Language of document : ECLI:EU:C:2001:652

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE

L.A. GEELHOED

presentate il 29 novembre 2001 (1)

Causa C-258/00

Commissione delle Comunità europee

contro

Repubblica francese

sostenuta da Regno di Spagna

«Inadempimento di uno Stato - Mancato rispetto dell'obbligo, incombente ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato I della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, di individuare in maniera appropriata le acque inquinate e, conseguentemente, di designare le relative zone vulnerabili»

I - Introduzione

1.
    La direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (2) (in prosieguo: la «direttiva sui nitrati») in sede di applicazione ha sempre provocato discordanze di interpretazione tra gli Stati membri e la Commissione, non di rado di carattere tecnico. Tale è anche il carattere della presente procedura di inadempimento.

2.
    Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva sui nitrati, gli Stati membri devono individuare le acque inquinate dai composti azotati provenienti da fonte agricola e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene per diminuire il contenuto di azoto delle fonti agricole. A tal fine gli Stati membri designano come «zone vulnerabili» tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque di cui è stato stabilito che contengono o possono contenere una concentrazione di nitrati eccessiva.

3.
    Per le zone vulnerabili così designate, l'art. 5, n. 1, della direttiva sui nitrati prevede che gli Stati fissino dei programmi d'azione, volti tra l'altro a diminuire l'assorbimento di azoto nel terreno. Diminuisce in tal modo anche la probabilità che i composti azotati non assorbiti dalle piante defluiscano dal terreno e alla fine arrivino alle acque di superficie già inquinate o minacciate da inquinamento.

4.
    E' evidente che esiste una relazione tra la misura dell'inquinamento da composti azotati, effettivo o minacciato, delle acque di superficie e la superficie delle zone da designare come «vulnerabili». E' del pari evidente che la superficie delle zone vulnerabili a sua volta ha conseguenze per la misura in cui devono essere adattati i metodi di produzione agraria.

5.
    Considerate le conseguenze ecologiche ed economiche legate all'individuazione delle acque di superficie inquinate o minacciate da inquinamento da nitrati, nell'ambito della Comunità vanno applicati criteri equivalenti per l'individuazione delle acque stesse. Tali criteri per le acque di superficie da individuare sono stati fissati all'allegato I, sub A, punto 3, della direttiva sui nitrati.

6.
    La controversia sorta tra il governo francese e la Commissione nella presenta causa è imperniata sull'interpretazione e sull'applicazione delle disposizioni di cui all'allegato I, sub A, punto 3. Il dibattito condotto dalle parti nel procedimento preliminare e nel procedimento dinanzi alla Corte riveste un carattere tipicamente tecnico-scientifico, in cui a sostegno delle diverse posizioni si rinvia alla copiosa letteratura sull'ecologia di diversi tipi di acque di superficie e delle forme di vita vegetali ed animali ivi presenti.

7.
    Dopo aver illustrato le disposizioni rilevanti della direttiva sui nitrati e i relativi ‘considerando’ della medesima, e dopo aver ricordato lo svolgimento del procedimento, comincerò col riassumere gli aspetti tecnici della controversia e le conseguenze che ne derivano per l'applicazione della direttiva sui nitrati e per gli obiettivi da essa perseguiti. Alla luce di tali conseguenze si dovrà successivamente valutare la sostenibilità delle tesi adottate dalle parti.

II - Contesto giuridico

A - Disposizioni pertinenti della direttiva sui nitrati

8.
    Art. 3, nn. 1 e 2:

«1.    Le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene ai sensi dell'articolo 5 sono individuate dagli Stati membri conformemente ai criteri di cui all'allegato I.

2.    Entro un periodo di due anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri designano come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque individuate in conformità del paragrafo 1 e che concorrono all'inquinamento. Essi notificano tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi».

