Language of document : ECLI:EU:T:2023:565

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

20 settembre 2023 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti cui il Belgio ha dato esecuzione – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno e illegale e che dispone il recupero dell’aiuto versato – Decisione anticipata in materia fiscale (tax ruling) – Utili imponibili – Esenzione degli utili in eccesso – Vantaggio – Carattere selettivo – Recupero»

Nelle cause T‑263/16 RENV, T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16,

Magnetrol International, con sede in Zele (Belgio), rappresentata da H. Gilliams e L. Goossens, avvocati,

ricorrente nella causa T‑263/16 RENV,

sostenuta da

Soudal NV, con sede in Turnhout (Belgio),

Esko-Graphics BVBA, con sede in Gand (Belgio),

rappresentate da H. Viaene, avvocato,

da

Flir Systems Trading Belgium, con sede in Meer (Belgio), rappresentata da C. Docclo e N. Reypens, avvocate,

da

Celio International SA, con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata da H. Gilliams e L. Goossens,

da

Anheuser-Busch Inbev, con sede in Bruxelles,

Ampar, con sede in Louvain (Belgio),

Atlas Copco Airpower, con sede in Anversa (Belgio),

e

Atlas Copco AB, con sede in Nacka (Svezia),

rappresentate da A. von Bonin, O.W. Brouwer, A. Pliego Selie, T. van Helfteren e A. Haelterman, avvocati,

e da

ZF CV Systems Europe, già Wabco Europe, con sede in Watermael-Boitsfort (Belgio), rappresentata da E. Righini, L. Villani, S. Völcker, K. Beikos-Paschalis e A. Papadimitriou, avvocati,

intervenienti nella causa T‑263/16 RENV,

Puratos, con sede in Dilbeek (Belgio),

Delta Light, con sede in Wevelgem (Belgio),

Ontex, con sede in Buggenhout (Belgio),

ricorrenti nella causa T‑265/16,

Siemens Industry Software, con sede in Louvain,

ricorrente nella causa T‑311/16,

BASF Antwerpen NV, con sede in Anversa,

ricorrente nella causa T‑319/16,

Ansell Healthcare Europe NV, con sede in Anderlecht (Belgio),

ricorrente nella causa T‑321/16,

Trane, con sede in Zaventem (Belgio),

ricorrente nella causa T‑343/16,

Kinepolis Group, con sede in Bruxelles,

ricorrente nella causa T‑350/16,

Vasco Group, con sede in Dilsen-Stokkem (Belgio),

Astra Sweets, con sede in Turnhout,

ricorrenti nella causa T‑444/16,

Mayekawa Europe NV/SA, con sede in Zaventem,

ricorrente nella causa T‑800/16,

Celio International, con sede in Bruxelles,

ricorrente nella causa T‑832/16,

rappresentate da H. Gilliams, J. Bocken e L. Goossens, avvocati,

contro

Commissione europea, rappresentata da P.-J. Loewenthal, B. Stromsky e F. Tomat, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da A. Marcoulli, presidente, S. Frimodt Nielsen, V. Tomljenović (relatrice), R. Norkus e W. Valasidis, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

vista la sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741),

in seguito all’udienza del 9 febbraio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i loro ricorsi ai sensi dell’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, nella causa T‑263/16 RENV, Magnetrol International, nella causa T‑265/16, Puratos, Delta Light e Ontex, nella causa T‑311/16, Siemens Industry Software, nella causa T‑319/16, BASF Antwerpen NV, nella causa T‑321/16, Ansell Healthcare Europe NV, nella causa T‑343/16, Trane, nella causa T‑350/16, Kinepolis Group, nella causa T‑444/16, Vasco Group e Astra Sweets, nella causa T‑800/16, Mayekawa Europe NV/SA, e, nella causa T‑835/16, Celio International SA, chiedono l’annullamento della decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell’11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione (GU 2016, L 260, pag. 61; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I.      Fatti

2        I fatti all’origine della controversia nonché il relativo contesto normativo sono stati esposti dal Tribunale ai punti da 1 a 28 della sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16, EU:T:2019:91), nonché dalla Corte ai punti da 1 a 24 della sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P, EU:C:2021:741). Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

3        Mediante una decisione anticipata adottata dalla «commissione di ruling» del servizio pubblico federale delle Finanze belga, sulla base dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992; in prosieguo: il «CIR 92»), in combinato disposto con l’articolo 20 della loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d’impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (legge del 24 dicembre 2002 che modifica il regime delle società in materia di imposte sui redditi e istituisce un sistema di decisione anticipata in materia fiscale) (Moniteur belge del 31 dicembre 2002, pag. 58817; in prosieguo: la «legge del 24 dicembre 2002»), le società residenti belghe appartenenti a un gruppo multinazionale e le organizzazioni stabili belghe di società residenti estere appartenenti a un gruppo multinazionale potevano ridurre la loro base imponibile in Belgio deducendo gli utili, considerati «in eccesso», dagli utili che esse avevano registrato. Con tale sistema, una parte degli utili realizzati dalle entità belghe che beneficiavano di una decisione anticipata non era tassata in Belgio. Secondo le autorità fiscali belghe, tali utili in eccesso derivavano dalle sinergie, dalle economie di scala o da altri vantaggi derivanti dall’appartenenza a un gruppo multinazionale e, pertanto, non erano imputabili alle entità belghe in questione.

4        In seguito a un procedimento amministrativo iniziato il 19 dicembre 2013 con una lettera con la quale la Commissione europea ha chiesto al Regno del Belgio di fornirle informazioni riguardanti il sistema delle decisioni anticipate in materia fiscale relative agli utili in eccesso, che si fondavano sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, la Commissione ha adottato la decisione impugnata l’11 gennaio 2016.

5        Con la decisione impugnata la Commissione ha constatato che il regime di esenzione degli utili in eccesso, che si basava sull’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, in virtù del quale il Regno del Belgio aveva adottato a favore di entità belghe di gruppi multinazionali di imprese decisioni anticipate che concedevano alle suddette entità un’esenzione per una parte degli utili che esse realizzavano, costituiva un regime di aiuti di Stato, il quale conferiva un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno.

6        La Commissione ha quindi sostenuto, in via principale, che il regime in questione conferiva un vantaggio selettivo ai beneficiari delle decisioni anticipate, in quanto l’esenzione dei loro utili in eccesso applicata dalle autorità fiscali belghe derogava al sistema ordinario dell’imposta sulle società vigente in Belgio. In subordine, la Commissione ha ritenuto che l’esenzione degli utili in eccesso potesse conferire un vantaggio selettivo ai beneficiari delle decisioni anticipate, in quanto una siffatta esenzione si discostava dal principio di libera concorrenza.

7        Avendo constatato che il regime in questione era stato attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, la Commissione ha disposto il recupero degli aiuti così concessi presso i loro beneficiari, il cui elenco definitivo doveva essere successivamente redatto dal Regno del Belgio.

A.      Sulla sentenza iniziale

8        In seguito all’adozione della decisione impugnata, il Regno del Belgio e varie imprese hanno proposto ricorsi volti all’annullamento di tale decisione, tra cui le ricorrenti che hanno depositato i loro atti introduttivi presso la cancelleria del Tribunale tra il 25 maggio e il 25 novembre 2016.

9        Il 16 febbraio 2018, in applicazione dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, la presidente della Settima Sezione del Tribunale, sentite le parti, ha deciso di sospendere il procedimento, in particolare nelle cause T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, fino all’adozione della decisione che definisce il giudizio nelle cause T‑131/16 e T‑263/16.

10      Con la sentenza del 14 febbraio 2019, Belgio e Magnetrol International/Commissione (T‑131/16 e T‑263/16; in prosieguo: la «sentenza iniziale», EU:T:2019:91), in primo luogo, il Tribunale ha respinto in quanto infondati i motivi vertenti, in sostanza, sul travalicamento, da parte della Commissione, delle sue competenze in materia di aiuti di Stato e su un’ingerenza nelle competenze esclusive del Regno del Belgio in materia di fiscalità diretta.

11      In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, la Commissione avesse erroneamente constatato l’esistenza di un regime di aiuti, in violazione dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 [TFUE] (GU 2015, L 248, pag. 9), e, di conseguenza, ha annullato la decisione impugnata, non ritenendo necessario esaminare gli altri motivi dedotti contro di essa.

B.      Sulla sentenza su impugnazione

12      A seguito dell’impugnazione proposta avverso la sentenza iniziale, la Corte ha pronunciato la sua sentenza del 16 settembre 2021, Commissione/Belgio e Magnetrol International (C‑337/19 P; in prosieguo: la «sentenza su impugnazione», EU:C:2021:741).

13      Nella sentenza su impugnazione la Corte ha ritenuto che la sentenza iniziale fosse viziata da errori di diritto in quanto in essa si era affermato che la Commissione aveva erroneamente concluso per l’esistenza di un regime di aiuti nel caso di specie.

14      Sulla base di tali errori constatati dalla Corte, la sentenza iniziale è stata annullata.

15      Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte ha deciso di statuire definitivamente sui motivi che essa ha considerato maturi per la decisione, vale a dire quelli riguardanti l’ingerenza della Commissione nelle competenze esclusive del Regno del Belgio in materia di fiscalità diretta, da un lato, e quelli relativi all’esistenza di un regime di aiuti, dall’altro.

16      Pertanto, anzitutto e al pari del Tribunale, la Corte ha respinto i motivi relativi all’ingerenza della Commissione nelle competenze esclusive del Regno del Belgio in materia di fiscalità diretta.

17      La Corte ha poi concluso che il regime di esenzione degli utili in eccesso poteva essere considerato un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, e che, di conseguenza, i motivi relativi all’esistenza di un regime di aiuti dovevano essere respinti in quanto infondati.

18      Infine, per quanto riguarda gli altri motivi di annullamento dedotti dal Regno del Belgio e da Magnetrol International, la Corte ha ritenuto che lo stato degli atti non consentisse di statuire sulla controversia e ha rinviato la causa al Tribunale affinché statuisse su detti motivi.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

19      In seguito alla sentenza su impugnazione e conformemente all’articolo 216, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il 20 ottobre 2021, la causa T‑263/16 RENV è stata attribuita alla Seconda Sezione ampliata del Tribunale.

20      Conformemente all’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura, Magnetrol International e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte entro i termini impartiti. Inoltre, ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 3, del medesimo regolamento, sono state depositate osservazioni scritte complementari.

21      Con atto separato, depositato il 2 marzo 2022, Magnetrol International ha chiesto al Tribunale di ritirare dal fascicolo l’allegato n. 1 delle osservazioni depositate dalla Commissione nella causa T‑263/16 RENV, ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 3, del regolamento di procedura, o, in alternativa, di richiedere osservazioni alle parti menzionate in tale allegato e, successivamente, di sentirla su tali osservazioni. Con ordinanza del 14 settembre 2022, il Tribunale ha deciso di rinviare l’esame di tale domanda al giudizio di merito nella causa T‑263/16 RENV, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 7, del regolamento di procedura.

