Ricorso proposto il 20 settembre 2010 - Cooperativa Vitivinícola Arousana / UAMI - Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)
(Causa T-421/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Spagna) (rappresentante: E. Sánchez-Quiñones González, abogado)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sig.ra Constantina Sotelo Ares (Cambados, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 19 luglio 2010 nel procedimento R-1804/2008-4;
Ordinare che si proceda alla registrazione del marchio 5635867 ROSALIA DE CASTRO per le classi 32, 33 e 35, e
condannare il convenuto alle spese, annullando la condanna alle spese del ricorso a carico della ricorrente.
Motivi e principali argomenti
Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo "ROSALIA DE CASTRO" per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 35.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: sig.ra Constantina Sotelo Ares.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo "ROSALIA" per prodotti e servizi della classe 33.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dell'opposizione.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009
1, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
____________1 - Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).