Allegato I, contenente i criteri per individuare le acque, di cui all'art. 3, n. 1:

«A. Le acque di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono individuate adottando, tra l'altro, i criteri seguenti:

1)    qualora le acque dolci superficiali, in particolare quelle utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, contengano o possano contenere, se non si interviene ai sensi dell'articolo 5, una concentrazione di nitrati superiore a quella stabilita secondo le disposizioni della direttiva 75/440/CEE;

2)    qualora le acque dolci sotterranee contengano oltre 50 mg/l di nitrati o possano contenere più di 50 mg/l di nitrati se non si interviene ai sensi dell'articolo 5;

3)    qualora i laghi naturali di acqua dolce o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, risultino eutrofiche o possano diventarlo nell'immediato futuro se non si interviene ai sensi dell'articolo 5.

B. Applicando i suddetti criteri, gli Stati membri tengono inoltre conto:

1)    delle caratteristiche fisiche e ambientali delle acque e dei terreni;

2)    dell'attuale comprensione del comportamento dei composti azotati nell'ambiente (acque e terreni);

3)    dell'attuale comprensione delle ripercussioni se si interviene ai sensi dell'articolo 5».

L'art. 2, lett. i), della direttiva dà la seguente definizione della nozione di eutrofizzazione, rilevante ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione del criterio di cui all'allegato I, sub A, punto 3:

«i) per “eutrofizzazione”, si intende l'arricchimento dell'acqua con composti azotati il quale causa una crescita rapida delle alghe e di forme di vita vegetale più elevate, con conseguente indesiderabile rottura dell'equilibrio degli organismi presenti in tali acque e deterioramento della qualità delle acque in questione».

B - Punti rilevanti del preambolo della direttiva sui nitrati

9.
    «Considerando che la risoluzione del Consiglio del 28 giugno 1988 sulla protezione del Mar del Nord e di altre acque nella Comunità (3) invita la Commissione a presentare proposte relative a misure da adottarsi a livello comunitario (quarto ‘considerando’);

Considerando che i nitrati di origine agricola sono la causa principale dell'inquinamento proveniente da fonti diffuse che colpisce le acque comunitarie (quinto ‘considerando’);

Considerando che, con l'incoraggiare la buona pratica agricola, gli Stati membri possono garantire per tutte le acque un generale livello di protezione dall'inquinamento per il futuro (ottavo ‘considerando’);

Considerando che talune zone che scaricano le loro acque in acque soggette ad inquinamento provocato da composti azotati richiedono una protezione speciale (nono ‘considerando’);

Considerando che è indispensabile che gli Stati membri individuino le zone vulnerabili e progettino ed attuino i necessari programmi d'azione per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati nelle zone vulnerabili (decimo ‘considerando’)».

III - Procedimento

10.
    Il parere motivato e il ricorso della Commissione contengono quattro censure. Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte il governo francese ha apportato soluzioni a due di esse. In questo stadio restano in essere ancora due censure della Commissione. Essa continua infatti a respingere, in quanto incompatibile con la direttiva sui nitrati, il metodo adottato dalle autorità francesi per individuare le acque che sono o possono diventare inquinate dall'azoto. Inoltre essa sostiene che le autorità francesi a torto non abbiano designato come inquinate dall'azoto le acque della baia della Senna.

11.
    Concretamente la Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

-    dichiarare che la Repubblica francese, non procedendo in maniera appropriata all'individuazione delle acque inquinate e, conseguentemente, alla designazione delle relative zone vulnerabili, in conformità dell'art. 3 e all'allegato I della direttiva 91/676/CEE, è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi della detta direttiva,

-    condannare la Repubblica francese alle spese.

12.
    La Repubblica francese chiede alla Corte di respingere il ricorso della Commissione e di condannare quest'ultima alle spese.

