1. Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal rechtbank Amsterdam (tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI (2), letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e, più in particolare, sulle condizioni che consentono all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (MAE) di rifiutare la consegna della persona ricercata, a causa del rischio, nei confronti di tale persona, di violazione del diritto a un processo equo dinanzi a un giudice indipendente nello Stato membro emittente (3).
2. La questione principale oggetto delle presenti cause è precisare, alla luce degli insegnamenti tratti dalle sentenze della Corte del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (4), e del 17 dicembre 2020, Openbaar Ministerie (Indipendenza dell’autorità giudiziaria emittente) (5), se e in quale misura l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente possa, nelle circostanze del caso di specie, condurre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a opporsi alla consegna della persona ricercata.
3. Tali cause hanno come contesto l’evoluzione e le recenti riforme del sistema giudiziario polacco (in prosieguo: le «riforme controverse») (6), che hanno indotto la Corte a dichiarare, in sostanza, che molte delle disposizioni introdotte dal legislatore polacco erano incompatibili con il diritto dell’Unione (7) e che la Repubblica di Polonia era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione sotto vari profili (8) (in prosieguo, indistintamente: la «giurisprudenza sull’indipendenza del sistema giudiziario polacco») (9). In tale contesto, la recente sentenza del Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia) del 7 ottobre 2021 (K 3/21) (in prosieguo: la «sentenza della Corte costituzionale»), pronunciata posteriormente alle decisioni di rinvio pone ulteriori problemi al giudice del rinvio (10).
4. Alla luce di un’analisi della giurisprudenza pertinente della Corte, preciserò le condizioni secondo cui carenze sistemiche o generalizzate concernenti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, e in particolare l’ingerenza del potere esecutivo sull’esercizio del potere giudiziario per quanto riguarda la nomina dei giudici, rischiano di incidere sulla situazione individuale delle persone ricercate, una volta consegnate, e possono quindi condurre l’autorità giudiziaria di esecuzione a rifiutarne la consegna.
II. Contesto normativo
A. Diritto dell’Unione
1. Il Trattato sull’Unione europea
5. A termini dell’articolo 2 TUE:
«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
6. L’articolo 7 del TUE enuncia quanto segue:
«1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.
Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.
2. Il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l’esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall’applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell’agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.
Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.
4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell’articolo 354 [TFUE]».
7. L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE così dispone:
«Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione».
2. La Carta
8. L’articolo 47 della Carta, rubricato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale», prevede quanto segue:
«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
(…)».
3. Decisione quadro 2002/584
9. I considerando 5, 6, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:
«(5) L’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell’estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(6) Il [MAE] previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.
(…)
(10) Il meccanismo del del [MAE] si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.
(…)
(12) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [TUE] e contenuti nella [Carta], segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un [MAE] qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi».
10. Ai termini dell’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione»:
«1. Il [MAE] è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
2. Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni [MAE] in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.
3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».
11. Gli articoli 3, 4, e 4 bis di detta decisione quadro elencano i motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del MAE.
12. L’articolo 15 della medesima decisione quadro, rubricato «Decisione sulla consegna», prevede quanto segue:
«1. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.
2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
3. L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».
B. Diritto dei Paesi Bassi
13. L’Overleveringswet (legge sulla consegna), del 29 aprile 2004 (11), come da ultimo modificata dalla legge del 17 marzo 2021 (12), recepisce nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584.
14. L’articolo 1 della legge sulla consegna è redatto come segue:
«Ai fini della presente legge, si intende per:
(…)
g) tribunale: il tribunale di Amsterdam;
(…)».
15. L’articolo 11 di tale legge, al suo paragrafo 1, prevede quanto segue:
«A un [MAE] non viene dato seguito in casi in cui, a giudizio del tribunale, esistono motivi seri e comprovati che la persona ricercata dopo la consegna corre un rischio reale di violazione dei suoi diritti fondamentali garantiti dalla [Carta]».
16. L’articolo 26 di detta legge, al suo paragrafo 1, così dispone:
«Il tribunale esamina (…) la possibilità di consegna (…)».
17. L’articolo 28 della medesima legge enuncia quanto segue:
«1. Al più tardi quattordici giorni dopo la chiusura dell’istruttoria in udienza il tribunale si pronuncia sulla consegna. La sentenza deve essere motivata.
2. Se il tribunale ritiene (…) che la consegna non possa essere autorizzata (…) nega la consegna nella sua sentenza.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 2, il tribunale autorizza la consegna nella sua sentenza, sempre che non ritenga che, in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, non si debba dar seguito al [MAE] (…)».
III. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
A. Causa C‑562/21 PPU
18. Il 6 aprile 2021, un’autorità giudiziaria polacca ha emesso un MAE nei confronti di X, cittadino polacco, ai fini del suo arresto e della sua consegna presso tale giudice per l’esecuzione di una pena privativa della libertà, inflitta con sentenza definitiva del 30 giugno 2020 per estorsione e minaccia di violenza.
19. L’interessato è stato posto in custodia cautelare in attesa della decisione del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), il giudice del rinvio, relativa alla sua consegna, alla quale non ha acconsentito.
20. Tale giudice, adito nell’ambito della richiesta di esecuzione del MAE, ha riscontrato la presenza di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, le quali comporterebbero un rischio concreto di violazione del diritto a un giudice indipendente, sancito dall’articolo 47, paragrafo 2, della Carta in quanto contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo.
