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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 2004 nella causa T-281/01: Hubert Huygens contro Commissione delle Comunità europee 1

("Dipendenti - Rapporto informativo - Ritardo nella redazione del rapporto informativo - Termine ragionevole - Ricorso per risarcimento - Danno morale e materiale - Promozione - Rigetto implicito della promozione del ricorrente - Ricorso di annullamento - Decisione di non promuovere il ricorrente per l'esercizio 2000 - Assenza di motivazione - Decisione di promuovere 54 dipendenti per l'esercizio 2000 - Irricevibilità")

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-281/01, Hubert Huygens, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Olm (Lussemburgo), rappresentato dal sig. S. Nyssens, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.. J. Curral e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di risarcimento del danno subito a causa del ritardo intervenuto nella redazione del rapporto informativo del ricorrente per l'esercizio 1997/1999 e, dall'altro, una domanda di annullamento della decisione implicita di rigetto, da parte della Commissione, della domanda di risarcimento del danno subito a seguito di tale ritardo, della decisione implicita della Commissione recante rifiuto di promuovere il ricorrente al grado B1 per l'esercizio di promozione 2000 nonché della decisione della Commissione di promuovere 54 dipendenti nel grado B1 per l'esercizio di promozione 2000 e, in ogni caso, della decisione del direttore dell'Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di promuovere 4 dipendenti nel grado B1 per l'esercizio di promozione 2000, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai sigg. B. Vesterdorf, Presidente, P. Mengozzi e dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, giudici; cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 6 luglio 2004 una sentenza il cui dispositivo ha il seguente tenore letterale:

La Commissione è condannata a versare al ricorrente un importo pari a EUR 500 a titolo di risarcimento del danno morale da esso subito.

La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente nel grado B1 per l'esercizio di promozione 2000, risultante dalla pubblicazione nelle Informazioni amministrative n. 31 del 6 aprile 2000 dell'elenco dei dipendenti promossi in tale grado, è annullata.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 - GU C 3 del 5.1.2002