13.
    Il Regno di Spagna è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica francese.

IV - Oggetto della controversia

14.
    Le autorità francesi hanno recepito la direttiva sui nitrati con circolare del Ministro per l'Ambiente del 5 novembre 1992. Tale circolare contiene un allegato n. 4, intitolato «Prise en compte de l'état d'eutrophisation des eaux» (Esame dell'eutrofizzazione delle acque).

15.
    In tale circolare si fa una distinzione tra le acque che sarebbero eutrofiche secondo la definizione dell'art. 2, lett. i), della direttiva e quelle che non lo sarebbero. La distinzione è basata sul rapporto in cui sono presenti nell'ambiente (acqua o terreno) le due principali sostanze nutritive per le piante, azoto e fosforo.

16.
    Nei casi in cui il rapporto tra azoto e fosforo è elevato - il che vuol dire che nell'ambiente è presente relativamente molto azoto - è il fosforo che limita la crescita delle piante. Se in una proporzione simile si ha eutrofizzazione, che comporta una crescita eccessiva delle piante, la riduzione della quantità di fosforo presente nell'ambiente (acquatico) rappresenta il modo più efficace per combattere l'eutrofizzazione.

17.
    Se invece il rapporto tra azoto e fosforo è basso - nell'ambiente è presente relativamente molto fosforo - è l'azoto che limita la crescita delle piante. Il modo più efficace per diminuire l'eutrofizzazione diventa allora la riduzione dell'azoto.

18.
    Secondo il citato allegato alla circolare 5 novembre 1992, c'è equilibrio tra nitrati e fosforo come sostanze nutritive per le piante quando il loro rapporto reciproco è 16, il che significa 16 atomi di azoto per 1 atomo di fosforo. Se il rapporto è più elevato, il fosforo diventa l'elemento limitativo, che deve essere ridotto in caso di eutrofizzazione; se invece è inferiore, bisogna in linea di massima ridurre l'azoto in quanto elemento limitativo.

19.
    Non sempre tuttavia è efficace combattere l'eutrofizzazione attraverso l'elemento limitativo. Possono darsi dei casi in cui, pur essendo l'azoto l'elemento limitativo, una riduzione della disponibilità di azoto non ha alcuna utilità in quanto le piante presenti nell'ambiente acquatico - particolarmente alghe blu - suppliscono alla loro necessità di azoto ricavandolo dall'aria. In questi casi una riduzione dell'azoto come sostanza nutritiva non è efficace. L'azoto può ben essere l'elemento limitativo, ma non è l'elemento che determina la riduzione dell'eutrofizzazione.

20.
    In base al ragionamento sopra illustrato, nell'allegato citato si opera una distinzione tra diversi tipi di acque, a seconda della misura in cui l'eutrofizzazione in esse presente può essere ridotta riducendo l'azoto come elemento sia limitativo che determinante.

21.
    L'allegato conclude come segue:

«le nozioni attualmente a disposizione, ancora necessariamente imprecise ed incomplete a causa della complessità dei processi da prendere in considerazione, fanno presumere che l'azoto sia l'elemento determinante dell'eutrofizzazione nel caso delle acque (costiere) salate e delle acque stagnanti salmastre poco profonde (lagune). E' certo invece che ciò non avviene per le acque salmastre correnti (estuari) e per le acque dolci calcaree, sia correnti che stagnanti, dove tale ruolo è ricoperto dal fosforo. Infine, per le acque dolci acide, soprattutto per quelle stagnanti (bacini) e per le acque salmastre profonde servono ulteriori studi per poter trarre conclusioni precise.

Quando, con esperimenti e studi (...) si sarà stabilito se le acque sono eutrofiche, il gruppo di lavoro, in base alle nozioni sopra riportate, dovrà esaminare in quali casi l'azoto sia l'elemento determinante per il controllo del fenomeno di eutrofizzazione. Lo stesso gruppo dovrà successivamente stabilire se l'azoto provenga, per lo meno in misura prevalente (“de façon prépondérante”) da fonti agricole (4). In caso contrario non c'è motivo di delimitare una zona come particolarmente vulnerabile in base a questo criterio».