22      Dopo aver sentito le parti, il 26 aprile 2022 la Seconda Sezione del Tribunale ha disposto la riassunzione del procedimento nelle cause T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, ai sensi dell’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

23      In seguito alla riassunzione del procedimento nelle loro rispettive cause, le parti interessate hanno depositato entro i termini impartiti le loro osservazioni in risposta a quesiti del Tribunale riguardanti la recente giurisprudenza della Corte e del Tribunale.

24      Inoltre, le parti principali sono state sentite sull’eventuale riunione delle cause di cui trattasi ai fini della fase orale del procedimento nonché della decisione che definisce il giudizio.

25      Alla luce delle ordinanze del 1º agosto 2022 Atlas Copco Airpower e Atlas Copco/Commissione [C‑31/22 P(I), EU:C:2022:620], del 1º agosto 2022, Anheuser-Busch Inbev, Ampar/Magnetrol International e Commissione [C‑32/22 P(I), EU:C:2022:621], e del 1º agosto 2022, Soudal e Esko-Graphics/Magnetrol e Commissione [C‑74/22 P(I), EU:C:2022:632], tutte le intervenienti dinanzi alla Corte nel procedimento su impugnazione sono state considerate intervenienti dinanzi al Tribunale nella causa T‑263/16 RENV e le loro osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 217, paragrafo 1, del regolamento di procedura sono state inserite nel fascicolo di tale causa.

26      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione impugnata;

–        in ogni caso, annullare gli articoli da 2 a 4 di detto dispositivo, nei limiti in cui tali articoli, da un lato, impongono il recupero degli aiuti presso entità diverse da quelle che hanno ricevuto una decisione anticipata e, dall’altro, ordinano il recupero di un importo pari ai risparmi d’imposta realizzati dal beneficiario interessato, senza consentire al Regno del Belgio di tener conto di un’effettiva rettifica in aumento da parte di un’altra amministrazione fiscale;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese;

III. In diritto

28      Occorre riunire le cause di cui trattasi ai fini della decisione che definisce il giudizio, sentite le parti, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

A.      Sulla situazione di Celio International

29      Nell’atto introduttivo e sotto il titolo relativo alla «ricevibilità», Celio International, nella causa T‑832/16, sostiene di non essere interessata dalla decisione impugnata, la quale verte esclusivamente sulle decisioni anticipate in materia fiscale relative agli utili in eccesso, dal momento che essa non ha ricevuto alcuna decisione anticipata. Essa sostiene, infatti, che l’accordo preventivo in materia di prezzi dalla stessa concluso con l’amministrazione fiscale belga non è una decisione anticipata in materia fiscale relativa agli utili in eccesso.

30      In primo luogo, è necessario constatare che Celio International figura effettivamente quale beneficiaria del regime in questione nell’elenco contenuto in allegato alla decisione impugnata, benché tale elenco sia fornito dalla Commissione solo a titolo «puramente indicativo».

31      In secondo luogo, occorre rilevare che, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha ricordato che, nell’ambito di un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a studiare le sue caratteristiche per valutare se tale regime conferisca un vantaggio selettivo ai suoi beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da incidere sugli scambi tra Stati membri. Pertanto, in una decisione riguardante un simile regime, la Commissione non era tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sul fondamento di un regime del genere (sentenza su impugnazione, punto 77). Pertanto, non si può addebitare alla Commissione di non aver preso in considerazione la situazione individuale di Celio International per quanto riguarda, in particolare, l’accordo sui prezzi di trasferimento che essa ha concluso con le autorità fiscali belghe.

32      In terzo luogo e per queste medesime ragioni, non può ritenersi che la decisione impugnata sia viziata da un’insufficienza di motivazione per il fatto che essa non abbia fornito una risposta specifica alle osservazioni di Celio International vertenti sulla sua situazione individuale.

33      In quarto luogo, e in ogni caso, alla luce della descrizione dell’accordo sui prezzi di trasferimento effettuata dalla stessa Celio International, in particolare nelle sue osservazioni depositate nell’ambito del procedimento amministrativo, si può ritenere che tale accordo tra la commissione di ruling e quest’ultima si basava sul fatto che essa apparteneva a un gruppo multinazionale di imprese e svolgeva, in maniera centralizzata, una serie di funzioni per detto gruppo nel suo complesso. Tale accordo prevedeva, in sostanza, che, nel corso di ciascun esercizio fiscale successivo alla sua adozione e in funzione dei risultati ottenuti in esito a transazioni con altre entità del medesimo gruppo, Celio International sarebbe stata tassata su utili corrispondenti a un determinato margine operativo. Pertanto, veniva indicato che, qualora gli utili registrati da Celio International fossero stati inferiori a tale margine operativo, per calcolare i suoi utili imponibili sarebbe stata effettuata una rettifica in aumento degli utili, ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera a), del CIR 92, mentre, qualora gli utili registrati avessero superato tale soglia, sarebbe stata effettuata una rettifica in diminuzione, ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Quest’ultima rettifica in diminuzione non era subordinata all’accertamento di una rettifica primaria in aumento in un altro Stato membro.

34      Pertanto, nei limiti in cui l’accordo in questione prevedeva una rettifica in diminuzione quando gli utili effettivamente registrati da Celio International superavano un utile ipotetico corrispondente a un determinato margine operativo, veniva concessa un’esenzione degli utili eccedenti tale utile ipotetico, secondo la tesi sostenuta dalla Commissione nella decisione impugnata.

35      Stanti tali circostanze, gli argomenti di Celio International vertenti sul fatto che la sua situazione non rientrerebbe nell’ambito di applicazione della decisione impugnata non possono essere addotti avverso detta decisione, nella misura in cui quest’ultima riguarda un regime di aiuti. Essi sono, in ogni caso, infondati.

B.      Nel merito

36      A sostegno dei loro ricorsi e sulla base di atti introduttivi praticamente identici, le ricorrenti deducono quattro motivi: il primo verte su un errore manifesto di valutazione, sull’abuso di potere e sul difetto di motivazione, nella parte in cui la decisione impugnata ha constatato l’esistenza di un regime di aiuti; il secondo verte sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui la decisione ha qualificato il regime in questione come misura selettiva; il terzo verte sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione, nella parte in cui la Commissione ha concluso che il regime in questione conferiva un vantaggio; e il quarto, dedotto in subordine, verte sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, sull’abuso di potere e sul difetto di motivazione, nei limiti in cui la decisione impugnata ha ordinato al Regno del Belgio di recuperare l’importo dell’aiuto.

37      Poiché la Corte, nella sentenza su impugnazione, ha già statuito sul primo motivo dedotto da Magnetrol International nella causa T‑263/16, il Tribunale non deve più pronunciarsi su detto motivo nella causa T‑263/16 RENV. Per quanto riguarda le altre cause, tale motivo, che contesta la constatazione operata dalla Commissione circa l’esistenza di un regime di aiuti, fa sempre parte delle controversie sulle quali il Tribunale deve statuire, atteso che quest’ultimo non è stato formalmente ritirato.

1.      Sul primo motivo, dedotto nelle cause T265/16, T311/16, T319/16, T321/16, T343/16, T350/16, T444/16, T800/16 e T832/16, vertente su un errore manifesto di valutazione, sullabuso di potere e sul difetto di motivazione nella parte in cui la decisione impugnata constata lesistenza di un regime di aiuti

38      Nelle cause T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, si afferma, in sostanza, che la decisione impugnata non dimostra l’esistenza di un regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, e che, in ogni caso, la conclusione relativa all’esistenza di un regime di aiuti si basa su una motivazione insufficiente e contraddittoria.

39      La Commissione ritiene che tale motivo debba essere respinto.

40      A tal riguardo, occorre ricordare che, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha respinto in quanto infondato il motivo dedotto da Magnetrol International, che verteva sull’erronea conclusione relativa all’esistenza di un regime di aiuti nel caso di specie.

41      In tali circostanze, al pari della Corte nella sentenza su impugnazione, occorre respingere il primo motivo dedotto nelle cause T‑265/16, T‑311/16, T‑319/16, T‑321/16, T‑343/16, T‑350/16, T‑444/16, T‑800/16 e T‑832/16, in quanto identico a quello invocato da Magnetrol International nella causa T‑263/16.

2.      Sul secondo motivo, nella misura in cui verte sulla violazione dellarticolo 107 TFUE nonché dellobbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la decisione impugnata qualifica il regime in questione come misura selettiva, nellambito del ragionamento in via principale della Commissione

42      Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione. Nell’ambito di tale motivo, contro il ragionamento della Commissione circa l’esistenza di un vantaggio selettivo, effettuato in via principale, le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione ha erroneamente confuso le nozioni di «vantaggio» e di «selettività» e che essa non ha dimostrato che l’esenzione degli utili in eccesso costituisse una misura selettiva consistente in un trattamento differenziato di società che si trovavano in situazioni di fatto e di diritto comparabili e che, pertanto, il regime in questione fosse selettivo.

43      La Commissione ritiene che il motivo dedotto dalle ricorrenti debba essere respinto.

a)      Sullanalisi congiunta delle nozioni di «vantaggio» e di «selettività»

44      Anzitutto, occorre ricordare che la motivazione di un atto adottato dalla Commissione deve consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata al fine, da un lato, di poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata oppure no e, dall’altro, di consentire al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo controllo di legittimità. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo 296 TFUE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (sentenze del 15 giugno 2005, Corsica Ferries France/Commissione, T‑349/03, EU:T:2005:221, punti da 62 a 63; del 16 ottobre 2014, Eurallumina/Commissione, T‑308/11, non pubblicata, EU:T:2014:894, punto 44, e del 6 maggio 2019, Scor/Commissione, T‑135/17, non pubblicata, EU:T:2019:287, punto 80).

45      Inoltre, occorre rilevare che, nell’analisi delle condizioni elencate all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE affinché una misura costituisca un aiuto di Stato, tra cui quella relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo, la nozione di «vantaggio» e quella della sua «selettività» costituiscono due criteri distinti. Per quanto riguarda il vantaggio, la Commissione deve dimostrare che la misura migliora la situazione finanziaria del beneficiario (v., in tal senso, sentenza del 2 luglio 1974, Italia/Commissione, 173/73, EU:C:1974:71, punto 33). Per quanto riguarda la selettività, invece, la Commissione deve dimostrare che il vantaggio non va a beneficio di altre imprese in una situazione giuridica e di fatto analoga a quella del beneficiario alla luce dell’obiettivo del sistema di riferimento (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 49).

46      Al riguardo, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza, il requisito della selettività derivante dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE deve essere chiaramente distinto dall’individuazione concomitante di un vantaggio economico, in quanto, quando la Commissione rileva la presenza di un vantaggio, inteso in senso ampio, direttamente o indirettamente ascrivibile a una determinata misura, essa è tenuta a dimostrare, inoltre, che tale vantaggio vada a favore specificamente di una o più imprese (sentenza del 4 giugno 2015, Commissione/MOL, C‑15/14 P, EU:C:2015:362, punto 59).