21. Inoltre, detto giudice ha rilevato che, sebbene fosse possibile, per una persona la cui consegna è richiesta ai fini dell’esecuzione di una pena o misura privativa della libertà, specificare, nella procedura di consegna, quali giudici dello Stato membro emittente abbiano partecipato al giudizio cui è soggetta, tale persona non può, dopo la propria consegna, contestare in modo effettivo la legalità della nomina di un giudice o la regolarità dell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, in forza di una normativa entrata in vigore il 14 febbraio 2020 (13).
22. In tali circostanze, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Quale controllo debba essere effettuato da un’autorità giudiziaria dell’esecuzione che deve pronunciarsi sull’esecuzione di un MAE volto all’esecuzione di una pena o misura privativa della libertà non impugnabile nell’esaminare se nello Stato membro di emissione, nel giudizio che ha condotto a tale condanna, sia stato violato il diritto a un giudice precostituito per legge, allorché in tale Stato membro non era disponibile alcun ricorso avverso un’eventuale violazione di detto diritto».
B. Causa C‑563/21 PPU
23. Le autorità giudiziarie polacche hanno emesso sei MAE nei confronti di Y, cittadino polacco, ai fini del suo arresto e della sua consegna a tali giudici. Due MAE sono stati emessi ai fini dell’esecuzione di pene privative della libertà e gli altri quattro MAE sono stati emessi ai fini dell’esercizio di un’azione penale per diversi reati, tra cui quello di frode. La causa rinviata dal giudice del rinvio verte sul MAE relativo a quest’ultimo reato, emesso il 7 aprile 2020.
24. L’interessato è stato posto in custodia cautelare in attesa della decisione del rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam), il giudice del rinvio, relativamente alla sua consegna, alla quale non ha acconsentito.
25. Tale giudice, adito nell’ambito della richiesta di esecuzione del MAE, ha riscontrato, alla luce di quanto ha fatto nella causa C‑562/21 PPU, la presenza di carenze sistemiche o generalizzate per quanto riguarda l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, che comporterebbero un rischio concreto di violazione del diritto a un giudice indipendente, ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 2, della Carta (14).
26. Inoltre, da un lato, detto giudice ha rilevato che una persona di cui si chiede la consegna ai fini dell’esercizio dell’azione penale non può specificare, nella procedura di consegna, quali giudici esamineranno la sua causa nello Stato membro emittente dopo la sua consegna, giacché i procedimenti vengono assegnati arbitrariamente ai giudici di un tribunale e una siffatta persona si trova dunque nell’impossibilita' pratica di invocare irregolarita' individuali nella nomina di uno o più giudici. Dall’altro lato, lo stesso giudice ha constatato che, dopo la sua consegna, una persona ricercata non può effettivamente contestare la legalità della nomina di un giudice o la regolarità dell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, in virtù della normativa entrata in vigore il 14 febbraio 2020 (15).
27. In tali circostanze, il rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza [Minister for Justice and Equality] e confermato nella sentenza [Openbaar Ministerie] allorché sussiste un rischio reale che l’interessato sara' giudicato da un giudice non precostituito per legge.
2) Se sia opportuno applicare il controllo enunciato nella sentenza [Minister for Justice and Equality] e confermato nella sentenza [Openbaar Ministerie] allorché una persona ricercata, che si vuole opporre alla propria consegna, non può effettuare detto controllo per il fatto che in quel momento è impossibile stabilire la composizione dei tribunali che lo giudicheranno a causa della modalità arbitraria di assegnazione delle cause.
3) Se la mancanza di un ricorso giurisdizionale effettivo per contestare la validità della nomina di giudici in Polonia, in circostanze in cui è chiaro che in questo momento la persona ricercata non può stabilire che i tribunali che lo giudicheranno saranno composti da giudici non nominati legittimamente, configuri una violazione dell’essenza del diritto a un processo equo, in base alla quale l’autorita' giudiziaria dell’esecuzione deve negare la consegna della persona ricercata».
IV. Procedimento pregiudiziale d’urgenza
28. La Prima Sezione della Corte ha deciso, il 30 settembre 2021, di accogliere la domanda del giudice del rinvio diretta a trattare le due presenti cause con procedimento pregiudiziale d’urgenza. A tal riguardo, la Corte ha rilevato, da un lato, che le questioni pregiudiziali sollevate vertevano sull’interpretazione di una decisione quadro rientrante nel titolo V della terza parte del trattato FUE e, dall’altro, che tale giudice aveva indicato che X e Y erano posti in stato di detenzione nei Paesi Bassi, in attesa delle sue decisioni relative alla loro consegna.
29. La Corte ha altresì deciso di riunire tali cause ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza, tenuto conto della loro connessione.
30. Hanno presentato osservazioni scritte X, l’Openbaar Ministerie (pubblico ministero, Paesi Bassi), i governi di Paesi Bassi e Polonia, nonché la Commissione. L’Openbaar Ministerie (pubblico ministero), i governi di Paesi Bassi, Irlanda e Polonia, nonché la Commissione hanno presentato osservazioni orali all’udienza di discussione tenutasi il 16 novembre 2021.