22.
    In merito a questa elaborazione tecnica data dalle autorità francesi agli obblighi ad esse derivanti dall'art. 3, n. 1, e dall'allegato I della direttiva sui nitrati si possono avanzare tre osservazioni.

23.
    In primo luogo questa elaborazione si ricollega, come osservato dal governo francese, alla definizione data dall'art. 2, lett. i), della nozione di eutrofizzazione: «un arricchimento dell'acqua con composti azotati il quale causa una crescita rapida delle alghe e di forme di vita vegetale più elevate, con conseguente indesiderabile rottura dell'equilibrio degli organismi presenti in tali acque e deterioramento della qualità delle acque in questione».

24.
    Nei casi in cui l'elemento che limita non è l'azoto ma il fosforo, l'azoto può certamente arricchire l'acqua, ma tale arricchimento non accelera la crescita di alghe e di forme di vita vegetale più elevate. In tali casi l'azoto non può essere considerato come l'elemento determinante per la riduzione dell'eutrofizzazione. Per tale ragione i provvedimenti di cui all'art. 5 della direttiva sui nitrati rimarrebbero privi di effetto.

25.
    In secondo luogo, come si deduce dalla circolare, questa elaborazione fa sì che nei casi in cui le acque sono arricchite dal deflusso di azoto dal terreno, ma l'eutrofizzazione, come risulta da un'esuberante crescita di piante, non viene causata principalmente dall'azoto, bensì dal fosforo, nessuna delle zone agricole che scaricano sulle acque in questione dovrebbe essere definita «zona vulnerabile».

26.
    In terzo luogo questo metodo presenta innumerevoli incertezze scientifiche, come la circolare stessa conferma. La stessa cosa è stata riconosciuta dal governo francese nel corso del presente giudizio.

27.
    La Commissione contesta le tesi delle autorità francesi, quali risultano dalla circolare 5 novembre 1992, osservando che il metodo in essa esposto non tiene abbastanza conto delle varianti possibili, a seconda dei diversi tipi di piante, nell'assorbimento delle sostanze nutrienti. Varianti del genere potrebbero presentarsi anche durante il ciclo di crescita delle varie forme di vita vegetale. In tali casi, dall'individuazione del fosforo come elemento limitativo e determinante conseguirebbe che la crescita eccessiva di forme di vita vegetale per cui l'azoto è l'elemento limitativo continuerebbe indisturbata.

28.
    Peraltro la Commissione osserva che l'azoto, come sostanza nutritiva, è sempre un elemento importante per l'eutrofizzazione delle acque di superficie e svolge un ruolo importante nel mantenimento del fenomeno in questione, anche nei casi in cui esso è stato scatenato dalla presenza complementare del fosforo. E' quindi sempre opportuno, prescindendo dai provvedimenti che gli Stati membri possono adottare per limitare la presenza di fosforo nelle acque di superficie, limitarne il contenuto di azoto. A tal fine le acque con un alto contenuto di azoto devono sempre essere individuate ai sensi dell'art. 3 e dell'allegato I della direttiva sui nitrati, ed essere così soggette alle conseguenze dell'individuazione di zone vulnerabili e della definizione di programmi di azione per combatterne l'inquinamento da azoto.

29.
    Nel corso della fase scritta del procedimento, sia il governo francese sia la Commissione hanno cercato di dimostrare con numerosi rinvii a studi scientifici la fondatezza scientifica delle loro posizioni. Una lettura del materiale presentato conferma l'osservazione contenuta nella circolare del 5 novembre 1992, ossia che, data la complessità dei processi di eutrofizzazione, quali si presentano nei diversi tipi di acque di superficie, la conoscenza attuale risulta ancora incompleta e imprecisa. Questo materiale sembra anche confermare la tesi secondo cui il ruolo e il significato di azoto e fosfati nel processo di eutrofizzazione possono fortemente variare a seconda del luogo, del momento e della forma di vita vegetale.