47      Si deve nondimeno precisare che dalla giurisprudenza della Corte si evince che questi due criteri possono essere esaminati congiuntamente, come una «terza condizione» ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, relativa all’esistenza di un «vantaggio selettivo» (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione, C‑270/15 P, EU:C:2016:489, punto 32).

48      Nella decisione impugnata il ragionamento della Commissione riguardante il vantaggio si colloca nell’ambito dell’analisi sull’esistenza di un vantaggio selettivo, ossia nel punto 6.3, intitolato «Esistenza di un vantaggio selettivo». In tale contesto, la Commissione ha effettivamente esaminato il criterio del vantaggio.

49      In via preliminare, al considerando 125 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l’esenzione degli utili in eccesso applicata dalle autorità fiscali belghe non era prevista dal sistema dell’imposta sulle società vigente in Belgio. Inoltre, al considerando 126 della decisione impugnata, la Commissione ha evidenziato il fatto che tale esenzione era calcolata prescindendo dagli utili totali effettivamente registrati dall’entità belga e dalle rettifiche legalmente previste. Al considerando 127 della decisione impugnata, essa ha sottolineato che, sebbene il sistema belga avesse previsto disposizioni particolari applicabili ai gruppi, queste ultime miravano piuttosto a mettere sullo stesso piano le entità integrate in gruppi multinazionali e le imprese autonome.

50      In tale contesto, al considerando 133 della decisione impugnata, la Commissione ha segnalato che, in virtù del sistema dell’imposta sulle società vigente in Belgio, le entità delle società residenti o attive attraverso una stabile organizzazione in Belgio erano tassate sulla base dei loro utili effettivamente registrati, e non sulla base di un livello ipotetico di utili, ragion per cui l’esenzione degli utili in eccesso conferiva un vantaggio alle entità belghe di un gruppo che beneficiavano del regime in questione.

51      Al considerando 135 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale un vantaggio fiscale può essere concesso mediante una riduzione dell’onere fiscale di un’impresa e, in particolare, mediante una riduzione della base imponibile o dell’ammontare dell’imposta dovuta. La Commissione ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, il regime in questione permettesse alle società beneficiarie delle decisioni anticipate di ridurre l’imposta dovuta deducendo dal loro utile effettivamente registrato l’utile cosiddetto «in eccesso». Quest’ultimo veniva calcolato stimando l’utile medio ipotetico di imprese autonome comparabili, cosicché la differenza tra l’utile effettivamente registrato e tale utile medio ipotetico veniva tradotta in una percentuale di esenzione su cui si basava il calcolo della base imponibile stabilita per i cinque anni di applicazione della decisione anticipata. Poiché tale base imponibile, così calcolata in base a decisioni anticipate concesse in forza del regime in questione, era inferiore alla base imponibile in assenza di dette decisioni, ne sarebbe derivato un vantaggio.

52      Di conseguenza, dai considerando della decisione impugnata posti in evidenza ai precedenti punti da 49 a 51 emerge che il vantaggio individuato dalla Commissione consisteva nella mancata tassazione degli utili in eccesso delle società beneficiarie e nella tassazione degli utili di queste ultime calcolati a partire da un utile medio ipotetico prescindendo dall’utile totale realizzato da tali società e dalle rettifiche legalmente previste, in virtù delle decisioni anticipate, a titolo del regime in questione. Secondo la Commissione, una siffatta imposizione rappresentava una riduzione dell’onere fiscale sopportato dai beneficiari del regime rispetto a quello che sarebbe derivato da un’imposizione normale, nell’ambito del sistema dell’imposta sulle società vigente in Belgio, la quale avrebbe riguardato la totalità degli utili effettivamente registrati, dopo l’applicazione delle rettifiche legalmente previste.

53      L’analisi propriamente detta della selettività di tale vantaggio, poi, si trova da un lato, ai considerando da 136 a 141 della decisione impugnata, all’interno del punto 6.3.2.1 di detta decisione, quanto al ragionamento in via principale della Commissione sulla selettività, basato sull’esistenza di una deroga al sistema comune dell’imposta sulle società in Belgio. Dall’altro lato, la selettività del vantaggio, rappresentato dall’esenzione degli utili in eccesso, è analizzata anche ai considerando da 152 a 170 della decisione impugnata, all’interno del punto 6.3.2.2 di detta decisione, per quanto riguarda il ragionamento sulla selettività, presentato dalla Commissione in subordine, basato sull’esistenza di una deroga al principio di libera concorrenza.

54      Da quanto precede risulta che le giustificazioni addotte dalla Commissione a sostegno delle sue constatazioni quanto all’esistenza di un vantaggio e al carattere selettivo di quest’ultimo soddisfano i requisiti dell’obbligo di motivazione quali enunciati al precedente punto 44.

55      Inoltre, il fatto che, da un punto di vista formale, l’analisi del vantaggio sia stata inserita in una sezione che comprende anche l’esame della selettività non rivela l’assenza di un esame nel merito delle due nozioni, nella misura in cui l’esistenza di un vantaggio, da un lato, e l’esistenza del suo carattere selettivo, dall’altro, sono effettivamente analizzati (v., in tal senso, sentenza 24 settembre 2019, Paesi Bassi e a./Commissione, T‑760/15 e T‑636/16, EU:T:2019:669, punto 129). Pertanto, occorre respingere le censure delle ricorrenti vertenti su un errore di diritto e su un errore manifesto di valutazione a causa di una siffatta analisi congiunta.

b)      Sullesistenza di un vantaggio selettivo conferito dal regime in questione

56      In sostanza, le ricorrenti, sostenute al riguardo dalle intervenienti nella causa T‑263/16 RENV, Soudal NV, Esko-Graphics BVBA, Flir Systems Trading Belgium, Celio International, Anheuser-Busch Inbev, Ampar, Atlas Copco Airpower, Atlas Copco AB e ZF CV Systems Europe, sostengono che la Commissione non ha dimostrato che l’esenzione degli utili in eccesso costituisse un’applicazione erronea da parte delle autorità fiscali belghe dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e, quindi, una deroga al sistema di riferimento e che una siffatta applicazione generasse una differenza di trattamento tra società che si trovavano in situazioni di fatto e di diritto comparabili. Essa non sarebbe quindi riuscita a dimostrare che il regime in questione fosse selettivo.

57      Le ricorrenti affermano infatti che, nell’ambito del ragionamento principale, in primo luogo, la Commissione ha erroneamente definito il sistema di riferimento, prendendo in considerazione l’obiettivo del sistema fiscale come facente parte della tassazione normale. Inoltre, la Commissione avrebbe erroneamente preso in considerazione, quale imposizione normale, ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, la propria interpretazione di detta disposizione. In secondo luogo, esse sostengono che la Commissione ha erroneamente ritenuto che le autorità fiscali belghe avessero proceduto a un’applicazione contra legem di tale disposizione. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che la Commissione ha erroneamente ritenuto che il regime in questione comportasse un trattamento differenziato tra operatori economici che si trovavano, alla luce degli obiettivi propri delle norme in questione, in una situazione di fatto e di diritto comparabile.

1)      Sul sistema di riferimento

58      Le ricorrenti, alla luce della recente giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, addebitano alla Commissione di essere incorsa in vari errori che hanno inficiato la sua valutazione del sistema di riferimento, sulla quale essa ha fondato il suo esame della selettività del regime di cui trattasi. Tali errori riguarderebbero l’inclusione dell’obiettivo del sistema fiscale nella definizione del sistema di riferimento e l’erronea interpretazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, che farebbe parte di detto sistema di riferimento.

59      Al riguardo, occorre ricordare che la determinazione del sistema di riferimento assume un’importanza maggiore nel caso di misure fiscali, dato che l’esistenza di un vantaggio economico, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, può essere accertata solo con riferimento a un livello di tassazione definito «normale». Pertanto, l’individuazione di tutte le imprese che si trovino in una situazione materiale e giuridica analoga dipende dalla definizione preliminare del regime giuridico alla luce del cui obiettivo deve, se del caso, essere esaminata la comparabilità della situazione materiale e giuridica, rispettivamente, delle imprese favorite dalla misura di cui trattasi e di quelle che non lo sono (v. sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punto 69 e giurisprudenza ivi citata).

60      In siffatto contesto, è stato giudicato che la determinazione del sistema di riferimento, che deve essere effettuata al termine di un dibattito in contraddittorio con lo Stato membro interessato, deve risultare da un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale di tale Stato (v. sentenza del 6 ottobre 2021, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C‑51/19 P e C‑64/19 P, EU:C:2021:793, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

61      Inoltre, da giurisprudenza costante risulta che, se è vero che gli Stati membri devono quindi astenersi dall’adottare qualsiasi misura fiscale che possa costituire un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, ciò non toglie che, al di fuori dei settori nei quali il diritto tributario dell’Unione è oggetto di armonizzazione, è lo Stato membro interessato a determinare, mediante l’esercizio delle proprie competenze in materia di fiscalità diretta e nel rispetto della sua autonomia fiscale, le caratteristiche costitutive dell’imposta, le quali definiscono, in linea di principio, il sistema di riferimento o il regime fiscale «normale», a partire dal quale occorre analizzare la condizione relativa alla selettività. Ciò vale in particolare per la determinazione della base imponibile e del suo fatto generatore (v. sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 65 e 73 e giurisprudenza ivi citata).

62      Ne consegue che solo il diritto nazionale applicabile nello Stato membro interessato deve essere preso in considerazione al fine di individuare il sistema di riferimento in materia di fiscalità diretta, essendo tale individuazione a sua volta un presupposto indispensabile al fine di valutare non solo se esista un vantaggio, ma anche se quest’ultimo abbia carattere selettivo.

63      Inoltre, al fine di stabilire se una misura fiscale abbia fatto beneficiare a un’impresa di un vantaggio selettivo, incombe alla Commissione procedere a un raffronto con il sistema di tassazione normalmente applicabile nello Stato membro interessato, al termine di un esame obiettivo del contenuto, dell’articolazione e degli effetti concreti delle norme applicabili in forza del diritto nazionale di detto Stato. Nell’esame dell’esistenza di un vantaggio fiscale selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e al fine di stabilire l’onere fiscale che deve normalmente gravare su un’impresa, non possono quindi essere presi in considerazione parametri e regole esterni al sistema tributario nazionale di cui trattasi, a meno che quest’ultimo non vi faccia esplicito riferimento (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione, C‑885/19 P e C‑898/19 P, EU:C:2022:859, punti 92 e 96).

64      Nel caso di specie, ai considerando da 121 a 129 della decisione impugnata, la Commissione ha esposto la sua posizione riguardo al sistema di riferimento.