V. Analisi
31. Con le sue questioni pregiudiziali nelle due cause, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, in applicazione dei principi elaborati nelle sentenze Minister for Justice and Equality e Openbaar Ministerie, egli sia tenuto a rifiutare la consegna della persona ricercata nelle seguenti situazioni:
– da un lato, in occasione dell’esame di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà definitiva, laddove nello Stato membro emittente (i) nel giudizio che ha condotto alla condanna sia stato violato il diritto a un giudice precostituito per legge e (ii) non è disponibile alcun ricorso giurisdizionale effettivo avverso un’eventuale violazione di detto diritto (16);
– dall’altro lato, in occasione dell’esame di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, laddove (i) esista un rischio reale che, nello Stato membro emittente, la persona ricercata sia giudicata da un giudice che non è stato precostituito per legge (17), (ii) tale persona non può stabilire la composizione dei giudici dinanzi ai quali verrà giudicata, a causa delle modalità arbitraria di assegnazione delle cause (18) e iii) non esiste un mezzo di ricorso effettivo per contestare la validità della nomina dei giudici (19).
32. Ricorderò anzitutto i principi elaborati dalla decisione quadro 2002/584 e dalla giurisprudenza pertinente (A), per poi rispondere alle questioni pregiudiziali (B).
A. Sui principi derivanti dalla decisione quadro 2002/584 e dalla giurisprudenza pertinente
33. Ricorderò di seguito i principi sanciti nella decisione quadro 2002/584 ed elaborati dalla giurisprudenza per quanto riguarda i motivi di non esecuzione di un MAE connessi al rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata (1), nonché le condizioni in cui un’irregolarità nella nomina di un giudice può portare a pregiudicare il diritto dei singoli ad un processo equo (2).
1. I motivi di non esecuzione di un MAE connessi al rischio di violazione dei diritti fondamentali della persona ricercata
34. Come risulta dai considerando 5, 6 e 10 della decisione quadro 2002/584, l’istituzione del meccanismo MAE, che consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi insiti nei procedimenti di estradizione, costituisce la concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il «fondamento» della cooperazione giudiziaria e si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri (20). L’attuazione di questo meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, TUE, constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e, con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo. Il considerando 12 di tale decisione quadro precisa, tuttavia, che essa rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 TUE e contenuti nella Carta (21).
35. Queste due «anime» della decisione quadro 2002/584 si riflettono nel suo articolo 1 che, al paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri danno esecuzione ad ogni MAE in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni di tale decisione quadro e, al paragrafo 3, precisa che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 TUE non può essere modificato per effetto di tale decisione quadro.
36. Ne consegue che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono, in linea di principio, rifiutare di eseguire un MAE solo per i motivi tassativamente elencati agli articoli da 3 a 4 bis della decisione quadro 2002/584 (22) o, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, in «circostanze eccezionali» che, per la loro gravità, impongono che siano apportate limitazioni ai principi di riconoscimento e di fiducia reciproci tra Stati membri, su cui si fonda la cooperazione giudiziaria in materia penale (23).
37. Al fine di accertare l’esistenza di tali circostanze eccezionali, tra le quali figura la violazione di taluni diritti fondamentali sanciti dalla Carta, la Corte ha introdotto, nella sentenza Aranyosi e Căldăraru, un esame in due fasi (in prosieguo: l’«esame in due fasi» o l’«esame» (24)):
– nella prima, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve valutare il rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali alla luce della situazione generale dello Stato membro emittente;
– nella seconda, tale autorità deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussista un rischio concreto di violazione di un diritto fondamentale della persona ricercata, tenuto conto delle circostanze del caso di specie (25).
38. Successivamente, tali principi, e segnatamente l’esame in due fasi, sono stati applicati con riferimento alla situazione in cui, a seguito dell’esecuzione di un MAE, sussiste un rischio di violazione del diritto a un processo equo, sancito dall’articolo 47 della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, nella fattispecie la Repubblica di Polonia, idonee ad incidere sull’indipendenza dei giudici e quindi a provocare una violazione di tale diritto.
39. Nella sentenza Minister for Justice and Equality, riguardante un MAE emesso da autorità giudiziarie polacche ai fini dell’esercizio di un’azione penale, la Corte ha dichiarato che, anche qualora, a seguito della prima fase dell’esame, l’autorità giudiziaria di esecuzione disponesse di elementi, come quelli contenuti in una proposta motivata della Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, TUE, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del contenuto essenziale del diritto fondamentale a un equo processo (26), detta autorità deve ancora valutare, nel contesto della seconda fase, in modo concreto e preciso se vi siano motivi seri e comprovati per ritenere che, in caso di consegna allo Stato membro emittente, la persona interessata corra un siffatto rischio (27). A tale riguardo, detta autorità deve tener conto di criteri quali la situazione personale di tale persona, la natura del reato per cui è perseguita e le circostanze di fatto poste alla base del MAE (in prosieguo: i «criteri pertinenti»), nonché delle informazioni fornite dallo Stato membro emittente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584 (28).