V - Analisi

30.
    Orbene, gli studi e i dati scientifici invocati dal governo francese e dalla Commissione non permettono di dare un giudizio irrefutabile sulla fondatezza scientifica del metodo utilizzato dalle autorità francesi per l'indicazione delle acque eutrofizzate dall'azoto o che rischiano di diventarlo.

31.
    E' tuttavia certo che l'uso di questo metodo può comportare che acque con un'alta concentrazione di azoto possano rimanere escluse dall'applicazione della direttiva sui nitrati, con la conseguenza che i terreni che scaricano in queste acque non devono necessariamente essere designati come «zone vulnerabili» e per essi non sarà necessario fissare programmi d'azione.

32.
    La questione giuridica centrale da risolvere è se questa conseguenza sia compatibile con l'obiettivo perseguito dalla direttiva sui nitrati, ossia quello di diminuire il contenuto di azoto nell'ambiente acquatico «per tutelare la salute umana, le risorse viventi e gli ecosistemi acquatici».

33.
    Il governo francese avanza sostanzialmente due argomenti giuridici per fondare la sua tesi.

34.
    Il primo è quello da me già accennato precedentemente, al paragrafo 22, ossia che il metodo da esso descritto nella circolare 5 novembre 1992 si ricollega alla definizione della nozione di eutrofizzazione ai sensi della direttiva sui nitrati, data all'art. 2, lett. i):

-    un arricchimento dell'acqua con composti azotati il quale causa una crescita rapida delle alghe e di forme di vita vegetale più elevate,

-    con conseguente indesiderabile rottura dell'equilibrio degli organismi presenti in tali acque;

-    un deterioramento della qualità delle acque in questione.

Da questa considerazione il governo francese deduce che il semplice fatto che un'acqua di superficie contiene nitrato non basta a renderla eutrofica ai sensi della direttiva.

35.
    Il secondo argomento è ispirato al governo francese dalla sentenza Stadley e a. (5), in cui, a suo avviso, sarebbe stato riconosciuto agli Stati membri un ampio margine discrezionale nella scelta dei metodi secondo cui andrebbero individuate le zone vulnerabili ai sensi della direttiva sui nitrati.

36.
    Contro il primo argomento la Commissione ribadisce che la definizione dell'art. 2, lett. i), della direttiva non mira ad elencare tre condizioni cumulative, in base a cui si debba stabilire caso per caso se esista o meno il fenomeno di eutrofizzazione. Il suo scopo è soltanto di precisare il ruolo dell'azoto nel processo di eutrofizzazione.

37.
    Il secondo argomento è stato confutato dalla Commissione nelle sue memorie e in udienza. Se dalla sentenza Standley e a. (6) si può dedurre un argomento a favore dell'esistenza di un margine di discrezionalità per gli Stati membri nell'identificazione delle acque minacciate da eutrofizzazione, tale margine non deve avere come risultato che non possa essere designata come tale una notevolissima parte delle acque con contenuto di azoto.

38.
    Per la valutazione di questi argomenti bisogna a mio avviso riferirsi allo scopo della direttiva, come è formulato nel suo preambolo. Gli obiettivi perseguiti sono la tutela della salute umana, delle risorse viventi e degli ecosistemi acquatici e la salvaguardia di altri usi legittimi dell'acqua. In un contesto più ampio è menzionata anche la tutela del Mar del Nord.

39.
    Alla luce di questi obiettivi, l'interpretazione e l'applicazione restrittive della definizione data all'art. 2, lett. i), per l'individuazione delle acque eutrofizzate, come risultano dalla circolare 5 novembre 1992, non sono sostenibili.