65      Ai considerando 121 e 122 della decisione impugnata, la Commissione ha infatti affermato che il sistema di riferimento era il sistema di tassazione ordinario degli utili delle società previsto dal regime dell’imposta sul reddito delle società vigente in Belgio, il cui obiettivo era tassare gli utili di tutte le società soggette all’imposta in questo paese. La Commissione ha rilevato che il sistema dell’imposta sulle società vigente in Belgio si applicava alle società ivi residenti e alle filiali belghe di società non residenti. In forza dell’articolo 185, paragrafo 1, del CIR 92, le società residenti in Belgio erano tenute a versare l’imposta sul reddito delle società in riferimento all’importo totale degli utili da esse realizzati, tranne nel caso dell’applicazione di una convenzione contro le doppie imposizioni. Inoltre, in forza degli articoli 227 e 229 del CIR 92, le società non residenti erano assoggettate all’imposta sul reddito delle società solo per alcuni tipi di redditi specifici di origine belga. Inoltre, la Commissione ha evidenziato che, in entrambi i casi, l’imposta belga sulle società era dovuta sull’utile totale, il quale era determinato secondo le regole relative al calcolo degli utili quali definiti all’articolo 24 del CIR 92. In virtù dell’articolo 185, paragrafo 1, del CIR 92, in combinato disposto con gli articoli 1, 24, 183, 227 e 229 del CIR 92, l’utile complessivo corrispondeva ai ricavi delle società meno le spese deducibili di cui si aveva generalmente nota in contabilità, sicché l’utile effettivamente registrato costituiva il punto di partenza del calcolo dell’utile totale imponibile, fatta salva l’applicazione, in un secondo momento, delle rettifiche in aumento e in diminuzione previste dal sistema dell’imposta sul reddito delle società vigente in Belgio.

66      Per quanto riguarda, in primo luogo, l’inclusione dell’obiettivo del sistema fiscale nella definizione del sistema di riferimento, occorre rilevare che l’obiettivo del sistema di riferimento è effettivamente evocato dalla Commissione nell’ambito di tale definizione. Tuttavia, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, basandosi sulle conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Fiat Chrysler Finance Europe/Commissione (C‑885/19 P, EU:C:2021:1028), il solo fatto di aver evocato l’obiettivo del sistema di riferimento non implica che la Commissione abbia esaminato la selettività del regime in questione rispetto al solo obiettivo in questione.

67      A tal riguardo, dai considerando 121 e 122 della decisione impugnata si evince che, ai fini della determinazione del sistema di riferimento, la Commissione ha preso in considerazione le disposizioni del CIR 92 che erano applicabili ai fini dell’imposta sulle società in Belgio, rinviando nel contempo alla descrizione dettagliata di tali disposizioni al punto 2 della decisione impugnata. La Commissione non ha quindi determinato il sistema di riferimento alla luce dell’obiettivo del sistema fiscale belga.

68      Inoltre, occorre ricordare la giurisprudenza costante, di cui al precedente punto 45, secondo la quale, nell’ambito dell’analisi della selettività, l’obiettivo del sistema di riferimento è rilevante ai fini del confronto tra la situazione degli operatori interessati dalla misura in questione e quella degli altri operatori. Orbene, è ai fini di tale confronto che l’obiettivo del sistema di riferimento è stato evocato ai considerando 122 e 129 della decisione impugnata.

69      Inoltre, dal punto 6.3.2.1 della decisione impugnata si evince che la Commissione ha esaminato in quale misura l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, effettuata dalle autorità fiscali belghe, nell’ambito delle decisioni anticipate, derogasse al sistema dell’imposta sul reddito delle società in Belgio descritto al punto 6.3.1 della decisione impugnata, il quale rinvia al punto 2 di detta decisione che descrive le disposizioni del CIR 92 relative al sistema dell’imposta sulle società in Belgio. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, è proprio rispetto alle disposizioni del diritto tributario belga applicabile, incluso l’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, che la Commissione ha esaminato se l’applicazione delle stesse da parte dalle autorità fiscali belghe derogasse a tale sistema.

70      Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserita erronea interpretazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, le ricorrenti, sostenute al riguardo dalle intervenienti, contestano alla Commissione il fatto di aver ritenuto che l’utile imponibile si basasse sull’utile totale registrato delle società soggette ad imposta, mentre invece, secondo il diritto tributario belga, quando si tratta di imprese collegate, l’utile imponibile dovrebbe essere determinato applicando il principio di libera concorrenza e tenendo conto delle rettifiche in aumento e in diminuzione previste al riguardo.

71      Sotto un primo profilo, occorre rilevare, come correttamente indicato dalla Commissione al considerando 122 della decisione impugnata, che, a fini fiscali, in Belgio, i redditi imponibili comprendono in particolare gli utili quali definiti all’articolo 24 del CIR 92 all’interno della sezione relativa all’imposta sulle persone fisiche.

72      L’articolo 24 del CIR 92 prevede che i redditi imponibili delle imprese industriali, commerciali e agricole comprendono tutti i redditi derivanti da attività imprenditoriali, come gli utili provenienti da «tutte le operazioni gestite dalle organizzazioni di tali imprese o tramite loro» e da «qualsiasi incremento del valore delle attività (…) e da qualsiasi decremento del valore delle passività (…) quando queste plusvalenze o minusvalenze sono state registrate o espresse nella contabilità o nei conti annuali».

73      Inoltre, il considerando 122 della decisione impugnata rinvia all’articolo 183 e all’articolo 185, paragrafo 1, del CIR 92. In virtù dell’articolo 183 del CIR 92, il tipo di redditi soggetti all’imposta sulle società è lo stesso dei redditi previsti in materia di imposta sulle persone fisiche, il cui calcolo si basa sul principio secondo cui il reddito imponibile è costituito dall’insieme dei redditi netti, tra cui gli utili, meno le spese deducibili. Inoltre, in forza dell’articolo 185, paragrafo 1, del CIR 92, le società sono tassabili sull’ammontare totale degli utili.

74      Ne consegue che, secondo le disposizioni del CIR 92, ai fini dell’imposta sulle società, il calcolo dei redditi imponibili si effettua a partire da tutti gli utili realizzati o contabilizzati dalle imprese assoggettate all’imposta in Belgio, sui quali sono applicabili le deduzioni legalmente previste.

75      Sotto un secondo profilo, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti e le intervenienti, la Commissione non ha tralasciato il fatto che, per quanto riguarda gli utili derivanti da transazioni tra società collegate, dovevano essere effettuate rettifiche ai fini della determinazione degli utili imponibili della società assoggettata all’imposta in Belgio.

76      È vero che al considerando 133 della decisione impugnata viene indicato che, nell’ambito del sistema di tassazione ordinario degli utili delle società previsto dal sistema dell’imposta sulle società in Belgio, le entità assoggettate all’imposta vigente in Belgio sono tassate sulla base del loro utile complessivo, vale a dire sulla base del loro utile effettivamente registrato, e non sulla base di un livello ipotetico di utile.

77      Tuttavia, tale constatazione non implica che la Commissione non abbia preso in considerazione le rettifiche previste dal sistema dell’imposta sulle società vigente in Belgio. Infatti, in particolare al considerando 123 della decisione impugnata, la Commissione ha riconosciuto che, proprio ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, al fine di determinare l’utile imponibile di un’impresa belga, esisteva la possibilità di effettuare rettifiche in diminuzione, qualora una parte dell’utile di tale impresa fosse anche inclusa nell’utile imponibile di un’impresa estera collegata.

78      Pertanto, da un lato, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la posizione assunta dalla Commissione nella decisione impugnata non implica che qualsiasi utile registrato dalle società assoggettate all’imposta in Belgio debba essere tassato dalle autorità fiscali belghe senza che possano essere applicate rettifiche agli utili registrati nella contabilità di tali società. Infatti, la Commissione stessa prende in considerazione il fatto che l’utile totale registrato costituisca la base di calcolo soggetto alle rettifiche previste dal sistema ordinario dell’imposta sul reddito delle società vigente in Belgio.

79      Dall’altro lato, dal considerando 68 della decisione impugnata risulta che la Commissione non contesta al Regno del Belgio di applicare rettifiche in generale, ma unicamente la rettifica in diminuzione nell’ambito del regime degli utili in eccesso che essa ha ritenuto essere contra legem.

80      Sotto un terzo profilo, per quanto riguarda la qualificazione di esenzione utilizzata dalla Commissione per definire il sistema degli utili in eccesso a titolo del regime in questione, è pacifico che tale sistema è stato descritto dalle stesse autorità fiscali belghe come «esenzione degli utili in eccesso», consistente nella tassazione unicamente di una parte degli utili, quale definita dalla società considerata con la commissione di ruling. Pertanto, una parte degli utili considerata in eccesso, sulla base della percentuale prevista dalla decisione anticipata, è esclusa dalla base imponibile della società considerata per ciascun esercizio fiscale durante il periodo di validità della decisione anticipata, e ciò indipendentemente dalla natura e dall’importo degli utili realizzati da detta società. Un siffatto sistema può difficilmente essere qualificato come semplice «rettifica», contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti e le intervenienti. Pertanto, non si può contestare alla Commissione il fatto di aver designato il regime applicabile agli utili in eccesso come un’esenzione.

81      Stanti tali circostanze, gli argomenti delle ricorrenti relativi all’inclusione dell’obiettivo del sistema fiscale nella definizione del sistema di riferimento e all’erronea interpretazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, che farebbe parte di detto sistema di riferimento, non possono infirmare la determinazione del sistema di riferimento effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata.

2)      Sull’esistenza di una deroga al sistema di riferimento a causa dell’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 da parte delle autorità fiscali belghe

82      In sostanza, le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver erroneamente ritenuto che le autorità fiscali belghe avessero proceduto a un’applicazione contra legem dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 e di averne dedotto una deroga al sistema di riferimento.

83      Al riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale, nell’esaminare la selettività di una misura fiscale, dopo aver individuato ed esaminato, in un primo momento, il regime fiscale ordinario o «normale» applicabile nello Stato membro interessato, ossia il sistema di riferimento, è necessario, in un secondo momento, valutare e accertare l’eventuale selettività del vantaggio concesso dalla misura fiscale considerata dimostrando che quest’ultima deroga al suddetto regime ordinario, in quanto introduce differenziazioni tra operatori che si trovano, sotto il profilo dell’obiettivo perseguito dal sistema tributario di tale Stato membro, in una situazione fattuale e giuridica analoga (v. sentenza dell’8 settembre 2011, Paint Graphos e a., da C‑78/08 a C‑80/08, EU:C:2011:550, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

84      Occorre ricordare che, ai considerando da 123 a 128 della decisione impugnata, la Commissione ha affermato che l’esenzione degli utili in eccesso non era parte integrante del sistema di riferimento.

85      Inoltre, al punto 6.3.2.1 della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto, in via principale, che il regime belga di esenzione degli utili in eccesso derogasse al sistema ordinario dell’imposta sulle società vigente in Belgio, nella misura in cui quest’ultimo prevedeva che le società fossero tassate sulla base del loro utile complessivo, ossia il loro utile effettivamente registrato, e non sulla base di un utile medio ipotetico che prescindesse dall’utile totale realizzato da tali società e dalle rettifiche legalmente previste.

86      Anzitutto, come correttamente affermato dalla Commissione, al considerando 125 della decisione impugnata, occorre rilevare che l’esenzione degli utili in eccesso, quale praticata dalle autorità fiscali belghe, non è prescritta da nessuna disposizione del CIR 92.