40. Nella sentenza Openbaar Ministerie, riguardante un MAE emesso dalle autorità giudiziarie polacche ai fini dell’esercizio di azioni penali e dell’esecuzione di una pena detentiva, la Corte ha dichiarato che, anche quando l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone di elementi che testimonino carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente che esistevano al momento dell’emissione o che si sono verificate successivamente, tale autorità non può negare la qualità di «autorità giudiziaria emittente», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, all’autorità giudiziaria che ha emesso il MAE (29). D’altro canto, la Corte ha ricordato che, anche quando constata l’esistenza delle suddette carenze sistemiche o generalizzate, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione non può astenersi dal compiere la seconda fase dell’esame. In questa seconda fase, spetta all’autorità valutare se vi siano motivi seri e comprovati per credere che la persona che è oggetto di un MAE corra un rischio reale di violazione del suo diritto fondamentale ad un processo equo in caso di consegna (30). A questo proposito, la Corte ha fatto riferimento ai criteri pertinenti, elaborati nella sentenza Minister for Justice and Equality (31), precisando che detta autorità può, nell’ambito del contesto fattuale nel quale si inserisce l’emissione del MAE, prendere in considerazione le dichiarazioni di autorità pubbliche che possano interferire nel trattamento da riservare a un caso individuale (32).
41. In sostanza, nelle sentenze citate, pur confermando il principio della consegna della persona ricercata, la Corte ha ritenuto che l’esistenza di un rischio reale che tale persona subisca, in caso di consegna all’autorità giudiziaria emittente, una violazione del suo diritto fondamentale a un giudice indipendente e, pertanto, del contenuto essenziale del suo diritto fondamentale a un equo processo, garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ad astenersi, a titolo eccezionale, dal dare seguito a tale MAE, in base all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 (33).
42. Tale verifica, che si traduce nell’esame in due fasi, richiede essenzialmente una valutazione generale della situazione nello Stato membro emittente, seguita da una valutazione individuale della situazione della persona interessata, da cui risulta che quest’ultima è concretamente esposta al rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali in questione.
2. Le condizioni nelle quali un’irregolarità nella nomina di un giudice può pregiudicare il diritto dei singoli a un processo equo
43. Poiché il giudice del rinvio rileva che le carenze sistemiche o generalizzate che incidono sul diritto fondamentale a un giudice precostituito dalla legge nello Stato membro emittente derivano principalmente da un’irregolarità nella nomina dei membri del potere giudiziario (34), mi sembra opportuno richiamare brevemente, di seguito, i principi stabiliti dalla Corte per quanto riguarda le condizioni in cui un’irregolarità nella nomina di un giudice può rimettere in discussione il diritto dei singoli ad un processo equo.
44. Nella sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione (35), la Corte si è pronunciata sull’incidenza di un’irregolarità nella procedura di nomina di un giudice presso il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea sul diritto delle parti a un giudice precostituito per legge.
45. In tale sentenza, avendo constatato che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, il diritto di essere giudicato da un tribunale «costituito per legge», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, al quale corrisponde l’articolo 47, secondo comma, della Carta (36) comprende, per sua stessa natura, il processo di nomina dei giudici (37), la Corte ha precisato che un’irregolarità commessa in occasione della nomina dei giudici in seno al sistema giudiziario di cui trattasi comporta una violazione dell’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta, in particolare quando tale irregolarità sia di natura e gravità tali da generare un rischio reale che altri rami del potere, in particolare l’esecutivo, possano esercitare un potere discrezionale indebito tale da mettere in pericolo l’integrità del risultato al quale conduce il processo di nomina, così suscitando un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità dei giudici interessati, il che avviene qualora vengano in rilievo norme fondamentali che costituiscono parte integrante dell’istituzione e del funzionamento di detto sistema giudiziario (38).
46. In detta sentenza, la Corte ha distinto tra, da un lato, la procedura di nomina del giudice controverso presso il Tribunale della funzione pubblica (vale a dire l’invito a presentare candidature), di cui il Tribunale dell’Unione europea aveva constatato l’irregolarità, e, dall’altro, le norme fondamentali relative alla nomina dei giudici presso tale organo giurisdizionale (vale a dire l’articolo 257, quarto comma, TFUE e l’articolo 3 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea) e ha concluso che la mera violazione della procedura di nomina non fosse sufficiente a dimostrare l’esistenza di una violazione di una norma fondamentale della procedura di nomina dei giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, di natura e gravità tali da far sorgere un rischio reale che il Consiglio facesse un uso ingiustificato dei suoi poteri mettendo a repentaglio l’integrità del risultato al quale ha condotto il processo di nomina e suscitando così un dubbio legittimo nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità del giudice nominato al terzo posto, o addirittura della sezione alla quale tale giudice è stato assegnato (39). Questi stessi principi sono stati applicati dalla Corte con riguardo al sistema giudiziario polacco nella sentenza del 6 ottobre 2021, W.Ż.(sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina) (40).
47. In sostanza, questa giurisprudenza ci insegna che le irregolarità nella nomina di alcuni giudici possono avere ripercussioni sulla situazione concreta dei singoli quando creano il rischio di ingerenza del potere esecutivo nell’amministrazione della giustizia e suscitano così un dubbio nei singoli quanto all’indipendenza e all’imparzialità di questi giudici e dei tribunali a cui sono assegnati. Tali insegnamenti mi inducono a concludere che, nell’ambito della seconda fase dell’esame nei procedimenti principali, occorre verificare se la situazione delle persone ricercate, tenuto conto dei criteri pertinenti, presenti, per il potere esecutivo, un interesse che va oltre gli elementi concreti dei presunti reati e che le espone al rischio che la loro causa non sia trattata in modo imparziale, come spiegherò nel prosieguo.