40.
    A prescindere dalle possibili obiezioni scientifiche - la Commissione le ha evidenziate nella sua replica - il metodo francese potrebbe avere la conseguenza che grandi quantità di acque dolci di superficie, gli estuari di acqua salmastra e parte delle acque costiere non potrebbero mai essere designate come eutrofiche, per quanto grave possa essere il loro inquinamento - effettivo o minacciato - provocato da azoto proveniente da fonti agricole.

41.
    Un risultato del genere non rende giustizia alla circostanza che in queste acque possono ben apparire forme di vita vegetale la cui crescita viene accelerata dalla concentrazione di azoto, con i conseguenti rischi per l'equilibrio tra i diversi organismi presenti nell'acqua. In questo modo non si tiene nemmeno conto dei mutamenti stagionali, che determinano che sia a volte il fosforo e a volte l'azoto il principale elemento limitativo per il fenomeno di eutrofizzazione. Gli obiettivi di tutela perseguiti dalla direttiva, menzionati al paragrafo 38, restano allora a priori irraggiungibili.

42.
    Il metodo contestato, che ha per conseguenza che determinate categorie di acque vengono senz'altro sottratte al campo di applicazione della direttiva sull'unica base di presunzioni generiche sull'azoto o sul fosforo, come elementi che limitano e che determinano il fenomeno di eutrofizzazione, è anche del tutto inconciliabile con l'esigenza espressa all'allegato I, sub B, punto 1, secondo cui gli Stati membri devono anche tenere conto delle caratteristiche fisiche ed ambientali delle acque e del suolo. Tale esigenza costringe ad un esame specifico del contenuto di azoto e dei fenomeni e dei rischi di eutrofizzazione delle singole acque e dei terreni che su esse scaricano. Solo così si possono circoscrivere in modo utile le zone vulnerabili, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, e si possono fissare i relativi programmi d'azione.

43.
    Infine il metodo controverso sembra trascurare il fatto che proprio l'acqua dolce corrente può attraversare ambienti con caratteristiche fisiche diverse. Un ruscello può nascere su un altopiano acidificato, privo di sostanze nutritive, e quindi arrivare attraverso un bassopiano calcareo in un estuario salmastro, per sfociare infine in un ambiente marino puro con un alto grado di salinità. Se quest'acqua in un qualunque punto del suo corso venisse fortemente inquinata da azoto, le conseguenze di tale inquinamento, in termini di crescita accelerata di piante con gravi danni per l'ambiente naturale, sarebbero rilevabili per la prima volta soltanto nelle acque costiere. Nell'approccio compartimentato, che è una conseguenza del metodo per cui hanno optato le autorità francesi, la fonte dell'inquinamento da azoto potrebbe non essere presa in considerazione. Un simile risultato non sembra compatibile con l'obiettivo di protezione del Mar del Nord dall'inquinamento da azoto.

44.
    In base a queste considerazioni giungo alla conclusione che il metodo prescelto dalle autorità francesi per designare le acque eutrofizzate o minacciate da eutrofizzazione non è adeguato agli obiettivi perseguiti dalla direttiva sui nitrati.

45.
    Il fatto che agli Stati membri è riconosciuto un certo potere discrezionale nella scelta dei metodi secondo cui devono designare le acque di superficie eutrofizzate o minacciate da eutrofizzazione non modifica questa constatazione. Le differenze nelle condizioni geografiche e nello sfruttamento del suolo all'interno della Comunità giustificano ampiamente tale potere, anche alla luce della persistente incertezza scientifica in merito al fenomeno dell'eutrofizzazione.

46.
    Nella sentenza Standley, sopra citata, ai punti 37-40, la Corte ha confermato che la direttiva può essere applicata dagli Stati membri in maniera diversa. Tale conseguenza non contrasta con la natura della direttiva, «giacché questa non persegue l'armonizzazione delle normative nazionali in materia, ma mira a creare gli strumenti necessari perché sia garantita, nella Comunità, la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola (...)».