87      Occorre rilevare che la Commissione ha fondato la sua analisi dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 sulla base della formulazione di tale disposizione e dei testi che accompagnavano la sua entrata in vigore. Infatti, ai considerando da 29 a 38 della decisione impugnata, la Commissione ha descritto dettagliatamente, in primo luogo, il testo dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, introdotto dalla legge del 21 giugno 2004, che modifica il CIR 92 e la legge del 24 dicembre 2002 (Moniteur belge del 9 luglio 2004, pag. 54623; in prosieguo: la «legge del 21 giugno 2004»), in secondo luogo, il preambolo che figura nel progetto di detta legge, presentato il 30 aprile 2004 dal governo belga alla Camera dei rappresentanti del Belgio (in prosieguo: «il preambolo della legge del 21 giugno 2004») e, in terzo luogo, la circolare del 4 luglio 2006 riguardante l’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 (in prosieguo: la «circolare amministrativa del 4 luglio 2006»).

88      Nella sua versione applicabile nel caso di specie, infatti, l’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, al quale fa riferimento il considerando 29 della decisione impugnata, è così formulato:

«Fatto salvo il comma 2, per due imprese appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese collegate e per quanto riguarda i loro reciproci rapporti transfrontalieri:

(…)

b)      quando gli utili di un’impresa comprendono gli utili che sono inclusi anche in quelli di un’altra impresa e gli utili così inclusi corrispondono a quelli che sarebbero stati realizzati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti, si procede a un aggiustamento appropriato degli utili della prima impresa.

Il paragrafo 1 si applica con decisione anticipata, fatta salva l’applicazione della convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (90/436) del 23 luglio 1990 e delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione».

89      Nel preambolo della legge del 21 giugno 2004, cui fa riferimento il considerando 34 della decisione impugnata, poi, viene indicato che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 prevede una rettifica corrispondente appropriata al fine di evitare o eliminare una doppia imposizione (eventuale) e che occorre procedere a una rettifica corrispondente solo se l’amministrazione fiscale o la commissione di ruling ritiene che la rettifica primaria sia giustificata sia in linea di principio sia per quanto riguarda il suo ammontare.

90      Inoltre, il preambolo della legge del 21 giugno 2004 precisa che detta disposizione non si applica se l’utile realizzato nello Stato partner è aumentato in misura tale da superare quello che sarebbe stato ottenuto in caso di applicazione del principio di libera concorrenza, atteso che le autorità fiscali belghe non sono obbligate ad accettare le conseguenze di una rettifica arbitraria o unilaterale nello Stato partner.

91      Infine, la circolare amministrativa del 4 luglio 2006, cui fa riferimento il considerando 38 della decisione impugnata, ribadisce che una siffatta rettifica in diminuzione non si applica quando la rettifica primaria in aumento operata da un’altra giurisdizione è eccessiva. Inoltre, detta circolare riprende ampiamente il testo del preambolo della legge del 24 giugno 2004, nella parte in cui ricorda che la rettifica corrispondente in diminuzione trova il suo significato nel principio di libera concorrenza, che essa ha lo scopo di evitare o di eliminare una doppia imposizione (eventuale) e che deve essere effettuata in modo adeguato, nel senso che le autorità fiscali belghe possono procedere a tale rettifica solo se quest’ultima è giustificata sia in linea di principio sia per quanto riguarda il suo ammontare.

92      Pertanto, dalla formulazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 risulta che la rettifica in diminuzione è prevista nell’ambito dei rapporti transfrontalieri tra due società collegate e che deve essere corrispondente, nel senso che essa è applicabile solo a condizione che gli utili oggetto della rettifica siano inclusi anche negli utili dell’altra impresa e che tali utili così inclusi corrispondano a quelli che sarebbero stati realizzati da quest’altra impresa se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti.

93      Tale constatazione è confermata tanto dal preambolo della legge del 21 giugno 2004 quanto dalla circolare amministrativa del 4 luglio 2006, che sottolineano che la rettifica corrispondente deve essere appropriata, in linea di principio e per quanto riguarda il suo ammontare, e che non si procede a tale rettifica se gli utili realizzati in un altro Stato sono aumentati in misura tale da superare quelli che sarebbero stati ottenuti in applicazione del principio di libera concorrenza. In tali testi viene infatti indicato che la rettifica in diminuzione prevista dall’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 richiede una correlazione tra gli utili rettificati al ribasso in Belgio e utili inclusi in un’altra società del gruppo stabilita in un altro Stato.

94      Inoltre, se è vero che tali testi fanno riferimento all’obiettivo di evitare un’eventuale doppia imposizione, un siffatto riferimento non può eliminare la condizione esplicitamente prevista dall’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, relativa al fatto che gli utili da rettificare devono anche essere stati inclusi negli utili di un’altra società e che tali utili così inclusi corrispondono a utili che sarebbero stati realizzati da quest’altra società se le condizioni convenute tra le stesse fossero state quelle che sarebbero state concordate tra società indipendenti. Pertanto, la rettifica prevista all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non è subordinata alla condizione che gli utili da rettificare siano stati effettivamente tassati in un altro Stato. L’applicazione di tale disposizione richiede unicamente che gli utili da rettificare siano stati inclusi negli utili di un’altra entità e che tali utili corrispondano a utili che sarebbero stati realizzati se le condizioni convenute quanto ai loro rapporti fossero state quelle concordate tra società indipendenti. Infatti, è proprio quando gli utili di un’entità belga sono inclusi anche negli utili di un’altra società, stabilita in un altro Stato, che può esistere la possibilità di una doppia imposizione.

95      Per contro, il regime degli utili in eccesso applicato dalle autorità fiscali belghe prevede una rettifica in diminuzione degli utili senza che siano soddisfatte le condizioni previste all’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.

96      Tale regime, come descritto dalla Commissione ai considerando da 13 a 22 della decisione impugnata, consisteva, in sostanza, in un’esenzione unilaterale in linea astratta di una parte fissa o di una percentuale fissa dell’utile effettivamente registrato da un’entità belga appartenente a un gruppo multinazionale.

97      Inoltre, ai considerando da 39 a 42 della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto delle risposte del Ministro delle Finanze belga a interrogazioni parlamentari sull’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 del 13 aprile 2005, dell’11 aprile 2007 e del 6 gennaio 2015. Tali risposte spiegano la prassi amministrativa delle autorità fiscali belghe relativa agli utili in eccesso.

98      Da tali risposte emerge che, nell’ambito del regime degli utili in eccesso, applicato dalle autorità fiscali belghe, la rettifica in diminuzione degli utili che consente di dedurre dalla base imponibile detti utili in eccesso non era subordinata al fatto che gli utili esentati fossero stati inclusi negli utili di un’altra società e che tali utili corrispondessero a utili che sarebbero stati realizzati da quest’altra società se le condizioni convenute tra le stesse fossero state quelle che sarebbero state concordate tra società indipendenti.

99      Inoltre, dalle spiegazioni fornite dal Regno del Belgio, quali riprese in particolare ai considerando da 15 a 20 della decisione impugnata, si evince che l’esenzione applicata dalle autorità fiscali belghe a titolo del regime in questione si fondava su una percentuale di esenzione, calcolata sulla base di un utile medio ipotetico per l’entità belga, ottenuto a partire da un indicatore del livello di utile risultante da un confronto con gli utili delle imprese autonome comparabili e determinato come un valore compreso nell’intervallo interquartile di detto indicatore del livello di utile scelto per un gruppo di imprese autonome comparabili. Tale percentuale di esenzione sarebbe stata applicabile per diversi anni, vale a dire durante il periodo di validità della decisione anticipata. Pertanto, la tassazione delle entità belghe che ne risultava non aveva come punto di partenza la totalità degli utili effettivamente registrati, ai sensi degli articoli 1, 24, 183 e dell’articolo 185, paragrafo 1, del CIR 92, ai quali sarebbero state applicate le rettifiche legalmente previste nel caso dei gruppi di imprese, ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, ma piuttosto un utile ipotetico che prescindeva dall’utile totale realizzato dall’entità belga in questione e dalle rettifiche legalmente previste.

100    Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti fondati su una sentenza del rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles, Belgio) del 21 giugno 2019, occorre rilevare che la questione che si poneva nell’ambito della controversia che ha dato luogo a detta sentenza era se l’amministrazione fiscale belga potesse, in forza dell’articolo 23 della legge del 24 dicembre 2002, ignorare due decisioni anticipate adottate dalla commissione di ruling, in relazione alla quale detto tribunale ha risposto negativamente. Al riguardo, detto tribunale ha esplicitamente constatato che, di per sé, l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 non rientrava nell’ambito della controversia in esame. Tuttavia, per completezza, in risposta a un argomento dell’amministrazione fiscale belga relativo alla portata dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, detto tribunale ha affermato che l’applicazione di tale disposizione richiedeva una valutazione degli utili di ciascuna delle rispettive società interessate dal rapporto infragruppo transfrontaliero. Inoltre, pur precisando che l’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 mirava ad evitare la doppia imposizione, il tribunale ha respinto in quanto irrilevante l’argomento dell’amministrazione belga che metteva in discussione l’applicazione di una siffatta disposizione a causa dell’assenza, nella fattispecie, di una doppia imposizione. Tale sentenza non può, pertanto, mettere in discussione le conclusioni della Commissione.

101    La Commissione ha quindi potuto a ragione concludere, al considerando 136 della decisione impugnata, che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, richiamato dal Regno del Belgio a fondamento del regime in questione, non aveva il senso né l’effetto suggerito da detto regime e, pertanto, che quest’ultimo costituiva piuttosto una deroga al diritto tributario belga, incluso l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.

102    Pertanto, la Commissione non ha erroneamente constatato, nell’ambito del suo ragionamento in via principale, che il regime di esenzione degli utili in eccesso derogava al sistema ordinario dell’imposta sulle società vigente in Belgio.

3)      Sull’esistenza di una differenziazione tra operatori economici che si trovano in una situazione comparabile a causa della deroga al sistema di riferimento

103    Le ricorrenti addebitano alla Commissione di aver erroneamente ritenuto che il regime in questione portasse a una differenziazione di trattamento dei beneficiari rispetto ad altri operatori che si trovavano in una situazione comparabile.

104    Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione ha dedotto, ai considerando da 138 a 140 della decisione impugnata, tre motivi alternativi a sostegno della sua conclusione, che occorre esaminare in successione per completezza.

i)      Sul trattamento differenziato dei beneficiari integrati in un gruppo multinazionale di imprese

105    La Commissione ha ritenuto, al considerando 138 della decisione impugnata, che il regime fosse selettivo in quanto era accessibile unicamente alle entità appartenenti a un gruppo multinazionale di imprese.

106    È vero che l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 è volto ad applicarsi a società integrate in un gruppo multinazionale. Tuttavia, come si evince dal preambolo della legge del 21 giugno 2004, la finalità dell’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92 è di mettere sullo stesso livello le imprese collegate e le imprese non collegate.