B. Sulle questioni pregiudiziali
48. Le presenti cause si inseriscono in un contesto quasi identico a quello che ha dato luogo alle sentenze Minister for Justice and Equality e Openbaar Ministerie, nonché a quello oggetto della causa pendente C‑480/21, Minister for Justice and Equality (41). Esse riguardano l’esecuzione di un MAE emesso dalle autorità giudiziarie polacche ai fini di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. Come già rilevato, con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se e come debba applicare la seconda fase dell’esame (42) nel particolare contesto del caso di specie.
1. Sulla prima fase dell’esame
49. Per quanto riguarda, in via preliminare, la prima fase dell’esame, il giudice del rinvio, senza sollevare alcuna questione pregiudiziale al riguardo, constata l’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, che esistevano al momento dell’emissione del MAE, che continuano a sussistere e che hanno persino subito un costante aggravamento negli ultimi anni. Tale giudice basa tale constatazione principalmente sulla nomina dei giudici su proposta della KRS in forza della legge recante modifica della legge sulla KRS e di talune altre leggi, dell’8 dicembre 2017 (43) nonché sull’impossibilità, per una persona consegnata, di contestare effettivamente la legalità della nomina di un giudice o la regolarità dell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie in forza della normativa entrata in vigore il 14 febbraio 2020 (44).
50. Senza voler invadere le competenze del giudice del rinvio e fatte salve le verifiche che gli spettano sull’attualità di tale analisi e sui possibili sviluppi della situazione a livello nazionale (45), posso condividere, in linea di principio, alla luce della giurisprudenza sull’indipendenza del potere giudiziario polacco, le conclusioni tratte da tale giudice (46).
2. Sulla seconda fase dell’esame
51. Per quanto riguarda la seconda fase dell’esame, la Corte è chiamata a chiarire l’applicazione dei criteri pertinenti in caso, da un lato, di esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà e, dall’altro, dell’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale (47).
52. Occorre quindi esaminare se le carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario nello Stato membro emittente, qualora esse comportino o possano comportare carenze specifiche nella nomina dei giudici che hanno condannato la persona ricercata o che dovrebbero giudicarla dopo la sua consegna, possano causare, nel caso di specie, una violazione del diritto di tale persona a un giudice indipendente, garantito dall’articolo 47, secondo comma, prima frase, della Carta. In caso affermativo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve astenersi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, dal dare seguito al MAE, mentre, in caso contrario, essa deve procedere all’esecuzione di quest’ultimo (48).
53. Per quanto riguarda, da un lato, l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura privativa della libertà, il giudice del rinvio rileva che esiste un rischio reale che al giudizio nei confronti della persona oggetto di tale MAE abbiano partecipato uno o più giudici nominati all’esito delle riforme controverse (49). Tale giudice aggiunge che, sebbene sia materialmente possibile per tale persona specificare quali giudici dello Stato membro emittente abbiano partecipato al giudizio nei suoi confronti, detta persona non può contestare effettivamente la legalità della nomina di un giudice o la regolarità dell’esercizio delle sue funzioni giudiziarie, in forza di una modifica legislativa introdotta nel corso del 2020 nell’ambito delle riforme controverse (50).
54. Per quanto riguarda, dall’altro lato, l’esecuzione di un MAE emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale, il giudice del rinvio constata che una persona ricercata non è in grado di sapere quali giudici esamineranno la sua causa dopo la sua consegna, alla luce del meccanismo arbitrario di assegnazione delle cause ai giudici di un organo giurisdizionale, anch’esso introdotto nell’ambito delle riforme controverse.
55. Rilevo che, in queste due fattispecie, si possono prospettare due situazioni, vale a dire quella in cui è possibile escludere l’esistenza di irregolarità nella nomina di uno o più giudici che hanno trattato o che dovrebbero trattare il procedimento nei confronti delle persone ricercate (a) e quella in cui esistano irregolarità o il rischio reale di irregolarità in una siffatta nomina (b). In questa seconda situazione, oggetto delle questioni pregiudiziali, occorre precisare se e in quale misura l’esistenza o il rischio di siffatte irregolarità possa indurre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare l’esecuzione del MAE. Infine, mi sembra opportuno fornire alcune indicazioni quanto alle possibili conseguenze, sull’esame sopra menzionato, della sentenza della Corte costituzionale, la quale, pur essendo intervenuta successivamente alle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, costituisce un elemento di cui il giudice del rinvio dovrà tener conto nella sua valutazione (c).
a) Sull’assenza di irregolarità nella nomina dei giudici nazionali competenti
56. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, sulla base delle sue verifiche ed eventualmente di uno scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro emittente in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, potrebbe giungere alla conclusione che l’autorità giudiziaria che ha inflitto la pena o la misura privativa della libertà nei confronti della persona ricercata non era composta da giudici nominati conformemente alle norme derivanti dalle riforme controverse (51), o che non sussiste un rischio concreto che la persona di cui è richiesta la consegna ai fini dell’esercizio di un’azione penale sia giudicata da un’autorità giudiziaria composta da giudici nominati sulla base di tali regole.