47.
    Da questa citazione tratta dal punto 39 della sentenza Standley risulta che, sebbene gli Stati membri dispongano di un ampio potere discrezionale, questo deve tuttavia essere esercitato compatibilmente agli obiettivi perseguiti dalla direttiva, ossia la creazione degli strumenti necessari per garantire la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola. Orbene, l'uso di un metodo per la designazione delle acque inquinate da azoto di origine agricola che ha per conseguenza che determinate categorie di acque, a prescindere dall'effettivo inquinamento da azoto, vengono genericamente considerate come non-inquinate è come tale incompatibile con l'obiettivo della direttiva. Il governo francese oltrepassa in questo modo il potere discrezionale riconosciutogli dalla direttiva.

48.
    Considero pertanto fondata la prima censura della Commissione.

49.
    In merito alla seconda censura, con cui si addebita al governo francese di non aver individuato come eutrofizzate le acque della baia della Senna e di aver quindi violato l'art. 3, n. 1, e l'allegato I, sub A, punto 3, della direttiva sui nitrati, considerando quanto sopra posso essere breve.

50.
    Dallo scambio di corrispondenza e dagli studi scientifici a cui essa rinvia si può dedurre che il fenomeno di eutrofizzazione in quella baia, per quanto riguarda il ruolo svolto dall'azoto in tale fenomeno come elemento limitativo e determinante, varia fortemente a seconda dei tipi di alghe e di altre piante e a seconda della stagione.

51.
    Anche il governo francese nella sua controreplica ammette (punto 15, ultimo paragrafo) che non è escluso che determinati fenomeni possano essere qualificati come un turbamento dell'equilibrio tra i diversi organismi presenti nell'acqua o come un deterioramento della qualità dell'acqua, e che in base a ciò si possa ammettere che la baia della Senna ottemperi ai criteri della direttiva sui nitrati.

52.
    Qualunque sia il valore di questa discussione tecnico-scientifica, ritengo più importante - e decisivo - l'argomento della Commissione secondo cui anche la baia della Senna contribuisce all'eutrofizzazione della parte orientale del Mar del Nord. Anche qualora il fenomeno di eutrofizzazione come tale non si riscontrasse nella baia, non si può trascurare di prendere in considerazione il contributo dato dalla baia della Senna all'eutrofizzazione del Mar del Nord in quanto è incontestato che il contenuto di nitrati nell'acqua di questa baia è notevole e le stesse parti sono d'accordo sul fatto che nell'acqua salata del Mar del Nord l'azoto è il principale elemento limitativo per la crescita accelerata di alghe e di forme di vita vegetale superiore.

53.
    Il quarto ‘considerando’ della direttiva sui nitrati, in cui la protezione del Mar del Nord viene esplicitamente definita come uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, si oppone ad un'interpretazione e ad un'applicazione di questa direttiva in cui non si prenda in considerazione il contributo di fiumi ed estuari inquinati da azoto all'eutrofizzazione del Mar del Nord.

54.
    Per questo motivo a mio avviso anche questa censura della Commissione è fondata.

VI - Conclusione

In base alle considerazioni che precedono propongo alla Corte di statuire nel modo seguente:

1)    dichiarare che la Repubblica francese, non procedendo in maniera appropriata all'individuazione delle acque inquinate e, conseguentemente, alla designazione delle relative zone vulnerabili, in conformità dell'art. 3 e dell'allegato I della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva;

2)    condannare la Repubblica francese alle spese.


1: -     Lingua originale: l'olandese.


2: -     GU L 375, pag. 1.


3: -     GU C 209, pag. 3.


4: -     Nella versione emendata della circolare 24 luglio 2000 l'espressione «de façon prépondérante» è stata sostituita da «de façon significative» (in misura significativa).


5: -     Sentenza 29 aprile 1999, causa C-293/97 (Racc. pag. I-2603).


6: -     Citata alla nota 5.