107    Al riguardo, come indicato al precedente punto 65, va ricordato che l’obiettivo del sistema di tassazione ordinario del reddito delle società vigente in Belgio, come si evince dal considerando 129 della decisione impugnata, è quello di tassare tutti gli utili imponibili delle entità assoggettate all’imposta sul reddito delle società in Belgio, siano esse autonome o integrate in un gruppo multinazionale di imprese. Inoltre, come affermato al precedente punto 74, secondo le normali regole di imposizione vigenti in Belgio, gli utili imponibili delle imprese sono, alla base, tutti gli utili realizzati o espressi nella contabilità o nei conti annuali da queste ultime.

108    Per contro, l’esenzione degli utili in eccesso applicata dalle autorità fiscali belghe, nella misura in cui deroga all’articolo 185, paragrafo 2, del CIR 92, concedeva uno sgravio fiscale ai beneficiari interessati, per il motivo che essi appartenevano a un gruppo multinazionale di imprese, permettendo loro di dedurre dalla loro base imponibile una parte dei loro utili registrati, senza che tali utili esentatati fossero stati inclusi negli utili di un’altra società del gruppo.

109    Esisterebbe, pertanto, un trattamento differenziato, tra le entità integrate in un gruppo multinazionale che hanno beneficiato, in forza del regime in questione, dell’esenzione degli utili in eccesso nella misura di una percentuale di esenzione calcolata sulla base di un utile medio ipotetico, che prescinde dall’utile totale realizzato da tali società e dalle rettifiche legalmente previste, e altre entità, autonome o integrate all’interno di un gruppo di imprese, che siano state tassate conformemente alle normali regole di tassazione delle società in Belgio sulla totalità dei loro utili effettivamente registrati, se del caso, quanto alle entità integrate, previa applicazione della rettifica ai sensi dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92, secondo le condizioni ivi previste.

110    Di conseguenza, non può contestarsi alla Commissione il fatto di aver sostenuto che le entità appartenenti a un gruppo multinazionale che hanno beneficiato dell’esenzione degli utili in eccesso a titolo del regime in questione, che costituisce una rettifica che non è in quanto tale prevista dalla legge, abbiano ricevuto un trattamento differenziato rispetto ad altre entità in Belgio che non ne hanno beneficiato, sebbene tali entità si trovassero in una situazione di fatto e di diritto comparabile, sotto il profilo dell’obiettivo del sistema ordinario di tassazione del reddito delle società vigente in Belgio, vale a dire tassare tutti gli utili imponibili di tutte le società residenti o attive attraverso una stabile organizzazione in Belgio.

ii)    Sul trattamento differenziato rispetto alle imprese che non hanno proceduto ad investimenti, alla creazione di posti di lavoro o alla centralizzazione di attività in Belgio

111    Al considerando 139 della decisione impugnata, la Commissione ha sostenuto che il regime in questione era selettivo in quanto non era accessibile a società che avessero deciso di non effettuare investimenti, di non creare posti di lavoro o di non centralizzare attività in Belgio. La Commissione ha rilevato che l’articolo 20 della legge del 24 dicembre 2002 subordinava l’adozione delle decisioni anticipate all’esistenza di una situazione o di un’operazione che non avesse prodotto effetti sul piano fiscale e che una decisione anticipata era necessaria al fine di beneficiare dell’esenzione degli utili in eccesso.

112    La Commissione ha altresì rilevato che, nel campione delle decisioni anticipate che concedevano un’esenzione degli utili in eccesso da essa analizzato, ogni decisione anticipata faceva riferimento a ingenti investimenti, alla centralizzazione di attività o alla creazione di posti di lavoro in Belgio. Pertanto, essa ha ritenuto che il requisito relativo alla «nuova situazione», cui erano sottoposte le domande di decisioni anticipate al fine di beneficiare dell’esenzione degli utili in eccesso, desse luogo a un trattamento differenziato tra gruppi multinazionali che modificavano il loro modello aziendale istituendo nuove attività in Belgio e tutti gli altri operatori economici, compresi i gruppi multinazionali, che continuavano a seguire il loro modello aziendale esistente in Belgio.

113    Al riguardo va ricordato che, ai punti da 142 a 144 della sentenza su impugnazione, la Corte ha confermato che la scelta di un campione composto da 22 decisioni anticipate adottate nel 2005, 2007, 2010 e 2013 era appropriata e sufficientemente rappresentativa.

114    Inoltre, occorre rilevare che l’articolo 20 della legge del 24 dicembre 2002 definisce la decisione anticipata come l’atto giuridico in base al quale il servizio pubblico federale delle Finanze determina, conformemente alle disposizioni in vigore, le modalità di applicazione della legge a una situazione o a un’operazione particolare che non ha ancora prodotto effetti sul piano fiscale. Per di più, l’articolo 22 di questa medesima legge precisa che una decisione anticipata non può essere adottata, in particolare, quando la richiesta riguarda situazioni od operazioni identiche a quelle che hanno già prodotto effetti sul piano fiscale nei confronti del richiedente.

115    È vero che dalla lettura delle disposizioni menzionate al precedente punto 114 non si può dedurre che la realizzazione di investimenti, la creazione di posti di lavoro o la centralizzazione di attività in Belgio costituiscano condizioni esplicitamente richieste per l’ottenimento di una decisione anticipata.

116    Tuttavia, dal campione delle decisioni anticipate analizzato dalla Commissione nella decisione impugnata risulta che tali decisioni sono state effettivamente concesse in seguito a proposte dei richiedenti di realizzare investimenti in Belgio, di ricollocarvi talune funzioni o di crearvi un certo numero di posti di lavoro. I tre esempi descritti nella nota a piè di pagina n. 80 della decisione impugnata, in cui i richiedenti le decisioni anticipate in questione hanno illustrato i loro piani di investimento e di ricentralizzazione delle attività in Belgio, rivelano infatti che, nella prassi, la condizione per l’adozione di una decisione anticipata relativa all’esistenza di una situazione che non avesse prodotto effetti fiscali era soddisfatta da investimenti, dalla centralizzazione di attività o dalla creazione di posti di lavoro in Belgio.

117    Al riguardo, occorre ricordare che, nel caso di specie, è proprio la prassi amministrativa delle autorità fiscali belghe, consistente nell’esentare utili mediante decisioni anticipate, che è stata considerata derogatoria a quanto previsto dall’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Orbene, in virtù delle suddette decisioni anticipate, i loro beneficiari hanno ottenuto un vantaggio consistente nella riduzione della loro base imponibile, per via dell’esenzione degli utili cosiddetti in «eccesso». Per contro, le entità che non hanno proceduto a una modifica del loro modello aziendale, al fine di creare situazioni fiscali nuove – che, alla luce di una siffatta prassi, consistevano sistematicamente in investimenti, nella centralizzazione di attività o nella creazione di posti di lavoro in Belgio – e, pertanto, che non hanno chiesto decisioni anticipate sono state tassate sull’insieme dei loro utili imponibili. Pertanto, il regime in questione avrebbe dato luogo a un trattamento differenziato tra società che si trovavano in una situazione di fatto e di diritto comparabile, sotto il profilo dell’obiettivo del sistema ordinario di tassazione del reddito delle società in Belgio.

118    Stanti tali circostanze, non può contestarsi alla Commissione il fatto di aver sostenuto, al considerando 139 della decisione impugnata, che il sistema in questione era selettivo in quanto non era accessibile a società che avevano deciso di non effettuare investimenti in Belgio, di non centralizzarvi attività e di non crearvi posti di lavoro.

iii) Sul trattamento differenziato rispetto alle imprese appartenenti a un gruppo di piccole dimensioni

119    Nel caso di specie, la Commissione ha sostenuto, al considerando 140 della decisione impugnata, che il regime in questione era selettivo dal momento che solo le entità belghe appartenenti a un gruppo multinazionale di grandi o medie dimensioni potevano effettivamente beneficiare dell’esenzione degli utili in eccesso.

120    Al considerando 140 della decisione impugnata, la Commissione ha infatti affermato che solo le entità appartenenti a un gruppo multinazionale sufficientemente grande erano incentivate a ottenere una decisione anticipata, atteso che soltanto all’interno di grandi gruppi di imprese potevano essere generati utili derivanti da sinergie, da economie di scala e da altri vantaggi di importi significativi tali da giustificare la richiesta di decisione anticipata. Inoltre, la Commissione ha rilevato che il processo di concessione di una tale decisione richiedeva una domanda dettagliata che indicasse la nuova situazione a giustificazione dell’esenzione nonché studi sugli utili in eccesso, condizioni queste nettamente più vincolanti per i piccoli gruppi che per i grandi gruppi di società.

121    Al riguardo, è pacifico che, all’interno del campione di 22 decisioni anticipate a titolo del regime in questione esaminato dalla Commissione, quale è stato descritto al considerando 65 della decisione impugnata e che è stato ritenuto appropriato e rappresentativo ai punti da 142 a 144 della sentenza su impugnazione, nessuna di tali decisioni riguardava entità appartenenti a gruppi di imprese di piccole dimensioni.

122    Inoltre, come indicato al considerando 66 della decisione impugnata, è pacifico che, nel corso del procedimento amministrativo, in seguito a una siffatta constatazione da parte della Commissione sulla base del campione di 22 decisioni anticipate e in risposta a una domanda formulata da quest’ultima al riguardo, il Regno del Belgio non è riuscito a suffragare la sua affermazione secondo la quale l’esenzione era stata concessa anche a imprese appartenenti a gruppi di imprese di piccole dimensioni.

123    Pertanto, alla luce della prassi amministrativa cui fa riferimento la Commissione, sono imprese appartenenti a gruppi di grandi e medie dimensioni che si sono avvalse del regime di esenzione degli utili in eccesso, con esclusione di società appartenenti a un gruppo di imprese di piccole dimensioni.

124    Stanti tali circostanze, non può contestarsi alla Commissione il fatto di aver sostenuto, al considerando 140 della decisione impugnata, che il sistema in questione era selettivo in quanto non era accessibile alle imprese appartenenti a un gruppo di piccole dimensioni.

125    In ogni caso, anche supponendo che la Commissione si fosse erroneamente basata su tale motivo relativo al trattamento differenziato rispetto alle imprese appartenenti a un gruppo di piccole dimensioni, ciò non pregiudicherebbe la validità degli altri due motivi dedotti dalla Commissione ed esaminati, rispettivamente, ai precedenti punti da 105 a 110 e da 111 a 118.

c)      Conclusione sul motivo vertente sulla violazione dellarticolo 107 TFUE nonché dellobbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la decisione impugnata qualifica il regime in questione come misura selettiva, nellambito del ragionamento in via principale della Commissione

126    Dalle considerazioni che precedono risulta che, nell’ambito del suo ragionamento in via principale, la Commissione, pur analizzando congiuntamente le nozioni di «vantaggio» e di «selettività», ha sufficientemente motivato la sua constatazione relativa all’esistenza di un vantaggio, atteso che tale analisi è priva di errori. Inoltre, la Commissione ha correttamente ritenuto che il sistema di riferimento fosse il sistema di tassazione ordinario degli utili delle società, previsto dal regime dell’imposta sul reddito delle società vigente in Belgio, il cui obiettivo è l’imposizione degli utili di tutte le società assoggettate all’imposta in Belgio, all’interno del quale è integrato l’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92. Inoltre, la Commissione ha correttamente concluso che il regime di esenzione degli utili in eccesso, senza richiedere che questi ultimi fossero inclusi negli utili di un’altra società, derogava al sistema di riferimento e concedeva un trattamento differenziato ai beneficiari rispetto ad altre entità che si trovavano in una situazione di diritto e di fatto simile, sotto il profilo dell’obiettivo di detto sistema.