57. In tali situazioni, le carenze sistemiche o generalizzate che incidono sul sistema giudiziario dello Stato membro emittente non dovrebbero ostare alla consegna della persona interessata a tale Stato membro, in assenza di altri motivi che giustifichino il rifiuto di tale consegna (52).
b) Sull’esistenza o sul rischio concreto di irregolarità nella nomina dei giudici nazionali competenti
58. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione, sempre sulla base delle sue verifiche ed eventualmente di uno scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro emittente in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, potrebbe constatare che l’autorità giudiziaria che ha irrogato la pena o la misura privativa della libertà era in effetti composta da uno o più giudici nominati sulla base delle norme derivanti dalle riforme controverse, o che sussiste un rischio concreto che i giudici che hanno pronunciato la condanna della persona ricercata o che esamineranno il procedimento nei suoi confronti dopo la sua consegna appartengano alla categoria dei giudici nominati conformemente a tali norme. Tali situazioni, oggetto della prima e della seconda questione pregiudiziale nella causa C‑563/21 PPU, sono caratterizzate dal dubbio, in capo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione, quanto all’incidenza effettiva della partecipazione (effettiva o probabile) dei giudici nominati in modo irregolare sul rispetto del diritto fondamentale di detta persona a un giudice indipendente.
59. Orbene, mi sembra che, alla luce della giurisprudenza della Corte esaminata ai paragrafi da 37 a 41 delle presenti conclusioni, tale dubbio non sia sufficiente, di per sé, a dimostrare l’esistenza di un rischio concreto di violazione del diritto fondamentale della persona ricercata a un giudice indipendente nell’ambito della seconda fase dell’esame e quindi a giustificare un eventuale rifiuto da parte di tale autorità di eseguire il MAE. Infatti, al pari delle carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente, la mera ripercussione di tali carenze sui procedimenti nazionali stessi, definiti o futuri, nei confronti della persona ricercata, pur incitando detta autorità a dar prova di maggiore vigilanza nella valutazione delle circostanze relative all’emissione del MAE (53), non può esentare la medesima autorità dall’esame dei criteri pertinenti.
60. A tal riguardo, ricordo che, nella sua giurisprudenza sull’indipendenza del sistema giudiziario polacco, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che la Repubblica di Polonia ha consentito, attraverso le riforme controverse, al potere esecutivo di intervenire in modo decisivo sulla nomina dei giudici e sul loro regime disciplinare. Inoltre, la giurisprudenza della Corte esaminata al paragrafo 45 delle presenti conclusioni ha precisato che un’irregolarità nella nomina dei giudici comporta una violazione dell’articolo 47, secondo comma, della Carta segnatamente quando crea il rischio di un’ingerenza del potere esecutivo nell’esercizio del potere giudiziario, consentendo così al potere esecutivo di esercitare un’influenza su quest’ultimo e pregiudicando la separazione dei poteri e quindi l’indipendenza del potere giudiziario (54).
61. Ritengo pertanto che la valutazione degli effetti delle carenze sistemiche o generalizzate sulla situazione particolare delle persone ricercate debba essere effettuata in funzione della natura delle carenze rilevate. Nel caso di specie, tenuto conto delle carenze constatate riguardanti l’ingerenza del potere esecutivo nell’esercizio del potere giudiziario, la questione è stabilire se tale ingerenza sia in grado di incidere sulla trattazione delle cause riguardanti le persone ricercate.
62. Spetta dunque al giudice del rinvio, sulla base degli elementi forniti dalla persona ricercata e delle informazioni eventualmente ottenute da autorità dello Stato membro che ha emesso il MAE in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, verificare se la mancanza di indipendenza dei giudici polacchi, dovuta ad un’ingerenza del potere esecutivo nell’esercizio del potere giudiziario, possa violare il diritto delle persone ricercate a un giudice indipendente, tenuto conto dei criteri pertinenti, nonché degli eventuali sviluppi del quadro legislativo e giudiziario dello Stato membro emittente (55).
63. Nel caso di specie devono quindi essere applicati i criteri pertinenti, alla luce dell’eventuale rischio di ingerenza del potere esecutivo nei procedimenti riguardanti le persone ricercate. Più in particolare, in applicazione di tali criteri, anzitutto, spetterà al giudice del rinvio valutare se la situazione personale delle persone ricercate possa comportare un rischio che esse siano giudicate sulla base di elementi diversi da quelli rilevanti ai fini dell’esame della loro condotta asseritamente illecita, quali l’eventuale partecipazione di tali persone alla vita politica o la loro appartenenza ad una categoria, a una minoranza o ceto sociale particolarmente esposti alle ingerenze del potere esecutivo, tenuto conto delle politiche attuate da quest’ultimo. In secondo luogo, tale giudice sarà tenuto a verificare se la natura dei reati per i quali dette persone sono perseguite possa comportare il rischio che queste stesse persone non siano giudicate in modo indipendente (56). Infine, lo stesso giudice dovrà valutare se tale rischio possa derivare dalle circostanze di fatto alla base del MAE, tenendo conto di eventuali dichiarazioni da parte delle autorità pubbliche che potrebbero interferire con il trattamento riservato a un singolo caso.
64. Inoltre, nel contesto dell’analisi di cui sopra, il giudice del rinvio può anche essere indotto a esaminare se la legislazione dello Stato membro emittente garantisca alle persone ricercate un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di far valere l’eventuale irregolarità nella nomina del giudice o dei giudici interessati (v. paragrafo 53 delle presenti conclusioni), aspetto che è oggetto dell’unica questione pregiudiziale nella causa C‑562/21 PPU e della terza questione pregiudiziale nella causa C‑563/21 PPU (57).
