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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1SENTENZA DEL TRIBUNALE

12 febbraio 2004

nella causa T-282/01, Aslantrans AG contro Commissione delle Comunità europee (1)

("Dazio doganale - Rimborso dei dazi all'importazione - Carico di sigarette rubato durante il trasporto - Nozione di situazione particolare ai sensi dell'art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 - Osservanza del termine")

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-282/01, Aslantrans AG, con sede in Rickenbach bei Wil (Svizzera), rappresentata dal sig. J. Weigell, avocat, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. R. Tricot e sig.ra S. Fries, poi sig. X. Lewis e sig.ra Fries), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 2001, REM 19/00, con la quale non si dà seguito ad una domanda di rimborso di dazi all'importazione presentata dalla Repubblica federale tedesca a favore della ricorrente, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dalla sig. ra P. Lindh, presidente, e dai sigg. R. García-Valdecasas e J. D. Cooke, giudici, cancelliere: sig. I. Natsinas, amministratore, ha pronunciato il 12 febbraio 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

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1 - . GU C 44 del 6.2.2003