127    Pertanto, occorre respingere il presente motivo nei limiti in cui contesta la conclusione della Commissione, nell’ambito del suo ragionamento in via principale, secondo la quale il regime in questione ha concesso a tali beneficiari un vantaggio selettivo, ai sensi dell’articolo 107 TFUE.

128    In tali circostanze, non è necessario esaminare la fondatezza degli argomenti delle ricorrenti, addotti nell’ambito dei motivi secondo e terzo, contro la conclusione della Commissione relativa all’esistenza di un vantaggio selettivo, nell’ambito del suo ragionamento sviluppato in subordine sulla selettività, sviluppato al punto 6.3.2.2 della decisione impugnata.

3.      Sul quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dellarticolo 107 TFUE, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, sullabuso di potere e sul difetto di motivazione nei limiti in cui la Commissione ha ordinato al Regno del Belgio di recuperare gli aiuti concessi dal regime in questione

129    Il quarto motivo, dedotto in subordine, si suddivide in tre parti relative, rispettivamente, alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, all’individuazione dei beneficiari e all’importo degli aiuti da recuperare.

130    La Commissione ritiene che il motivo dedotto dalle ricorrenti debba essere respinto.

a)      Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità

131    Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la Commissione ha violato il principio di tutela del legittimo affidamento, in quanto non sarebbe stato possibile prevedere la posizione della Commissione, in particolare nella misura in cui, nella decisione impugnata, essa ha applicato, ai fini della determinazione degli utili imponibili, un principio di libera concorrenza sui generis, benché non esista alcuna armonizzazione all’interno dell’Unione al riguardo, e nonostante essa non avesse fino ad allora contestato regimi simili applicati da altri Stati membri.

132    Secondo costante giurisprudenza, il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione e la possibilità di avvalersene si estende a qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione nella quale un’istituzione, fornendogli garanzie precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate (v. sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./Commissione, C‑510/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:696, punto 76 e giurisprudenza ivi citata).

133    A tal riguardo, occorre constatare che le ricorrenti si limitano ad affermare che esse non potevano prevedere che le decisioni anticipate avrebbero costituito aiuti di Stato. Esse non adducono alcun argomento, che sia suffragato da elementi di prova, per dimostrare di aver ricevuto dalla Commissione garanzie precise, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 132, tali da far sorgere speranze fondate sul fatto che essa non avrebbe considerato quali aiuti illegali e incompatibili esenzioni concesse con decisioni anticipate che si discostano dal sistema generale di tassazione delle società vigente in Belgio, e in particolare dall’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92.

134    In ogni caso, poiché la Commissione ha correttamente concluso, nel suo ragionamento principale, che il regime di cui trattasi aveva conferito ai suoi beneficiari un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107 TFUE, come risulta dai precedenti punti 126 e 127, gli argomenti delle ricorrenti che fanno valere la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento a causa delle conclusioni della Commissione nell’ambito del suo ragionamento in subordine sono inoperanti.

135    Alla luce di quanto precede, occorre respingere gli argomenti delle ricorrenti relativi alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.

136    Per quanto riguarda la violazione del principio di proporzionalità, occorre ricordare che detto principio, che è parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, esige, secondo giurisprudenza costante, che gli atti delle istituzioni non superino i limiti di ciò che è idoneo e necessario per il conseguimento dello scopo perseguito, fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva (sentenza del 9 settembre 2004, Spagna e Finlandia/Parlamento e Consiglio, C‑184/02 e C‑223/02, EU:C:2004:497, punto 57; v. altresì, in tal senso, sentenze dell’11 luglio 2002, Käserei Champignon Hofmeister, C‑210/00, EU:C:2002:440, punto 59, e del 7 luglio 2009, S.P.C.M. e a., C‑558/07, EU:C:2009:430, punto 41).

137    Al riguardo occorre ricordare che la soppressione di un aiuto illegale mediante recupero è la logica conseguenza dell’accertamento della sua illegalità, sicché il recupero di siffatto aiuto, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del trattato in materia di aiuti di Stato (v. sentenza del 28 luglio 2011, Diputación Foral de Vizcaya e a./Commissione, da C‑471/09 P a C‑473/09 P, non pubblicata, EU:C:2011:521, punto 100 e giurisprudenza ivi citata).

138    Orbene, nel caso di specie, gli argomenti addotti dalle ricorrenti vertenti sul fatto che il recupero sarebbe stato ordinato presso tutti i beneficiari di una decisione anticipata, indipendentemente dalle loro dimensioni, dalle loro risorse e dal loro grado di sofisticatezza, non consentono di mettere in discussione tale principio. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza citata al precedente punto 137, poiché il recupero degli aiuti di Stato è l’unica conseguenza della loro illegalità e della loro incompatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato, esso non può dipendere dalla situazione dei loro beneficiari.

139    Poiché la Commissione ha potuto a ragione constatare, nel caso di specie, che il regime di cui trattasi aveva concesso ai suoi beneficiari aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno ed illegali, il recupero degli aiuti, disposto dalla decisione impugnata, non può costituire una violazione del principio di proporzionalità.

140    Pertanto, occorre respingere la presente parte relativa alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.

b)      Sulla seconda parte, vertente sullabuso di potere, sul difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione a causa dellindividuazione dei beneficiari dellaiuto

141    Le ricorrenti contestano, in sostanza, l’individuazione dei beneficiari dell’aiuto ai considerando da 184 a 186 della decisione impugnata nonché il fatto che l’articolo 2, paragrafo 2, del dispositivo di detta decisione ordini il recupero dell’importo di tale aiuto presso i beneficiari così individuati.

142    Nel caso di specie, la Commissione ha affermato, al considerando 183 della decisione impugnata, che le entità belghe che avevano ottenuto una decisione anticipata che consentiva loro di dedurre gli utili considerati in eccesso, ai fini della determinazione del loro utile imponibile, erano i beneficiari degli aiuti di Stato in questione.

143    Inoltre, al considerando 184 della decisione impugnata, la Commissione ha ricordato che, in materia di aiuti di Stato, persone giuridiche distinte possono essere considerate un’unica unità economica, la quale può essere considerata la beneficiaria dell’aiuto. Essa ha quindi ritenuto che, nel caso di specie, le entità belghe che beneficiavano degli aiuti in questione avessero operato in qualità di entità centrali, a beneficio di altre entità, all’interno dei loro gruppi di imprese che spesso controllavano. Essa ha altresì rilevato che le entità belghe erano, a loro volta, controllate dall’entità che gestiva complessivamente il gruppo di imprese. Pertanto, la Commissione ne ha dedotto che tutto il gruppo multinazionale poteva essere considerato il beneficiario della misura di aiuto.

144    Per di più, al considerando 185 della decisione impugnata, la Commissione ha evidenziato che era tutto il gruppo, indipendentemente dal fatto che fosse organizzato in diverse entità giuridiche, ad aver deciso di centralizzare talune attività in Belgio e di ivi effettuare gli investimenti necessari per beneficiare delle decisioni anticipate.

145    Al considerando 186 della decisione impugnata, essa è quindi giunta alla conclusione che, oltre alle entità belghe ammesse a beneficiare del regime in questione, i gruppi multinazionali ai quali appartenevano tali entità dovevano essere considerati beneficiari del regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

146    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, del dispositivo della decisione impugnata, il Regno del Belgio è tenuto a recuperare l’aiuto di cui all’articolo 1 presso i beneficiari di quest’ultimo. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, di detto dispositivo, gli importi non ancora recuperati presso i beneficiari a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono.

147    In primo luogo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’obbligo di motivazione, occorre rilevare che le constatazioni della Commissione di cui ai considerando da 183 a 186 della decisione impugnata a giustificazione dell’ordine di recupero degli aiuti concessi dal regime in questione presso i gruppi di imprese cui appartenevano i beneficiari delle decisioni anticipate soddisfano i requisiti dell’obbligo di motivazione quali enunciati al precedente punto 44.

148    In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione delle ricorrenti che mette in discussione la fondatezza dell’ordine di recupero presso i gruppi di imprese cui appartenevano i beneficiari delle decisioni anticipate, occorre svolgere le seguenti considerazioni.

149    Si deve anzitutto ricordare che, in una decisione relativa a un regime di aiuti, la Commissione non è tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sulla base di tale regime. È solo allo stadio del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2002, Italia/Commissione, C‑310/99, EU:C:2002:143, punti 89 e 91; del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 63, e del 13 giugno 2019, Copebi, C‑505/18, EU:C:2019:500, punti da 28 a 33).

150    Inoltre, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale quando è chiamata a determinare nell’ambito dell’applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di Stato se, ai fini dell’applicazione segnatamente di queste ultime, entità giuridiche distinte costituiscano un’unità economica (v., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commissione, C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punto 63, e del 25 giugno 1998, British Airways e a./Commissione, T‑371/94 e T‑394/94, EU:T:1998:140, punto 314).

151    Pertanto, si è statuito che la Commissione poteva ritenere, ai fini della valutazione dei beneficiari di un aiuto di Stato e delle conseguenze da trarre da una decisione che dispone di recupero di quest’ultimo, che esistesse un’unità economica tra diverse entità giuridiche distinte, segnatamente quando queste ultime erano collegate da relazioni di controllo (v., in tal senso, sentenze del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, 323/82, EU:C:1984:345, punto 11, e del 16 dicembre 2010, AceaElectrabel Produzione/Commissione, C‑480/09 P, EU:C:2010:787, punto 64).

152    Ai considerando da 184 a 186 della decisione impugnata, la Commissione ha posto in evidenzia il fatto che, nell’ambito del regime in questione, esistevano relazioni di controllo tra l’entità belga e le altre entità del gruppo al quale esse appartenevano. Pertanto, da un lato, la Commissione ha rilevato il fatto che l’entità belga esercitava funzioni centrali per altre entità del gruppo, le quali erano spesso controllate da detta entità. Dall’altro lato, la Commissione ha sottolineato il fatto che le decisioni all’interno dei gruppi multinazionali di imprese riguardo alle strutture che hanno dato luogo alle esenzioni in questione, ossia la centralizzazione di attività in Belgio o gli investimenti effettuati in Belgio, sono state adottate all’interno del gruppo, necessariamente da entità che ne esercitavano il controllo. Inoltre, dalla descrizione del regime degli utili in eccesso effettuata dal Regno del Belgio, contenuta in particolare dal considerando 14 della decisione impugnata, risulta che gli utili in eccesso esentati avrebbero dovuto essere generati dalle sinergie e dalle economie di scala a causa dell’appartenenza delle entità belghe in questione a un gruppo multinazionale di imprese.