65. Per quanto riguarda la portata dell’analisi che deve effettuare l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, ritengo che spetti alla persona ricercata fornire al giudice del rinvio gli elementi dai quali risulti prima facie il rischio che, alla luce dei criteri menzionati al paragrafo 63 delle presenti conclusioni, il processo cui è sottoposto possa essere giudicato in modo non indipendente. Sebbene non si possa pretendere una prova completa al riguardo, tale dimostrazione non può limitarsi ad evocare il rischio generico che le carenze sistemiche o generalizzate del sistema giudiziario dello Stato membro emittente possano ripercuotersi sul suo processo, poiché tale valutazione rientra ancora nella prima fase dell’esame. Spetta, a mio avviso, alla persona ricercata, da un lato, fornire elementi da cui risulti che i giudici coinvolti o probabilmente coinvolti nel processo cui è sottoposta fanno parte dei giudici nominati ai sensi delle riforme controverse o che la stessa autorità giudiziaria emittente non è indipendente dal potere esecutivo e, dall’altro, fornire le ragioni per le quali ritiene che una siffatta situazione possa avere ripercussioni negative sul proprio processo, alla luce delle condizioni pertinenti relative alla propria situazione personale, alla natura dei reati di cui trattasi e alle circostanze di fatto alla base del MAE (58). A mio avviso, siffatti elementi saranno di norma sufficienti per indurre l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare la consegna di tale persona, a meno che l’autorità giudiziaria emittente non fornisca essa stessa assicurazioni o impegni concreti relativi al trattamento riservato a detta persona dopo la sua consegna tali da dissipare ogni dubbio quanto ai rischi evocati dalla persona medesima.
c) Sulle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale
66. La sentenza della Corte costituzionale, pur essendo stata pronunciata dopo il rinvio delle presenti domande di pronuncia pregiudiziale, costituisce, in quanto fatto notorio, un elemento di cui il giudice di rinvio dovrà tenere conto al momento della sua decisione.
67. Sebbene la sua motivazione non sia ancora disponibile, dal dispositivo di tale sentenza risulta che il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) rimette in discussione l’applicabilità stessa di talune disposizioni fondamentali del trattato UE in tale Stato membro, nonché il ruolo primario della Corte di garantire il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, TUE, anche per quanto riguarda la questione controversa dell’indipendenza degli organi giurisdizionali, che è una delle caratteristiche fondamentali dello Stato di diritto garantito dall’articolo 2 TUE (59). Contrariamente alle rassicurazioni fornite in udienza dal rappresentante del governo polacco, sembra che, laddove ricorrano situazioni giuridiche nelle quali il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale) ritiene che sulla base della Costituzione polacca s’imponga una determinata interpretazione, l’applicazione del diritto dell’Unione da parte dei giudici nazionali non possa essere soggetta ad alcun controllo.
68. A prima vista, detta sentenza rappresenta l’espressione di una politica giudiziaria, perseguita al massimo livello costituzionale, diretta a rimettere in discussione la ripartizione dei principi e dei valori fondamentali dell’Unione da parte di tale Stato membro (60), benché la partecipazione del medesimo Stato membro all’Unione non sembri, tuttavia, in discussione (61).
69. Invero, prima di trarre qualsiasi conclusione dalla sentenza della Corte costituzionale per il caso in esame, il giudice del rinvio dovrà comportarsi con estrema cautela, tenuto conto del fatto che le implicazioni di questa sentenza dovranno essere verificate mediante un attento esame della sua motivazione e delle modalità concrete della sua applicazione (62), e tenendo conto anche del fatto che si tratta di una situazione in piena evoluzione (63). In particolare, affermare che, de facto, la suddetta sentenza comporta da adesso in poi l’impossibilità di dare esecuzione a tutti i MAE emessi dallo Stato membro in questione comporterebbe l’impunità per numerosi reati, con la conseguente violazione dei diritti delle vittime dei reati in questione, e costituirebbe una delegittimazione dell’attività professionale dei giudici della Repubblica di Polonia che si sforzano di avvalersi dei meccanismi di cooperazione giudiziaria previsti dal diritto dell’Unione (64). Ciò potrebbe di per sé costituire un diniego di giustizia e comportare gravi conseguenze, anche al di là dell’ambito di applicazione della decisione quadro 2002/584 e della cooperazione giudiziaria in materia penale (65).
70. Ciò premesso, mi sembra che un siffatto approccio possa rimettere in discussione il principio del riconoscimento reciproco e la cooperazione giudiziaria tra i giudici degli Stati membri nonché tra questi ultimi e la Corte, che costituiscono il fondamento del sistema del MAE. Infatti, in una situazione del genere, non vedo come possa essere garantito l’elevato livello di fiducia e di riconoscimento reciproci su cui si fonda il regime del MAE.
71. L’interpretazione che sembra emergere dal dispositivo di tale sentenza è tale da far dubitare che un singolo, destinatario di una decisione di un’autorità giudiziaria polacca, possa, ad oggi, far valere i principi fondamentali del diritto dell’Unione per porre rimedio a eventuali incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, ivi comprese le proprie norme costituzionali. Per quanto riguarda i procedimenti principali, detta sentenza potrebbe comportare, in particolare, l’impossibilità di porre rimedio, attraverso l’applicazione dei principi del primato e l’applicazione diretta del diritto dell’Unione, alla mancanza nella legislazione nazionale di un ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di tutelare gli individui, ivi comprese le persone consegnate, da eventuali violazioni del loro diritto a un processo equo (66).
