Language of document : ECLI:EU:T:2024:292

Causa C‑319/12

Minister Finansów

contro

MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd
Administracyjny)

«IVA – Direttiva 2006/112/CE – Articoli da 132 a 134 e 168 – Esenzioni – Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato a scopo di lucro – Diritto alla detrazione»

Massime – Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013

1.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Esenzioni – Servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici – Ammissibilità – Esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza prendere in considerazione le finalità perseguite dagli organismi non pubblici che forniscono tali prestazioni – Inammissibilità

[Direttiva del Consiglio 2006/112, artt. 132, § 1, i), 133 e 134]

2.        Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Servizi educativi forniti a valle non assoggettati all’imposta in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della suddetta direttiva – Inapplicabilità di detta esonerazione a un soggetto passivo che non sia un organismo di istruzione di diritto pubblico – Riconoscimento del diritto alla detrazione

(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 168)

1.        Le disposizioni degli articoli 132, paragrafo 1, lettera i), 133 e 134 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretate nel senso che non ostano all’applicazione ai servizi educativi forniti a fini commerciali da organismi non pubblici dell’esenzione da detta imposta. Tuttavia l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva osta ad un’esenzione generalizzata dell’insieme delle prestazioni di servizi educativi, senza che si prendano in considerazione le finalità perseguite da organismi non pubblici che forniscono prestazioni siffatte.

Ne consegue che questi ultimi organismi, cioè gli organismi privati, devono soddisfare il requisito di perseguire finalità simili a quelle degli organismi di diritto pubblico. Al riguardo, nei limiti in cui l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 non precisa le condizioni o le modalità secondo le quali tali finalità simili possono essere riconosciute, spetta in via di principio al diritto nazionale di ogni Stato membro fissare le norme in base alle quali un siffatto riconoscimento può essere accordato ad organismi di tal genere.

(v. punti 33, 35, 37, 39, dispositivo 1)

2.        Un soggetto passivo non può far valere, a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, o della disposizione nazionale che lo traspone, un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte se, in ragione di un’esenzione prevista dal diritto nazionale in violazione dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), di tale direttiva, i servizi educativi forniti a valle non sono assoggettati a detta imposta.

Tale soggetto passivo può tuttavia invocare l’incompatibilità della suddetta esenzione con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112 affinché quest’ultima non gli sia applicata quando, pur tenendo conto del potere discrezionale accordato dalla disposizione in parola agli Stati membri, il suddetto soggetto passivo non può oggettivamente essere considerato un organismo avente finalità simili a quelle di un ente di diritto pubblico con scopo di istruzione, ai sensi di tale disposizione, ciò che spetta al giudice nazionale verificare.

In quest’ultima ipotesi, i servizi educativi forniti dal suddetto soggetto passivo saranno assoggettati all’imposta sul valore aggiunto e questi potrà dunque fruire del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta a monte.

(v. punto 56, dispositivo 2)