153    Ne consegue che, nella decisione impugnata, la Commissione ha posto in evidenza elementi che le consentono di giungere alla conclusione dell’esistenza, in linea di principio, di legami di controllo all’interno dei gruppi multinazionali di imprese cui appartenevano le entità belghe che hanno ottenuto decisioni anticipate. Tenuto conto di tali elementi del regime in questione, non si può giungere alla conclusione che la Commissione abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale quando ha ritenuto che detti gruppi costituissero un’unità economica con tali entità, che beneficiava di aiuti di Stato a titolo di tale regime, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

154    Per quanto riguarda l’ordine di recupero, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589, la Commissione, se constata l’esistenza di un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e illegale, adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario.

155    Pertanto, la Commissione non è incorsa in un errore di diritto ordinando, all’articolo 2, paragrafo 2, della decisione impugnata, che gli importi non recuperati presso i beneficiari venissero recuperati presso i gruppi di imprese individuati come costituenti un’unità economica con le entità belghe che avevano ottenuto una decisione anticipata a titolo del regime di aiuti in questione.

156    Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del quarto motivo dev’essere respinta.

c)      Sulla terza parte, relativa alla violazione dellarticolo 107 TFUE e allabuso di potere nei limiti in cui la decisione impugnata impone il recupero di un importo che potrebbe essere più elevato del vantaggio ricevuto dai beneficiari

157    Le ricorrenti, in sostanza, addebitano alla Commissione di non aver tenuto conto, ordinando il recupero di un importo pari all’imposta che avrebbe gravato sui redditi dei beneficiari in assenza di una decisione anticipata, delle eventuali rettifiche in aumento che avrebbero potuto essere operate da un’altra amministrazione fiscale rispetto agli utili in eccesso.

158    Va ricordato che l’articolo 1 della decisione impugnata stabilisce che l’esenzione degli utili in eccesso prevista dal regime in questione costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, incompatibile con il mercato interno e a cui è stata data illegalmente esecuzione. Inoltre, l’articolo 2 di detta decisione ordina il recupero di tale aiuto presso i beneficiari dello stesso.

159    Ai considerando da 207 a 210 della decisione impugnata, la Commissione ha fornito indicazioni per quanto riguarda il metodo per stabilire l’importo effettivo dell’agevolazione fiscale concessa ai beneficiari, pur rilevando che tale metodo poteva ancora essere precisato in collaborazione con le autorità fiscali belghe al fine di prendere in considerazione, in particolare, la situazione individuale dei beneficiari.

160    Inoltre, al considerando 211 della decisione impugnata, la Commissione ha concluso, in sostanza, che il recupero disposto mirava a garantire che l’imposta dovuta in ultima istanza dal beneficiario del regime fosse l’imposta che avrebbe dovuto versare in assenza del regime di esenzione degli utili in eccesso.

161    Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti, in primo luogo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale, per quanto riguarda le decisioni che vertono su regimi di aiuti, la Commissione non è tenuta a compiere un’analisi dell’aiuto concesso in ogni singolo caso sulla base di un siffatto regime. È solo allo stadio del recupero degli aiuti che si renderà necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punti 63 e 64 e 130). Di conseguenza, non si può addebitare alla Commissione di non aver tenuto conto, nella fase della decisione che dispone il recupero dell’aiuto nell’ambito del regime in questione, della situazione individuale di ciascun beneficiario.

162    In secondo luogo, come sostiene correttamente la Commissione, il recupero disposto dalla decisione impugnata è fondato proprio sul fatto che gli aiuti sono stati concessi in forza del regime in questione, consistente in esenzioni unilaterali degli utili in eccesso, senza che fosse presa in considerazione la questione se simili utili fossero stati inclusi o meno negli utili di altre società tassate in altre giurisdizioni. Come risulta infatti dal considerando 68 della decisione impugnata, la decisione impugnata non riguardava le decisioni anticipate relative alle rettifiche corrispondenti effettuate in seguito a rettifiche primarie in aumento effettuate dalle autorità fiscali di altre giurisdizioni. Pertanto, gli argomenti delle ricorrenti fondati sull’ipotesi secondo cui una rettifica in aumento sarebbe stata effettuata in un’altra giurisdizione sono inoperanti.

163    In terzo luogo, e in ogni caso, la decisione che ordina il recupero degli aiuti concessi nell’ambito del regime in questione non ha alcuna incidenza sui diritti di cui ogni contribuente potrebbe avvalersi, in forza delle convenzioni contro la doppia imposizione applicabili, in particolare, al fine di ottenere una rettifica adeguata dei suoi utili imponibili, in seguito a una rettifica in aumento effettuata dalle autorità fiscali di altre giurisdizioni.

164    Pertanto, non può sostenersi che, quando la Commissione ha ordinato il recupero degli aiuti, corrispondente all’importo dell’imposta che i beneficiari avrebbero dovuto versare in assenza del regime di esenzione degli utili in eccesso, la Commissione abbia preso in considerazione un importo diverso dal vantaggio ricevuto dai beneficiari di tali aiuti.

165    In tali circostanze, occorre respingere la terza parte del quarto motivo, nonché tale motivo nel suo complesso.

166    Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è fondato, occorre respingere integralmente i ricorsi, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda indicata al precedente punto 21, dal momento che l’allegato oggetto di tale domanda è irrilevante ai fini della presente sentenza.

IV.    Sulle spese

167    Conformemente all’articolo 219 del regolamento di procedura, nelle decisioni del Tribunale pronunciate dopo annullamento e rinvio, il Tribunale provvede sulle spese relative, da un lato, ai procedimenti instaurati dinanzi ad esso e, dall’altro, al procedimento di impugnazione dinanzi alla Corte. Poiché, nella sentenza su impugnazione, la Corte ha riservato le spese, spetta al Tribunale provvedere anche sulle spese relative al procedimento di impugnazione.

168    Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché Puratos, Delta Light e Ontex, nella causa T‑265/15, Siemens Industry Software, nella causa T‑311/16, BASF Antwerpen, nella causa T‑319/16, Ansell Healthcare Europe, nella causa T‑321/16, Trane, nella causa T‑343/16, Kinepolis Group, nella causa T‑350/16, Vasco Group e Astra Sweets, nella causa T‑444/16, Mayekawa Europe, nella causa T‑800/16, e Celio International, nella causa T‑832/16 sono rimaste soccombenti, devono essere condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, anche di quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito di tali cause, conformemente alla domanda di quest’ultima.

169    Per quanto riguarda, in particolare, Magnetrol International, nella causa T‑263/16 RENV, la stessa deve essere condannata alle spese sostenute dalla Commissione nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T‑263/16 e del presente procedimento di rinvio nella causa T‑263/16 RENV, conformemente alla domanda della Commissione. Per quanto riguarda le spese relative al procedimento di impugnazione, tenuto conto del fatto che quest’ultimo verteva sulla sentenza iniziale nelle cause riunite T‑131/16 e T‑263/16, Magnetrol International deve essere condannata a farsi carico della metà delle spese sostenute dalla Commissione nell’ambito del procedimento di impugnazione nella causa C‑337/19 P.

170    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente, diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 di tale articolo, si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, occorre statuire che le intervenienti nella causa T‑263/16 RENV si faranno carico delle proprie spese in tale causa nonché nella causa C‑337/19 P.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T263/16 RENV, T265/16, T311/16, T319/16, T321/16, T343/16, T350/16, T444/16, T800/16 e T832/16 sono riunite ai fini della presente sentenza.

2)      I ricorsi sono respinti.

3)      Magnetrol International si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento iniziale dinanzi al Tribunale nella causa T263/16 e nell’ambito del procedimento di rinvio nella causa T263/16 RENV, nonché della metà delle spese sostenute dalla Commissione nell’ambito del procedimento di impugnazione nella causa C337/19 P.

4)      Soudal NV, Esko-Graphics BVBA, Flir Systems Trading Belgium, Celio International SA, Anheuser-Busch Inbev, Ampar, Atlas Copco Airpower, Atlas Copco AB e ZF CV Systems Europe si faranno carico delle proprie spese relative al loro intervento nella causa T263/16 RENV e nella causa C337/19 P.

5)      Puratos, Delta Light e Ontex si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T265/16.

6)      Siemens Industry Software si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T311/16.

7)      BASF Antwerpen NV si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T319/16.

8)      Ansell Healthcare Europe NV si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T321/16.

9)      Trane si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T343/16.

10)    Kinepolis Group si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T350/16.

11)    Vasco Group e Astra Sweets si faranno carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T444/16.

12)    Mayekawa Europe NV/SA si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T800/16.

13)    Celio International si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione nella causa T832/16.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Tomljenović

Norkus

 

      Valasidis

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2023.

Firme


Indice


I. Fatti

A. Sulla sentenza iniziale

B. Sulla sentenza su impugnazione

II. Procedimento e conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sulla situazione di Celio International

B. Nel merito

1. Sul primo motivo, dedotto nelle cause T265/16, T311/16, T319/16, T321/16, T343/16, T350/16, T444/16, T800/16 e T832/16, vertente su un errore manifesto di valutazione, sull’abuso di potere e sul difetto di motivazione nella parte in cui la decisione impugnata constata l’esistenza di un regime di aiuti

2. Sul secondo motivo, nella misura in cui verte sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la decisione impugnata qualifica il regime in questione come misura selettiva, nell’ambito del ragionamento in via principale della Commissione

a) Sull’analisi congiunta delle nozioni di «vantaggio» e di «selettività»

b) Sull’esistenza di un vantaggio selettivo conferito dal regime in questione

1) Sul sistema di riferimento

2) Sull’esistenza di una deroga al sistema di riferimento a causa dell’applicazione dell’articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del CIR 92 da parte delle autorità fiscali belghe

3) Sull’esistenza di una differenziazione tra operatori economici che si trovano in una situazione comparabile a causa della deroga al sistema di riferimento

i) Sul trattamento differenziato dei beneficiari integrati in un gruppo multinazionale di imprese

ii) Sul trattamento differenziato rispetto alle imprese che non hanno proceduto ad investimenti, alla creazione di posti di lavoro o alla centralizzazione di attività in Belgio

iii) Sul trattamento differenziato rispetto alle imprese appartenenti a un gruppo di piccole dimensioni

c) Conclusione sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione nella parte in cui la decisione impugnata qualifica il regime in questione come misura selettiva, nell’ambito del ragionamento in via principale della Commissione

3. Sul quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sulla violazione dell’articolo 107 TFUE, sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità, su un errore manifesto di valutazione, sull’abuso di potere e sul difetto di motivazione nei limiti in cui la Commissione ha ordinato al Regno del Belgio di recuperare gli aiuti concessi dal regime in questione

a) Sulla prima parte, relativa alla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità

b) Sulla seconda parte, vertente sull’abuso di potere, sul difetto di motivazione e su un errore manifesto di valutazione a causa dell’individuazione dei beneficiari dell’aiuto

c) Sulla terza parte, relativa alla violazione dell’articolo 107 TFUE e all’abuso di potere nei limiti in cui la decisione impugnata impone il recupero di un importo che potrebbe essere più elevato del vantaggio ricevuto dai beneficiari

IV. Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.