72. Pertanto, le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale potrebbero svolgere un ruolo non già in assoluto, bensì in sede di analisi dei rischi concreti, per le persone ricercate, una volta consegnate, di una violazione del loro diritto a un processo equo e, in particolare, nella misura in cui tale sentenza impedisce di porre rimedio all’assenza di un mezzo di ricorso (ricusazione, impugnazione, ecc.) che consenta di contestare la nomina irregolare dei giudici coinvolti nei procedimenti ai quali esse saranno sottoposte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (67), qualora tali persone forniscano elementi al riguardo.
73. In simili circostanze, non escludo che, fintantoché tale situazione persista, e la persona ricercata dimostri, da un lato, la sussistenza di un rischio concreto di trattamento non imparziale alla luce della sua situazione particolare, sulla base dei criteri pertinenti, e, dall’altro, l’impossibilità di far valere la composizione irregolare degli organi giurisdizionali competenti a conoscere dei procedimenti ai quali essa sarà sottoposta, il giudice del rinvio possa essere tenuto a rifiutare l’esecuzione dei MAE in questione, nonostante le deplorevoli conseguenze di tale sospensione sull’obiettivo, proprio del MAE, di contrasto all’impunità delle persone ricercate che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui si presume che abbiano commesso reati. Spetta a tale giudice valutare la necessità di un siffatto rifiuto, alla luce dei criteri pertinenti esposti in dettaglio ai paragrafi da 61 a 64 delle presenti conclusioni e delle eventuali conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, e tenuto conto altresì del fatto che si tratta di una situazione in costante evoluzione.
74. In tali circostanze, propongo di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dichiarando che l’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un MAE emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà o dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del MAE, e tenuto conto delle informazioni fornite da detto Stato membro, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione quadro, vi siano motivi seri e comprovati per ritenere che, in caso di consegna al suddetto Stato membro, detta persona corra un simile rischio.
75. A questo proposito, le circostanze quali la sussistenza del rischio reale che, in seguito alla sua consegna, la persona interessata sia giudicata da un tribunale non precostituito per legge o l’impossibilità di stabilire la composizione degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali sarà giudicata, nonché l’assenza di un mezzo di ricorso effettivo per contestare la validità della nomina dei giudici interessati non esonerano il giudice di rinvio dalla valutazione del rischio concreto di violazione del diritto di tale persona a un processo equo in relazione ai criteri sopra indicati.
76. Spetta, in particolare, al giudice del rinvio, alla luce di tali criteri e tenuto conto degli sviluppi della situazione relativa al sistema giudiziario dello Stato membro emittente, verificare se la persona ricercata, una volta consegnata, corra il rischio che il suo diritto a un processo equo sia influenzato da un’ingerenza del potere esecutivo sui giudici competenti, tenuto conto dell’eventuale assenza di qualsiasi ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di contestare la nomina irregolare del giudice o dei giudici che hanno trattato o che sono competenti a trattare il procedimento nei confronti di tale persona, e di una prassi giurisprudenziale costituzionale che, mettendo in discussione il primato del diritto dell’Unione, non consente di porre rimedio a tale assenza.
VI. Conclusione
77. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi) nel modo seguente:
– L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, qualora l’autorità giudiziaria dell’esecuzione, chiamata a decidere sulla consegna di una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo (MAE) emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà o dell’esercizio di un’azione penale, disponga di elementi idonei a dimostrare l’esistenza di un rischio reale di violazione del diritto fondamentale a un equo processo garantito dall’articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, a causa di carenze sistemiche o generalizzate riguardanti l’indipendenza del potere giudiziario dello Stato membro emittente, detta autorità deve verificare in modo concreto e preciso se, alla luce della situazione personale di tale persona, nonché della natura del reato per cui è perseguita e delle circostanze di fatto poste alla base del MAE, e tenuto conto delle informazioni fornite da detto Stato membro ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, di tale decisione quadro, vi siano motivi seri e comprovati per ritenere che, in caso di consegna al suddetto Stato membro, detta persona corra un simile rischio.
– A questo proposito, le circostanze quali la sussistenza del rischio reale che, in seguito alla sua consegna, la persona interessata sia giudicata da un tribunale non precostituito per legge o l’impossibilità di stabilire la composizione degli organi giurisdizionali dinanzi ai quali sarà giudicata, nonché l’assenza di un mezzo di ricorso effettivo per contestare la validità della nomina dei giudici interessati non esonerano il giudice di rinvio dalla valutazione del rischio concreto di violazione del diritto di tale persona a un processo equo in relazione ai criteri sopra indicati.
– Spetta, in particolare, al giudice del rinvio, alla luce di tali criteri e tenuto conto degli sviluppi della situazione relativa al sistema giudiziario dello Stato membro emittente, verificare se la persona ricercata, una volta consegnata, corra il rischio che il suo diritto a un processo equo sia influenzato da un’ingerenza del potere esecutivo sui giudici competenti, tenuto conto dell’eventuale assenza di qualsiasi ricorso giurisdizionale effettivo che consenta di contestare la nomina irregolare del giudice o dei giudici che hanno trattato o che sono competenti a trattare il procedimento nei confronti di tale persona, e di una prassi giurisprudenziale costituzionale che, mettendo in discussione il primato del diritto dell’Unione, non consente di porre rimedio a tale assenza.