Language of document : ECLI:EU:T:2004:42

Causa T-282/01

Aslantrans AG

contro

Commissione delle Comunità europee

«Dazio doganale — Rimborso dei dazi all’importazione — Carico di sigarette rubato durante il trasporto — Nozione di situazione particolare ai sensi dell’art. 905 del regolamento (CEE) n. 2454/93 — Osservanza del termine»

Massime della sentenza

1.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Sottoposizione alla Commissione di un caso di domanda di rimborso — Insufficienza degli elementi di informazione forniti dall’autorità nazionale — Richiesta di elementi complementari — Proroga del termine applicabile alla decisione della Commissione — Presupposto — Incidenza potenziale dei detti elementi sulla decisione — Obbligo per la Commissione di valutare l’insieme dei dati di fatto pertinenti

[Regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, artt. 905, n. 2, terzo comma, e 907, secondo comma]

2.      Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione — Clausola di equità istituita dall’art. 905 del regolamento n. 2454/93 — Portata — Potere discrezionale della Commissione — Modalità di esercizio — «Situazione particolare» — Nozione — Furto delle merci durante il trasporto — Esclusione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, art. 239; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 905]

1.      La Commissione, quando è investita dalle autorità doganali di uno Stato membro di un caso di domanda di rimborso di dazi doganali fondata sull’esistenza di una situazione particolare ai sensi dell’art. 239 del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, e quando risulta che gli elementi d’informazione comunicati sono insufficienti per permetterle di decidere con piena cognizione di causa sul caso sottopostole, essa conformemente all’art. 905, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del codice doganale, può chiedere che le vengano comunicati elementi di informazione complementari.

Al fine di verificare se una siffatta richiesta abbia validamente prorogato, ai sensi dell’art. 907, secondo comma, del regolamento di applicazione, il termine di cui dispone la Commissione per prendere posizione nei confronti della domanda di rimborso, occorre accertare se gli elementi d’informazione ivi sollecitati potevano influire su tale presa di posizione. Al riguardo, al fine di accertare se le circostanze del caso fondino una situazione particolare, la Commissione deve valutare l’insieme dei dati di fatto rilevanti.

(v. punti 37-39)

2.      L’art. 905 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, disposizione che precisa e amplia la norma relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione contenuta all’art. 239 del codice doganale, costituisce una clausola generale di equità intesa in particolare ad abbracciare situazioni eccezionali che, per loro stessa natura, non sono riconducibili ad alcuna delle ipotesi previste agli artt. 900-904 del regolamento d’applicazione. Dato che il rimborso dei dazi all’importazione è subordinato a due condizioni cumulative, vale a dire anzitutto l’esistenza di una situazione particolare e poi l’assenza di negligenza manifesta e di simulazione da parte dell’interessato, basta che manchi una delle due condizioni perché tale rimborso debba essere rifiutato.

Quando adotta una decisione in applicazione di tale clausola generale di equità, la Commissione dispone di un potere discrezionale. Inoltre, dato che il rimborso ovvero lo sgravio dei dazi all’importazione, che possono essere accordati soltanto a certe condizioni e in casi specificamente previsti, costituiscono un’eccezione al regime normale delle importazioni e delle esportazioni, le disposizioni che prevedono tale rimborso o tale sgravio vanno interpretate stricto sensu.

Esistono quindi circostanze atte a costituire una situazione particolare ai sensi dell’art. 905 del regolamento d’applicazione allorché, alla luce della finalità equitativa sottesa all’art. 239 del codice doganale, sono accertati elementi tali da porre il richiedente in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori economici che esercitano la stessa attività. Orbene, per quanto riguarda un furto delle merci durante il trasporto, esso dev’essere considerato come uno dei sinistri più frequenti, contro il quale gli operatori economici sono di solito assicurati, soprattutto gli specialisti del trasporto di merci cosiddette «a rischio», giacché esse sono soggette a forte tassazione.

(v. punti 52-53, 55-56, 65)